GARE DEL 5/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GAETA – MOROLO CALCIO
Il Giudice Sportivo
– esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MOROLO CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento poichè la società GAETA ha presentato all’arbitro distinta relativa alla gara PALESTRINA – GAETA dell’8.1.2020.
La reclamante, sostiene che l’incontro si sia disputato senza il riconoscimento e la corrispondenza degli atleti che hanno partecipato.
La memoria difensiva inviata dalla società GAETA sostiene che il ricorso presentato dalla società MOROLO CALCIO e destituita di ogni reale e concreto fondamento non avendo la stessa infranto le norme vigenti. Semplicemente si è trattato di un errore materiale nella compilazione della distinta.
Questo Organo Giudicante esaminati gli atti ufficiali di gara, come noto fonte privilegiata di prova, rileva che l’arbitro, in calce al referto riferisce di aver fatto correggere l’intestazione della gara nella distinta della società GAETA ed ha identificato tutti i calciatori.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto, quindi la gara ha avuto regolare svolgimento.
PQM
DELIBERA
a) di respingere il ricorso proposto dalla società MOROLO CALCIO
b) convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: GATEA – MOROLO CALCIO 3 – 2
c) di infliggere alla società GAETA l’ammenda di euro 100,00
Il contributo va incamerato.
GARE DEL 26/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PONTINIA – PALESTRINA 1919 SSARLD
Si dà atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 48′ del primo tempo per impraticabilità del campo di gioco, sul seguente punteggio: 0 – 0. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento LND.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 TIVOLI CALCIO 1919 Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara accendevano numerosi fumogeni.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
SGARRA GIANLUCA
(FALASCHELAVINIO)
Per comportamento non regolamentare.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TARTAGLIONE STEFANO
(ARANOVA)
FORMILLI GIOVANNI
(BOREALE DONORIONE A.S.D.)
MEREU DAMIANO
(VILLALBA OCRES MOCA 1952)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POTENZA FRANCESCO
(ATLETICO VESCOVIO)
GENTILI VALERIO
(CAMPUS EUR 1960)
FEDERICI DANIELE
(CORNETO TARQUINIA)
DESIDERI ALESSANDRO
(FALASCHELAVINIO)
CARBONE CRISTIANO
(FORMIA CALCIO A.S.D.)
CAPANNA MATTEO
(OTTAVIA)
MIRTI LORENZO
(PRO CISTERNA LS SERMONETA)
LUPI MARCO
(REAL MONTEROTONDO SCALO)
MATTEO MIRKO
(SPORTING GENZANO)
CIRILLI EMANUELE
(VIRTUS NETTUNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
LEONE EMILIANO
(CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GENNARI MATTEO
(FALASCHELAVINIO)
CAPUANO MARCO
(MOROLO CALCIO)
MORICI MATTEO
(OTTAVIA)
ALTOBELLI GREGORIO
(POL.INSIEME AUSONIA SRL)
DI GIOACCHINO PAOLO
(PRO CISTERNA LS SERMONETA)
TILLI RICCARDO
(REAL MONTEROTONDO SCALO)
HRUSTIC ALIJA
(VILLALBA OCRES MOCA 1952)
LANGIOTTI MARCO
(VILLALBA OCRES MOCA 1952)