Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Fortitudo Calcio Roma in merito alla gara di ritorno del Turno Preliminare di Coppa Italia di Promozione con i sabini del Cantalice.
Grazie a questa decisione, il club romano accede ai Trentaduesimi, dove affronterà la Guardia di Finanza.
Questo il testo integrale della sentenza:
FORTITUDO CALCIO ROMA – CANTALICE
Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 18.09.2014
– Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società FORTITUDO CALCIO ROMA con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore DIONISI LUCA (CANTALICE)
in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n.158 del 21.03.2013
invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS;
– il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 158
del 21.03.2013 per recidività in ammonizione (II infr.) per effetto dell’art. 19 punto 11.1
– letto le memorie fatte pervenire a questo Organo Giudicante dalla Società CANTALICE, ai sensi dell’art. 29 comma 8 del CGS.
Osservato che per giurisprudenza, della CAF, nel caso di Coppa, Italia o Regione, ci si trova in presenza di competizioni tra loro assumibili che, rispondono alla medesima finalità, hanno identica natura.
– considerato che la squalifica, ai sensi dell’art.22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto
scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Considerato che la Società CANTALICE nella stagione sportiva 2013/2014 non ha partecipato a gare di Coppa
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore DIONISI LUCA alla gara in oggetto
Visto l’art. 22 comma 2 e 19 punto 11.1 del CGS
DELIBERA
– di irrogare alla Società CANTALICE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 150,00;
– di inibire il dirigente accompagnatore SANTACROCE LUCIANO fino al 10.10.2014
– di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DIONISI LUCA
la tassa va accreditata.