Francesco Capodanno squalificato per due anni senza colpa: la ricostruzione e il maxi stop dopo il play-out Magnitudo-Città di Ceprano

Francesco Capodanno squalificato per due anni senza colpa: la ricostruzione e il maxi stop dopo il play-out Magnitudo-Città di Ceprano

«Il calcio è sempre stato la mia vita, il centro di ogni mio sacrificio. Vedere tutto distrutto da un giorno all’altro, sapendo che non potrò più coltivare l’unica cosa che amo davvero per una colpa che non ho, è un dolore che non si può spiegare” – queste le parole dell’ormai ex Capitano del Città di Ceprano Francesco Capodanno.

 

Dopo quattro mesi arriva la sentenza finale. Una pesante ingiustizia quella che un giovane ragazzo ha subito al termine della gara decisiva per la permanenza nella categoria tra l’ASD Magnitudo e l’ASD Città di Ceprano.

Un clima teso e di evidente disagio al termine del match tenutosi lo scorso 17 maggio ha portato il direttore di gara, signor Monti di Ciampino, ad indicare nel referto nomi scelti in modo del tutto casuale per sanzionare le proteste della squadra ospite.

In quel momento la vita sportiva — e non solo — del difensore dell’ASD Città di Ceprano Francesco Capodanno è stata travolta da una pesante ingiustizia. L’accusa attribuitagli nel verbale — un presunto sputo rivolto al direttore di gara — ha portato a un maxi-stop di due anni, sanzione confermata dagli organi territoriali di giustizia sportiva il 3 settembre 2026 nonostante l’assoluta estraneità ai fatti del ragazzo.

 

 Il dogma della “fede privilegiata”

Ma se l’atleta è completamente innocente può essere comunque sanzionato?

La risposta risiede nella rigidità del sistema regolamentare. L’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce che il rapporto dell’arbitro costituisce una prova a “fede privilegiata”: ciò che l’ufficiale di gara scrive è considerato verità oggettiva e insindacabile, a meno che non sia l’arbitro stesso ad ammettere l’errore o lo scambio di persona.

Nei campionati dilettantistici regionali, dove le testimonianze dei presenti non bastano a scardinare il referto e le riprese video di terzi non vengono ammesse nel processo sportivo, un’errata identificazione si trasforma in una condanna priva di appello. 

Si può quindi parlare di “Giustizia” sportiva?

Chiaramente nel caso della gara sopra citata del campionato di promozione Lazio, girone D, la risposta è no. Sono innumerevoli le  testimonianze video che vedono il ragazzo sanzionato ben lontano dal direttore di gara, quindi impossibilitato a commettere il presunto gesto. Due anni di stop non significano soltanto sottrarre al giovane la sua passione e il rimborso spese legato all’attività agonistica; significano marchiarne l’onorabilità. Essere accusati di un gesto incivile come uno sputo getta un’ombra infamante sul piano umano, sociale e perfino professionale. 

Quando l’esito di una sentenza sportiva finisce per sanzionare un giovane innocente pur di tutelare il dogma del referto arbitrale, non è solo la carriera di un giocatore a essere compromessa ma la credibilità dell’intero sistema dilettantistico a venire meno. 

A cura di Alessia Bottoni

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