Giudice sportivo, Ottavia – Romulea sara’ ripetuta

Giudice sportivo, Ottavia – Romulea sara’ ripetuta

OTTAVIA – SS ROMULEA
Il Giudice sportivo,
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, nei quali l’Arbitro riferisce che “la gara non è stata disputata a causa assenza, prima dell’inizio della stessa, del medico o della ambulanza”, così, come prescritto obbligatoriamente, con il C.U. n. 101 della L.N.D., comma c) del 08/08/2024. Richiesto supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi comunica che “alle ore 11:15, orario ufficiale di inizio della gara, constatata l’assenza del medico e/o dell’ambulanza, informo entrambe le società che avremmo aspettato il tempo d’attesa di 30′ per attenderne l’arrivo. Alle ore 11:45, non essendo arrivato il medico, comunico che il tempo d’attesa era terminato. Alle ore 11:50 arrivava un altro medico, non iscritto in distinta e dico alle società che se accettavano di iniziare ugualmente, pur trascorso il tempo di attesa, dovevano firmare una dichiarazione: la società Romulea non dava disponibilità pertanto la gara non ha avuto inizio”.
Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n. 7 – La durata della gara – punto 1 ed alle seguenti Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – punto 2, laddove indica il tempo di gioco delle gare, fa riferimento al “tempo di gara di 45”. Il “tempo di attesa” (che è un tempo minore “discrezionale” previsto per le gare della L.N.D. e del S.G.S.) non ha una “codificazione temporale univoca” (che, infatti, il Regolamento non specifica) ed è lasciato alle singole disposizioni del C.R. della L.N.D. per regolamentare l’eventuale ritardo di presentazione al campo delle società, la mancanza di documenti da parte dei tesserati, o problemi legati agli indumenti di gioco e il ritardato arrivo dell’Arbitro
designato. Tutte le altre specifiche legate a situazioni al di fuori di tale casistica (impraticabilità, cause di forza maggiore, ecc.) vanno pertanto riferite al “tempo di gara” e, pertanto, nel caso in specie, 45′. Pertanto, l’Arbitro, all’ora,ufficiale di inizio della gara, espletati i compiti relativi alla identificazione dei tesserati, avrebbe dovuto comunicare che si sarebbe atteso un tempo pari a quello di gara (45′) e non il “tempo di attesa di 30′” e, di conseguenza non dichiarare che la gara non si sarebbe più potuta disputare, alle ore 11:45. Infatti, alle ore 11:50, la società ospitante reperiva un medico, che giungeva al campo e, non essendo ancora trascorsi i 45′ di gara, l’Arbitro avrebbe dovuto invitare entrambe le squadre a scendere in campo per dare inizio all’incontro
e, solo laddove una di esse, od entrambe, avessero declinato l’invito, si sarebbe dovuto far rilasciare apposita
rinuncia e prendere atto della impossibilità di far disputare la gara. Questo Organo ritiene, pertanto, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente
eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara.
PQM
DELIBERA – di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza.