Promozione, le decisioni del Giudice Sportivo

Promozione, le decisioni del Giudice Sportivo

REAL CASSINO COLOSSEO – CITTA MONTE S.G. CAMPANO

Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 179 del 4.12.2019
– esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MONTE S.G. CAMPANO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto ritiene che la società REAL CASSINO COLOSSEO nel corso della stessa abbia sostituito il calciatore n. 7 MIRANDOLA Loris nato il 27.4.2001 (età di Lega con il n. 13 MARZIALE Massimiliano nato il 23.08.1987) Per l’effetto la società ha violato la norma di cui al C.U. n. 1 del CR Lazio relativa al capitolo Limite di partecipazione calciatori in relazione all’età.
Pertanto, chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova art. 61 comma 1 del CGS, si rileva che l’arbitro nella compilazione del rapporto di gara ha commesso un errore di trascrizione corretto con supplemento di rapporto allegato al referto Infatti, la società REAL CASSINO COLOSSEO al 36′ del secondo tempo ha sostituito il n. 8 GROSSI Gabriele (nato l’11.5.1984), anziché il n. 7 MIRANDOLA Loris, con il n. 13 MARZIALE Massimiliano nato il 23.8.1987.
Pertanto si ritiene che non sia stata commessa alcuna irregolarità

PQM
DELIBERA

a) di respingere il ricorso proposto dalla società CITTA MONTE S.G. CAMPANO
b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: REAL CASSINO COLOSSEO – CITTA MONTE S.G. CAMPANO 1 – 1
Il contributo va incamerato.

 

 

GARE DEL 15/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

 

A CARICO DI SOCIETA’

 

AMMENDA

 
Euro 200,00 GRIFONE GIALLOVERDE Perchè, a fine gara, persona riconducibile alla società entrava indebitamente sul terreno di gioco ed inveiva contro l’arbitro e tesserati della squadra avversaria.
Euro 100,00 POLISPORTIVA TECCHIENA Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara ed in più occasioni, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. (RAA)

 

 

A CARICO DIRIGENTI

 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/12/2019

SERA AGOSTINO
(REAL CASSINO COLOSSEO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro. (RA CDC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERESI MASSIMO
(MONTE MARIO)

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

 
SQUALIFICA FINO AL 27/12/2019

TRONCHI DOMENICO
(REAL CASSINO COLOSSEO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro (RA CDC)

AMMONIZIONE (I INFR)

IACHIZZI LUCA
(BF SPORT)
PEZZUOLO ALESSIO
(VIRTUS ARDEA)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCOTINI ANDREA
(ATLETICO ZAGAROLO)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 27/12/2019

RICCI MARCO
(SABAUDIA CALCIO)

Per proteste nei confronti di un Assistente Arbitrale.

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

 

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D ANTIMI CHRISTIAN
(VIRTUS ARDEA)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare in segno di protesta calciava il pallone sugli spalti e sputava in direzione dell’arbitro senza attingerlo. Nella circostanza rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANGANELLI LUCA
(GRIFONE GIALLOVERDE)

CALABRESI SIMONE
(NOMENTUM)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARENTE ANGELO
(ATLETICO CERVARO 2014)
PASCARELLA MARCO
(ATLETICO CERVARO 2014)
MARCOALDI ALFIERO
(CSL SOCCER)
PALUMBO CRISTIAN
(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
BORGIA ALESSIO
(LODIGIANI CALCIO 1972)
CARBONE GUGLIELMO
(LUISS S.S.D.A R.L.)
TOMASSINI MARCO
(MONTALTO)
CELI GIUSEPPE
(MONTE MARIO)
OLIVA MATTIA
(RONCIGLIONE UNITED A R.L.)
CAMPARI GIANMARCO
(TOLFA CALCIO)
PERSIA LUCA
(TORRE ANGELA ACDS S.R.L.)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

 

 

SQUALIFICA PER TRE GARE

BOTTI EDOARDO
(RIANO CALCIO)

ANTENUCCI ANDREA
(SPORTING MONTESACRO)

Perchè, a fine gara, colpiva con calci e pugni un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ANDREOLI CLAUDIO
(MONTEFIASCONE)

Per proteste nei confronti di un assistente arbitrale a fine gara (RAA)

CECI VALERIO
(RIANO CALCIO)

Perchè, a fine gara colpiva con calci la porta dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASQUAZI ANDREA
(ATLETICO ZAGAROLO)
DE LUCA DAVIDE
(CERTOSA A.R.L.)
FORTINI ALESSIO
(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
GALEAZZI ROBERTO
(COLLEFERRO CALCIO)
AGRESTI GABRIELE
(FIANO ROMANO)
CORDOVA VALERIO
(FIUMICINO 1926)
SAMBRUNI RICCARDO
(LODIGIANI CALCIO 1972)
ALESI LORENZO
(OSTIANTICA CALCIO 1926)
DI PAOLO ANDREA
(PESCATORI OSTIA)
TRINCA FILIBERTO
(ROCCA PRIORA CALCIO)
VENESELLI MARCO
(RONCIGLIONE UNITED A R.L.)
MAIERO RICCARDO
(SABAUDIA CALCIO)
ANTENUCCI ANDREA
(SPORTING MONTESACRO)
FERRETTI FRANCESCO
(VIS SUBIACO)

 

 

 

 

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