(Nella foto il tecnico del Morolo, Emiliano Adinolfi)
Il Giudice Sportivo – sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 112 del 10.12.2015 – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BORGO PODGORA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa hanno preso parte in posizione irregolare i calciatori MOVILA Mihai Dragos e NDAW Samba (MOROLO CALCIO) privi di autorizzazioni per essere impiegati in gare ufficiali come calciatori stranieri. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
L’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante ha comunicato che il calciatore NDAW Samba, cittadino italiano, è regolarmente tesserato a favore della società MOROLO CALCIO a far data dal 15.10.2011, mentre il calciatore MOVILA Mihai Dragos, calciatore dilettante comunitario mai tesserato all’estero (cod. 70) è anch’egli regolarmente tesserato, a seguito di trasferimento definitivo dalla società ASD ALATRI LA PISEBA, avvenuto in data 3 settembre 2014.
In considerazione di quanto sopra
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società BORGO PODGORA
b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio MOROLO – BORGO PODGORA 2 – 0.




