CAMBIO’ L’IDENTITA’ DEL SUO PORTIERE: SANT’ELIA FIUMERAPIDO STANGATO

CAMBIO’ L’IDENTITA’ DEL SUO PORTIERE: SANT’ELIA FIUMERAPIDO STANGATO

Brutte notizie per il Sant’Elia Fiumerapido.

Il club ciociaro ha infatti subito la perdita a tavolino della gara con il Priverno dello scorso 26 ottobre 2014 (terminata sul campo con il punteggio di 1-1) per aver schierato il non ancora tesserato portiere Benali, spacciandolo per altro tesserato (tale Bengali, ndr) e modificandone anche data di nascita (1994, invece del veritiero 1991).

Il giovane estremo difensore extracomunitario è stato squalificato per due anni, così come il dirigente accompagnatore della società Kiszka.

In virtù di tale determinazione il Sant’Elia Fiumerapido scivola al penutimo posto nel Girone D di Promozione, venendo agganciato dai cugini del Fontana Liri, mentre il Priverno risale leggermente la china, rimanendo comunque all’ultimo posto.

Di seguito riportiamo la sentenza emessa dal Giudice Sportivo.

 

PRIVERNO CALCIO – SANT’ ELIA FIUMERAPIDO

Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 29.10.2014
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società PRIVERNO CALCIO con il quale di deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte il calciatore BENGALI Labidin, nato il 5.06.1994 inserito nella distinta della società S.ELIA FIUMERAPIDO con il n. 1, che, in realtà, presume essere altro calciatore non tesserato per la società.
In relazione al presente reclamo, questo organo giudicante, in via preliminare, incaricava la Procura Federale della FIGC di compiere gli opportuni accertamenti in ordine alla effettiva identità del calciatore BENGALI Labidin.
In data 17.02.2015, la Procura Federale della FIGC, inviava al Giudice Sportivo la relazione sulle indagini svolte, dalla risultanza delle quali si evince che alla gara oggetto del presente reclamo ha preso parte il calciatore BENALI Zinelabidin nato il 1º maggio 1991 sotto il falso nome di BENGALI Labidin.
Esperiti i necessari controlli presso l’Ufficio tesseramento è emerso che il BENALI, all’epoca della disputa della gara in epigrafe, era in forza alla società ATLETICO CAVALLINO di Cavallino (LE) e, solo dal 31.01.2015, risulta regolarmente tesserato per la società SANT’ELIA FIUMERAPIDO e pertanto appare evidente la fondatezza del reclamo.
Visti gli art. 17, comma 5, e 10, commi 6 e 9, del CGS
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società PRIVERNO CALCIO;
b) di infliggere alla società SANT’ELIA FIUMERAPIDO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3 nonchè l’ammenda di euro 1.000,00;
c) di inibire il Dirigente Accompagnatore della società SANT’ELIA FIUMERAPIDO Sig. KISZKA Bruno fino al
4.3.2017;
d) di squalificare il calciatore BENALI Zinelabidin della società SANT’ELIA FIUMERAPIDO fino al 4.03.2017
e) di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC per il seguito di competenza.