(Nella foto Alessandro Marrocco Presidente Arce)
A cura di Mario Gaetano
Cambia la classifica del girone B dell’Eccellenza. Come da noi anticipato, lunedì 12 gennaio, l’Arce ha avuto vinta, a tavolino, la partita contro la Vis Sezze perché i rossoblù avevano effettuato sei sostituzioni a dispetto delle cinque previste dal regolamento. Questo il dispositivo del Giudice Sportivo.
ARCE 1932 – VIS SEZZE
Il Giudice Sportivo, Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 237_ del 14/01/2026 ; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Arce 1932, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, “in quanto la società Vis Sezze avrebbe effettuato n. 6 sostituzioni superiori alle 5 previste dal Regolamento del Campionato”. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino, nel rispetto del Regolamento vigente (art.74 N.O.I.F.).
Il ricorso è fondato.
Esaminati gli atti ufficiali di gara, come noto fonte privilegiata di prova, si deduce quanto segue: – la società Vis Sezze ha in effetti effettuato n. 6 sostituzioni, l’ultima delle quali al minuto 39′ del II tempo (esce il n. 11, CRACADANU Riccardo e subentra il n. 13 FORMATO Fabio), sul risultato Arce 1932 – Vis Sezze 1 – 0, con rete del pareggio da parte della società ospitata al 40′ del II tempo e gara terminata sul risultato di Arce 1932 – Vis Sezze 1- 1 dopo 5′ di recupero, al 50′ del II tempo. Nelle memorie a difesa, la società Vis Sezze richiama a giustificazione la corretta applicazione della Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del calcio, “Numero delle sostituzioni”, in materia di sostituzione permanente aggiuntiva in presenza di commozione cerebrale o sospetta, di un calciatore, a seguito di infortunio, come da innovazione approvata dall’ IFAB in vigore dal 01/07/2024 e recepita dalla LND con la Circolare n. 16 del 24/07/2024,facente seguito alla Circolare n. 1 dell’AIA per la stagione sportiva 2024/25. In fatto, la società rileva che la sostituzione del proprio calciatore n. 20, CEVRAIN Gianmaria, avvenuta al 36′ del II tempo rientra in tale fattispecie e vada considerata, pertanto, aggiuntiva, rispetto alle codificate 5 sostituzioni ammesse per la gara in oggetto ed al Campionato ad esso riferentesi.
La sostituzione in esame, quindi, sarebbe da considerarsi una “eccezione speciale” e non una sostituzione “normale”. Nelle controdeduzioni trasmesse dalla società ricorrente, in primis, la stessa contesta che la richiamata Circolare n. 16 della LND, pubblicata a seguito della variazione regolamentare IFAB, non rappresenti un obbligo di norma, ma sibbene una possibilità riferita all’ambito di ogni singola competizione. Anche la variazione alla Regola n. 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, introdotta a seguito della Circolare n. 1/AIA/2024-25, nel nuovo testo “Sostituzioni permanenti aggiuntive per commozione cerebrale”, detta esplicitamente “Le competizioni possono utilizzare ulteriori sostituzioni permanenti in caso di commozione cerebrale in conformità con l’apposito protocollo”. Ed è palese, in tal senso, che, nello specifico, il CR Lazio/LND, con il CU n. 45 del 05/09/2025, per la stagione corrente, al punto 4, recita che “nei campionati di Calcio a 11 organizzati dalla LND, sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo 5 calciatori……omissis”.
Inoltre, facendo riferimento al citato protocollo IFAB, fra le procedure da seguire, laddove una società intenda usufruire della “sostituzione per commozione cerebrale”, l’Arbitro deve essere informato della stessa. Pertanto la società Arce 1932 ribadisce l’irregolarità della gara in oggetto e la richiesta della assegnazione
di vittoria a tavolino. Questo OG, preliminarmente, esclude la possibilità del ricorso alla “extra sostituzione per commozione cerebrale”, in quanto effettivamente non prevista dalle disposizioni di svolgimento delle gare e sostituzione dei calciatori da effettuarsi nelle medesime, per il campionato di cui trattasi, come da CU n. 45, punto 4, comma primo, del CR Lazio/LND del 05/09/2025. Di contro, laddove si fosse potuto fare riferimento alla variazione regolamentare IFAB, questa prevede,
come da protocollo che, nel caso, la società Vis Sezze avrebbe dovuto informare l’Arbitro in occasione dell’infortunio che la sostituzione del calciatore faceva riferimento a detta possibilità. Orbene nel referto di gara non vi è alcun riferimento a tale comunicazione effettuata dalla società Vis Sezze nei confronti del Direttore di gara. Sentito lo stesso, questi, con supplemento di referto confermava che, sia al momento dell’incidente, che in occasione delle due sostituzioni effettuate dalla
società Vis Sezze al36′ ed al 39′ del II tempo, oltre che al termine della gara, nessuna comunicazione in tal senso gli veniva rivolta. Neppure allorchè questi richiedeva ai rispettivi Dirigenti Accompagnatori di entrambe le società, nel momento di ritirare e controfirmare il rapportino riepilogativo dei provvedimenti disciplinari assunti e delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, se vi fossero eccezioni da riferire. Nessuno dei predetti Dirigenti rivolgeva alcun rilievo, pur se era evidente che fra le sostituzioni effettuate dalla società Vis Sezze fossero chiaramente indicate le 6 avvenute. Va altresì rilevato, da parte di questo OG, che la invocata ratio dell’IFAB è di tutelare la salute dei calciatori e di non penalizzare una squadra che, usufruite le sostituzioni regolamentari, dovesse rimanere in inferiorità numerica a causa di un grave incidente come dafatti specie. Ciò non può far rientrare quanto occorso in tale ipotesi, in quanto la società Vis Sezze avendo effettuato, fino al minuto dell’accaduto solo 4 sostituzioni, era nelle condizioni regolamentari di poter accedere alla quinta, come avvenuto, senza incorrere in infrazioni. Infatti la sesta sostituzione è avvenuta successivamente, al 39′ del II tempo e non è stata conseguente al precedente infortunio del calciatore n. 20 CEVRAIN. Pertanto, rilevato quanto sopra
DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Arce 1932;
2. 2. di infliggere alla società Vis Sezze la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3 , nonchè
l’ammenda di euro 100,00;
3. 3. di inibire il dirigente accompagnatore della società Vis Sezze, sig. OTTAVIANI Ludovico, fino al
23/01/2026;
4. 4. il contributo va incamerato.





