ARBITRO OFFENDE LOTITO: SOSPESO PER DUE MESI

ARBITRO OFFENDE LOTITO: SOSPESO PER DUE MESI

Il Tribunale Federale Territoriale si è espresso oggi anche su una vicenda piuttosto bizzarra e risalente alla passata stagione calcistica, quando al termine di un Lazio-Milan dello scorso 23 marzo il presidente biancoceleste, Claudio Lotito sporse denuncia nei confronti di Flavio Panoni per comportamento ingiurioso nei suoi confronti.

Panoni, che è arbitro iscitto nella sezione di Ostia Lido, è stato riconosciuto colpevole e sospeso per due mesi.

 

Di seguito il testo della sentenza:

 

La Segreteria Federale della FIGC in data 2.4.2014 riceveva segnalazione della Questura di Roma, avente ad oggetto il comportamento ingiurioso ed offensivo tenuto dal Sig. FLAVIO PANONI, arbitro effettivo della Sezione AIA di Ostia Lido, nei confronti del Sig. CLAUDIO LOTITO, Presidente della Società S.S. LAZIO SPA, nel corso della gara LAZIO – MILAN valevole per il Campionato di Serie A 2013/2014, disputata in data 23.3.2014.
La Segreteria Federale, trasmetteva in data 2.4.2014, la documentazione pervenuta alla Procura Federale, che espletava le dovute indagini e deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Sig. FLAVIO PANONI per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S nonché dell’art. 40 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento AIA.
Il Tribunale Federale territoriale, premessa la sua competenza, fissava l’udienza per la discussione del deferimento al 22.10.2014 , ed assegnava ai deferiti termini per il deposito delle memorie difensive.
In sede di audizione, era presente il deferito, Sig. FLAVIO PANONI il quale, preliminarmente, chiedeva l’applicazione dell’art.23 C.G.S., in merito al quale il rappresentante della Procura prestava il suo consenso, circa l’istanza di applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

Pertanto le parti concordavano con l’applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la sanzione congrua rispetto agli addebiti e corretta la procedura eseguita

DELIBERA

Di affermare la responsabilità del soggetto deferito per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione di due mesi di sospensione, a causa dell’intervenuta rideterminazione della sanzione.