Promozione, Poggio Mirteto – Sporting San Cesareo si rigioca

Promozione, Poggio Mirteto – Sporting San Cesareo si rigioca

Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società ASD Poggio Mirteto, con il quale si deduce che la “gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società Sport. San Cesareo ha schierato in campo, al 38’ del II tempo il calciatore n. 19, CRISTOFARI Cristian, in sostituzione del n. 9, SICULO Giulio, come risulta anche dalla copia del rapportino di fine gara redatto dall’Arbitro. Il CRISTOFARI, insieme ad altri due calciatori, n. 8 SPINA Marco e n. 21, FILIP Andreas, erano stati depennati dalla distinta di gara della società Sport. San Cesareo prima dell’inizio. Pertanto, lo stesso CRISTOFARI prendeva parte irregolarmente alla gara. Di più, essendo uscito un calciatore fuori quota (il SICULO), la presenza indebita del CRISTOFARI (anch’egli un fuori quota) non sanava quanto stabilito in merito alla presenza in campo di almeno due calciatori con questo requisito, come stabilito dal C.U. n. 340 del C.R. Lazio, del 25/02/2025. Per queste motivazioni si chiede l’applicazione dell’art. 10, comma 1 e di conseguenza penalizzare la società ASD Sporting San Cesareo con la perdita della gara per 0 – 3”. Con proprie controdeduzioni al reclamo in oggetto, la società ASD Sport. San Cesareo “contesta che nella distinta di gara presentata all’Arbitro, fossero regolarmente inseriti, tra gli altri, i calciatori n. 8, SPINA, n. 19, CRISTOFARI e n. 21, FILIP e che gli stessi non siano mai stati depennati dalla distinta, né dal Dirigente Accompagnatore né da altri e qualunque segno vi sia stato apposto possa risalire da mero errore puramente materiale, allegando alle memorie copia della distinta senza alcuna variazione. Pertanto, come risulta anche dai modellini delle sostituzioni, appare regolare quella fra il n. 9, SICULO ed il n. 21 CRISTOFARI, avvenuta al 38’ del II tempo e che la presenza in campo di quest’ultimo regolarizzasse la normativa relativa ai fuori quota. Chiede quindi che il reclamo presentato dalla società ASD Poggio Mirteto sia rigettato ed il risultato ottenuto sul campo venga omologato”. Il ricorso è infondato. Infatti, dagli atti ufficiali ed, in particolare, dopo aver sentito l’Arbitro, questi, con dettagliato supplemento di referto inviato, dichiara che: “nel corso delle operazioni di riconoscimento e durante l’appello dei calciatori della società San Cesareo, al momento della chiamata del nominativo CRISTOFARI Filippo, il cui documento di identità era presente fra gli altri, veniva comunicato dal Dirigente Accompagnatore che il predetto calciatore non avrebbe preso parte alla gara, unitamente ad altri tesserati presenti in distinta. Pertanto, proseguiva regolarmente l’appello con gli altri presenti. Terminata l’identificazione, il Dirigente Accompagnatore signor NATI Matteo rimaneva all’esterno dello spogliatoio per indicare all’Assistente Arbitrale n. 1, i nominativi dei tre calciatori assenti, al fine di depennarli dalla distinta di gara. Successivamente l’Assistente provvedeva a cancellare i nominativi sulla CRL 390 LND/ 7 distinta in suo possesso e, di seguito, effettuava analoga cancellazione sulle altre copie delle distinte, senza che il Dirigente Accompagnatore apponesse alcuna controfirma per convalida. Al termine della gara, nel corso della compilazione del rapportino finale della verifica dei calciatori subentrati, rilevava che il calciatore della società San Cesareo CRISTOFARI Filippo, indicato con il n. 19, risultava essere entrato in campo nel corso dell’incontro. Tale circostanza destava perplessità, in quanto durante le operazioni di appello era stato comunicato dal Dirigente Accompagnatore che il predetto calciatore non era presente e non avrebbe preso parte alla gara. Si precisa altresì che, successivamente alle operazioni di appello, il CRISTOFARI non veniva nuovamente presentato all’Arbitro per specifica identificazione, né prima dell’inizio della gara, né nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo. Si precisa anche che, al termine della gara, a seguito delle contestazioni sorte in merito alla presenza o meno del predetto calciatore, veniva verificata la documentazione raccolta in fase di riconoscimento, dalla quale risultava la presenza del documento di identità riferibile al calciatore in oggetto, mentre non risultavano presenti i documenti degli altri due nominativi indicati come assenti, cioè FILIP e SPINA. Pertanto, allo stato di quanto affermato dall’Arbitro ed alla luce delle circostanze verificatesi durante le fasi preliminari, non è possibile riferire con certezza se il suddetto calciatore fosse presente già in fase di appello ovvero vi sia stato un disguido nelle comunicazioni intercorse”.

Questo Organo Giudicante, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro, che non consentono di accertare la effettiva dinamica dell’accaduto e, valutata la poca chiarezza relativa all’avvenuta cancellazione dalla distinta di gara della società ASD Sport. San Cesareo, dei tre calciatori CRISTOFARI, FILIP e SPINA, che non doveva essere effettuata dall’Assistente Arbitrale su indicazione verbale del Dirigente Accompagnatore, sibbene effettuata materialmente da quest’ultimo su tutte le copie della distinta, apponendo regolare sigla personale a certificazione del fatto e che l’Arbitro, in conclusione, prima dichiara che il calciatore CRISTOFARI non era presente in fase di riconoscimento iniziale, poi al termine della gara, preso atto che lo stesso aveva effettivamente preso parte all’incontro, subentrando in sostituzione al 38’ del II tempo, afferma che non vi può essere certezza riferibile ad un avvenuto riconoscimento o meno del calciatore, ritiene che i fatti acclarati dimostrino una evidente impossibilità di accertamento dell’accaduto, tale da dichiarare l’effettiva regolarità della presenza in campo del calciatore CRISTOFARI, sia in fase di pre gara, sia al momento dell’avvenuto subentro in campo di quest’ultimo al 38’ del II tempo. Pertanto, Alla luce di quanto sopra, tenuto presente il dettato dell’art. 71, comma 1 delle

N.O.I.F., integrato da quanto disciplinato dall’art. 10, comma 5, lett. c), del CGS.

DELIBERA

  1. di respingere il ricorso proposto dalla società ASD Poggio Mirteto;
  2. di ordinare la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli

adempimenti di competenza.

CRL 390 LND/ 8

  1. Il contributo va incamerato.