Giudice sportivo, stangata per il Fiumicino: una gara a porte chiuse e squalifica fino al 10 gennaio per il calciatore Massimo Mangione

Giudice sportivo, stangata per il Fiumicino: una gara a porte chiuse e squalifica fino al 10 gennaio per il calciatore Massimo Mangione

Di seguito i provvedimenti del giudice sportivo:

 

AMMENDA
UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA
Euro 300,00 FIUMICINO S.C. 1926
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, a più riprese, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e di denigrazione per motivi di sesso. Gli stessi, inoltre si arrampicavano sulla rete di recinzione, scuotendola fortemente, con atteggiamento minaccioso. Al termine della gara persona non identificata, qualificatasi Presidente della società, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo all’arbitro ulteriori e gravi offese di natura sessista. (art. 28 c. 4)

SQUALIFICA FINO AL 10/ 1/2025
MANGIONE MASSIMO (FIUMICINO S.C. 1926)
Espulso per aver colpito non in azione di gioco con un pugno al volto un avversario, costringendolo a ricorrere a cure mediche. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, da fuori il recinto di gioco e fino al termine della gara, lo stesso proferiva gravi e ripetute espressioni ingiuriose per motivazioni di sesso ad
un assistente arbitrale. (art. 28 c. 1) (R. AA)

Euro 200,00 FERENTINO CALCIO ARL
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale. Inoltre, nel corso della gara ed al termine della stessa, persone non identificate sostavano indebitamente nell’area spogliatoi e sul terreno di gioco. (R. CDC)

Euro 200,00 TEAM NUOVA FLORIDA 2005
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale. Inoltre, al termine della gara, persone non identificate, entravano indebitamente nell’area spogliatoi.

Euro 100,00 CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
Perchè al termine della gara, persona non identificata, riconducibile alla società entrava indebitamente nell’area spogliatoi e protestava con la terna arbitrale. (R. A e CDC)

Euro 100,00 LUISS S.S.D.A R.L.
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale. (R.AA)

Euro 100,00 TIVOLI CALCIO 1919
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara accendevano fumogeni in tribuna, senza conseguenze.