Giudice Sportivo di Eccellenza, Romulea-Aurelianticaurelio è 1-1: respinto il ricorso delle due squadre

Giudice Sportivo di Eccellenza, Romulea-Aurelianticaurelio è 1-1: respinto il ricorso delle due squadre

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SS ROMULEA – AURELIA ANTICA AURELIO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 156 del 24/11/2024; esaminati i ricorsi fatti pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalle società S.S. ROMULEA e AURELIA ANTICA AURELIO, con i quali si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per i seguenti motivi: La società S.S. Romulea rileva che: “al 75′ di gioco l’Arbitro espelleva un calciatore della società Aurelia Antica Aurelio per condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore.
Ne scaturiva una contestazione dei calciatori della società Aurelia Antica Aurelio nei confronti dell’Arbitro e degli Assistenti Arbitrali che durava circa 4′. Ristabilita la calma l’Arbitro assegnava un calcio di rigore alla società Romulea: il Direttore di gara e gli Assistenti venivano nuovamente contestati dai calciatore della società Aurelia Antica Aurelio e l’Arbitro indicava quale ripresa del gioco un calcio di punizione a favore di quest’ultima società”. Per tale motivo, chiede la ripetizione della gara in oggetto, come previsto dall’art. 10,
n. 5 lett. C del C.G.S., per errore tecnico dell’arbitro.
Il ricorso è infondato. Infatti, ai sensi dell’art.65, lett. b) del C.G.S., i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottati in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo.
Nel ricorso trasmesso dalla società Aurelia Antica Aurelio, questa rileva l’irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore TAGAMI Anri, nato il 13/03/2005, in quanto non risulterebbe essere tesserato per la società S.S. Romulea. Per l’effetto, invoca quanto previsto dal C.G.S. e cioè la punizione sportiva della perdita della gara alla
società S.S.Romulea. Il ricorso è infondato. Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante,
certifica che il calciatore TAGAMI Anri è regolarmente tesserato per la società S.S. Romulea a fa data dal13/11/2024.
In considerazione di tutto quanto sopra,
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società S.S. ROMULEA;
2. di respingere il ricorso proposto dalla società AURELIA ANTICA AURELIO;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: S.S. Romulea – Aurelia Antica Aurelio 1 – 1;
3. I contributi delle società vanno incamerati.