Eccellenza/Girone B: Vittorie a tavolino per Sora e Virtus Nettuno, respinto il reclamo dell’Audace

Eccellenza/Girone B: Vittorie a tavolino per Sora e Virtus Nettuno, respinto il reclamo dell’Audace

(Nella foto il co-presidente del Sora, Davide Berardi: grazie al successo a tavolino sull’Insieme Ausonia i bianconeri sono adesso secondi in classifica insieme al Pomezia)

 

 

Molto Girone B di Eccellenza nel Comunicato n°401 pubblicato pochi minuti fa dal Comitato Regionale Lazio.

Come era prevedibile, per quanto concerne il match con l’Insieme Ausonia il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Sora a causa della squalifica non pienamente scontata da parte dell’attaccante Gianmario Palumbo.

Grazie a questo successo dunque i volsci appaiano al secondo posto il Pomezia e tornano a sperare concretamente nel salto di categoria.

Molto meno scontata era la decisione riguardante l’epilogo anticipato della gara tra Virtus Nettuno e Cavese.

In questo caso, il giudice ha attribuito le colpe principali ai calciatori ospiti, decretando il successo a tavolino dei tirrenici (che in quel momento peraltro erano sul 2-0, ndr) ed una serie di squalifiche per sette protagonisti in campo.

A distanza di oltre un mese dalla sfida del “Le Rose”, è infine arrivato il pronunciamento relativo alla famosa gara tra Audace-Arce.

Come era nelle attese, il club di Genazzano si è visto respingere il reclamo prodotto.

Di seguito riportiamo i testi delle tre sentenze e la nuova classifica del torneo.

 

 

AUDACE – ARCE 1932

 

Il Giudice Sportivo

– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 368 del 3/4/2019

– Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società AUDACE con il quale si deduce che la gara d cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l’arbitro avrebbe fischiato la fine con anticipo di 1 minuto e 38 secondi prima della fine regolare della stessa.

– La reclamante sostiene che l’arbitro e il suo assistente, sono incappati in incomprensioni sul periodo di recupero.

Per l’effetto chiede la ripetizione della gara per errore tecnica da parte dell’arbitro.

– Il reclamo è infondato.

Esaminati gli atti ufficiali della gara, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35) e sentito l’arbitro, questi con supplemento di rapporto riferisce che aveva concesso alla fine del secondo tempo 5’ di recupero.

– Al compimento del tempo decretava la fine della gara emettendo il triplice fischio.

– I, dirigenti della società AUDACE facevano, presente all’arbitro dell’anticipata conclusione della gara però l’arbitro conscio di aver assegnato 5′ di recupero considerava la gara conclusa al 50.

– Dal regolamento del giuoco del calcio, la regola 5 poteri e doveri dell’arbitro recita che “l’arbitro funge da cronometrista”.

– In considerazione di quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento e le doglianze della reclamante non possono essere prese in considerazione.

PQM DELIBERA

a) Di respingere il reclamo proposto dalla società AUDACE

b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: AUDACE ARCE 1932 0 – 1.

c) La tassa reclamo va addebitata.

 

 

POL.INSIEME AUSONIA SRL – SORA CALCIO

 

Il Giudice Sportivo

– esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dal C.U. n. 15/A del 4.12.2018 della FIGC dalla società SORA CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per la partecipazione alla stessa del calciatore PALUMBO Gianmario (POL. INSIEME AUSONIA) in quanto squalificato per due gare complessive come risulta dal C.U. n. 381 del 9.04.2019 invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS.

Il reclamo è fondato.

Infatti il calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 381 del 9.04.2019 per recidività in ammonizione (V infrazione) e una gara per espulsione diretta.

Considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore PALUMBO Gianmario (POL.INSIEME AUSONIA) alla gara in oggetto.

Visto l’art. 22 comma 2 del CGS

PQM DELIBERA

a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SORA CALCIO;

b) di irrogare alla società POL.INSIEME AUSONIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonchè l’ammenda di euro 100,00;

c) di inibire il dirigente accompagnatore CASTELLI Angelo Luigi (POL.INSIEME AUSONIA) fino al 17.05.2019;

d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore PALUMBO Gianmario (POL.INSIEME AUSONIA)

Nulla sulla tassa reclamo.

 

 

VIRTUS NETTUNO – CAVESE 1919

Il Giudice Sportivo

– esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dal C.U. n. 15/A del 4.12.2018 della FIGC dalla società VIRTUS NETTUNO con il quale si deduce che la sospensione della gara di cui in epigrafe decisa dall’arbitro al 7′ del secondo tempo è da attribuire esclusivamente alla società CAVESE 1919 in quanto la maggior parte de calciatori della società CAVESE 1919 erano usciti dal terreno di gioco per portarsi sotto la tribuna, l’arbitro non ha assunto nei confronti di detti calciatori i dovuti provvedimenti disciplinari, che avrebbe portato la società CAVESE 1919 con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) Si rileva: – al 7′ del secondo tempo, a gioco in svolgimento si accendeva sulla tribuna una rissa che coinvolgeva sostenitori di entrambe le società dove venivano sferrati calci e pugni creando enorme scompiglio.

Alcuni calciatori della società CAVESE 1919 e della società VIRTUS NETTUNO si portavano sotto la rete di recinzione inveendo contro gli spettatori scuotendo violentemente la rete di recinzione con particolare vigoria.

L’arbitro fra i più esagitati identificava i seguenti calciatori: società CAVESE 1919: n. 1 PROVARONI Flavio – n. 8 GIACCHE’ Emanuele – n. 9 ORTIZ Joan Francisco – n. 6 REMIA Kevin – n. 5 MASTROGIOVANNI Gianluca; società VIRTUS NETTUNO: n. 5 CIRILLI Emanuele e n. 9 LORIA Paolo.

L’arbitro considerava espulsi i sopracitati calciatori tutti partecipanti al gioco.

In considerazione della situazione venutasi a creare sugli spalti e sul terreno di gioco e delle conseguenti espulsioni che il direttore di gara per motivi di opportunità e salvaguardia della propria incolumità sospendeva definitivamente la gara al 7′ del secondo tempo sul risultato di 2 – 0 a favore della società VIRTUS NETTUNO.

Pertanto la società CAVESE 1919 si è venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito.

La responsabilità della mancata conclusione della gara va addebitata alla società CAVESE 1919, pertanto le doglianze della reclamante possono essere accolte.

In virtù all’art. 17 comma 4 lett. b del CGS

DELIBERA

a) di accogliere il reclamo proposto dalla società VIRTUS NETTUNO;

b) di infliggere alla società CAVESE 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonchè l’ammenda di euro 400,00:

c) di infliggere alla società VIRTUS NETTUNO l’ammenda di euro 400,00;

d) di squalificare per due gare effettive i sottoelencati calciatori: società VIRTUS NETTUNO CIRILLI Emanuele – LORIA Paolo società CAVESE 1919 PROVARONI Flavio – GIACCHE’ Emanuele – ORTIZ Juan Francesco – REMIA Kevin – MASTROGIOVANNI Gianluca.

La tassa reclamo va accreditata.

 

 

ECCELLENZA – GIRONE B

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 58 32 14 16 2 34 16       
2 ? SORA 53 32 14 11 7 55 19       
3 ? POMEZIA 53 32 16 5 11 48 15       
4 ? ARCE 1932 52 32 15 7 10 59 9       
5 ? AUDACE 50 32 14 8 10 45 9       
6 ? INSIEME AUSONIA 50 32 13 11 8 39 7       
7 ITRI CALCIO 48 32 13 9 10 41 11       
8 BOREALE DONORIONE 46 32 12 10 10 54 16       
9 ? VIRTUS NETTUNO 45 32 12 9 11 55 2       
10 ? MOROLO 45 32 13 6 13 46 -2       
11 VIGOR PERCONTI 41 32 11 8 13 45 1       
12 OTTAVIA 41 32 11 8 13 45 -6       
13 CAVESE 1919 39 32 10 9 13 41 -5       
14 LAVINIO CAMPOVERDE 39 32 10 9 13 38 -11       
15 LATINA SCALO SERMONETA 36 32 10 6 16 32 -15       
16 GRIFONE GIALLOVERDE 34 32 10 4 18 35 -16       
17 PRO ROMA 29 32 7 8 17 33 -25       
18 COLLEFERRO 29 32 7 8 17 32 -25

 

 

 

 

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