(Nella foto il tecnico del San Cesareo, Fabrizio Perrotti)
Il Giudice Sportivo della Serie D ha respinto i reclami proposti da San Cesareo e Progreditur Marcianise in relazione alle gare giocate rispettivamente con Lanusei e Taranto.
Restano dunque invariate le classifiche dei gironi G e H.
Di seguito il testo delle due sentenze.
LANUSEI CALCIO – CALCIO SAN CESAREO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società San Cesareo Calcio;
OSSERVA
– il reclamo è pervenuto presso la Segreteria del Giudice Sportivo in data 11/12/2015 tramite raccomandata inviata il 10/12/2015, pertanto tardivamente secondo quanto previsto dall’art.29 comma 4 lett.b) del CGS. Ciò nonostante, sulla base dei poteri di ufficio di questo Giudice Sportivo, questi ha richiesto all’Ufficio Tesseramento della LND la posizione del calciatore Milicevic Ivan, che è risultato essere regolarmente tesserato con la Società Lanusei a decorrere dal 5/12/2015.
PQM
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Lanusei – San Cesareo 0-0
3) di addebitare sul conto della società San Cesareo Calcio la tassa di reclamo.
TARANTO FOOTBALL CLUB1927 – PROGREDITUR MARCI ISE
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE con il quale si richiede che venga inflitta al SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori ODIGWENOSA, JOHNSON DAVIDA NANA YEBO e MBIDA BINDZI EBILA JEAN, rispettivamente schierati con i nn. 4, 7 e 10 dalla TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per difetto di tesseramento e violazione degli artt. 40 quater e 40 quinques 21 delle N.O.I.F., che disciplinano il tesseramento dei calciatori stranieri per le società dilettantistiche;
– Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Taranto F.C. nelle quali si ribadisce la regolarità della posizione dei calciatori summenzionati;
– Lette le ulteriori motivazioni fatte pervenire nei termini previsti dall’art. 29 comma 8bis del CGS, dalla società Progreditur Marcianise
– letta la dichiarazione del 14 dicembre 2015 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che: ” il calciatore JOHNSON DAVIDA NANA YEBO è tesserato per la società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, dal 2 dicembre 2015; ” i calciatori ODIGWE NOSA e MBIDA BINDZI EBILA JEAN sono tesserati per la società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, dal 4 dicembre 2015
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. Progreditu Marcianise.