Cattive notizie in casa Palestrina.
Il Tribunale Disciplinare Nazionale ha infatti comminato la penalizzazione di un punto in classifica per la corrente stagione, oltre all’inibizione per sei mesi al Presidente Augusto Cristofari (nella foto fuoriareaweb.it) ed all’ammenda di 1500 euro per non aver corrisposto nei termini prescritti al pagamento delle spettanze dovute all’ex calciatore arancioverde Alessio Antico.
In virtù di tale sentenza, il Palestrina scivola al penultimo posto in classifica a quota nove punti nel Girone B di Eccellenza, subendo l’aggancio del Nettuno.
Di seguito riportiamo il testo integrale del Comunicato da poco emesso dalla FIGC.
Con atto dell’8 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale il Sig. Augusto Cristofari, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società USPalestrina 1919 SSARLD, per rispondere della viol azione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore Alessio Antico, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 100/CAE 2013-2014 del 26.1.2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
La Procura ha deferito anche la Società US Palestrina 1919 SSARLD per responsabilità oggettiva.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della L.N.D. – Dipartimento Interregionale del 3.3.2015, che ha segnalato il predetto mancato adempimento.
Alla riunione del 2 dicembre 2015 è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– per Augusto Cristofari la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
– per la Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per le parti deferite.
Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente che il Sig. Cristofari, nella suddetta qualità, non ha provveduto ad effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il
pagamento di euro 6.400,00 in favore del calciatore Alessio Antico stabilito dalla Commissione accordi economici della LND in data 26.1.2015, comunicata alla Società con comunicazione da questa ricevuta in data 30.1.2015, così incorrendo nella violazione delladisciplina predetta richiamata dalla Procura.
Dalla responsabilità del Sig. Cristofari consegue quella oggettiva della Società US Palestrina 1919 SSARLD.
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge
al Sig. Augusto Cristofari la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).