GARE DEL 14/ 9/2025 – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ATLETICO CIMINA FALISCA – GRIFONE CALCIO
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva l’irregolare presenza nella distinta della gara in epigrafe dell’allenatore PUCCICA Rosolino in quanto non risulterebbe tesserato per la società ATLETICO CIMINA, alla data della gara stessa. Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla società ATLETICO CIMINA in ordine al tesseramento del predetto allenatore.
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all’art. 9, commi 1 e 2, del C.G.S., questo Organo Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d’ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:
DELIBERA
- di infliggere alla Società ATLETICO CIMINA l’ammenda di euro 100,00;
- di inibire il dirigente accompagnatore, sig. SERALESSANDRI Luigi, fino al 26/09/2025;
- di squalificare l’allenatore PUCCICA Rosolino per n. 1 giornata di gara.
F.C.PARIOLI A.S.D. – VILLALBA OCRES MOCA 1952
Il Giudice sportivo esaminato il ricorso fatto pervenire nel rispetto delle Norme Federali, dalla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto l’Arbitro, al termine dei 90 minuti regolamentari, anzichè decretare il termine dell’incontro, ha
fatto effettuare i “tiri di rigore” per determinare la società ammessa al turno successivo della Manifestazione, a causa di una inesatta interpretazione del Regolamento della stessa, come riportato nel C.U. n. 32 del 25/08/2025 del C.R. Lazio. Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.
Il ricorso è infondato. Infatti, preso atto che, come indicato nel predetto Comunicato n. 32 (a correzione di quanto riportato nel precedente C.U. n. 27, del 07/08/2025) veniva chiarito specificamente che “sarà dichiarata vincente del turno, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti; a parità di punti, la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta”. Ed ulteriormente “solo nel caso di ulteriore parità al termine della seconda gara, l’Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, come da Regola n. 10 delle Regole del Giuoco del Calcio. Analizzando i risultati delle rispettive gare (Villalba Ocres Moca 1952 FC Parioli 1 – 2, gara di andata del 07/09/2025 e FC Parioli Villalba Ocres Moca 1952 0 – 1, gara di ritorno del 14/09/2025), appare evidente che, al termine del tempo regolamentare di quest’ultima, il Direttore di gara doveva dichiararne la fine, in quanto, come da Regolamento risultava che tale serie di risultati ricadeva nella fattispecie che escludeva la necessità “della appendice” eventuale dei tiri di rigore. L’aver, comunque, fatto effettuare detti tiri, non può ritenersi, da parte di questo Organo Giudicante, fatto idoneo a ritenere inficiata la parte di gara disputata regolarmente, conclusa con un verdetto inequivocabile al 90′, atto a determinare la società vincente
DELIBERA
- di respingere il ricorso proposto dalla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio FC PARIOLI – VILLALBA
OCRES MOCA 1952 0 – 1;
3) il contributo va incamerato.
L.V.P.A. FRASCATI – PALOCCO
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che al 42’ del secondo tempo veniva ammonito il n. 14, RACANIELLO Lorenzo (26/12/2004) che non risulta tesserato per la Società ASD PALOCCO, alla data della gara stessa. Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla Società ASD Palocco in ordine al tesseramento del predetto calciatore.
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all’art.10, commi 1 e 6, lett. a del C.G.S. questo Organo Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d’ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:
DELIBERA
- di infliggere alla Società ASD PALOCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00; - di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. TORTOLANO Paolo, fino al 26/09/2025
NOVA 7 – BELLEGRA 1962
Il Giudice Sportivo, preso atto del ricorso trasmesso dalla società ASD BELLEGRA 1962, nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore RANIERI Danilo, della società ASD
NOVA 7, non avendo scontato la squalifica comminatagli con C.U. n. 96 del 13/10/2023. Per l’effetto, chiede la vittoria della gara a tavolino Contestualmente la società ASD BELLEGRA 1962, ha altresì presentato ricorso avverso la decisione dell’Arbitro della gara in oggetto, il quale al termine della stessa ha fatto effettuare i tiri di rigore per determinare la qualificazione al turno successivo della Manifestazione, nonostante il Regolamento non lo prevedesse nella fattispecie del risultato determinatosi
sul campo al termine della gara. Essendo preminente, ai fini della decisione, il ricorso sulla posizione irregolare del calciatore RANIERI,
questo O.G. ritiene lo stesso fondato. Infatti, il citato calciatore RANIERI Danilo, risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica
di n. 1 gara inflittagli con C.U. n 96 del 13/10/2023. Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore RANIERI Danilo alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.
DELIBERA
- Di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD BELLEGRA 1962;
- Di irrogare alla società ASD NOVA 7 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –
3, nonché l’ammenda di euro 100,00; - Di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. ANGELONI Walter, fino a 25/09/2025;
- Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore RANIERI Danilo;
- Il contributo va restituito




