LND Lazio, il documento di sintesi dopo gli adeguamenti della NOIF in materia di tesseramenti

LND Lazio, il documento di sintesi dopo gli adeguamenti della NOIF in materia di tesseramenti
Ecco un documeno di sintesi per gli adeguamenti delle N.O.I.F. dopo il l Decreto Legislativo n. 36-2021. Adeguamenti che sono stati frutto di un intenso e capillare lavoro della Lega Nazionale Dilettanti (con in primis il Presidente Giancarlo Abete) che si è fatta portavoce di tutte le società del settore, che hanno apprezzato molto il sostegno ricevuto dalla LND.

1) Tesseramento da  GIOVANE
Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

Il tesseramento da “giovane” può durare al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al compimento del 15° anno (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo attualmente all’esame delle commissioni parlamentari). In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

NORMA TRANSITORIA

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.

2) Tesseramento da “GIOVANE DILETTANTE
I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età, acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione Serie B Femminile.

Il tesseramento da “giovane dilettante” può durare al massimo due stagioni sportive (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.

3) Tesseramento da “NON PROFESSIONISTA
I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “non professionisti/e”.

Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

4) Durata massima dei contratti:
I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato possono avere una durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di apprendistato, non superiore a 5 stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore a tre stagioni sportive per
i calciatori/calciatrici minorenni.

5) Abolizione del vincolo sportivo per i calciatori/calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:
Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

a) Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;

b) Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o diapprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;

c) Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate alle lettere b) e c), l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.

6) I premi:
a) TESSERAMENTO ANNUALE – “PREMIO DI TESSERAMENTO” (ART. 96, N.O.I.F.)

Le Società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di
tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:
Serie D €450
Eccellenza €350
Promozione €250
Prima Categoria €150
Seconda CategoriaTerza Categoria €100non dovuto
Calcio a 5 maschile:
Serie A €500
Serie A2 Elite €450
Serie A2 €350
Serie B €250
Serie C1 €150
Serie C2Serie D €100non dovuto

 

Calcio a 11 femminile:
Serie B €150
Serie C €100
Eccellenza non dovuto
Promozione non dovuto
Calcio a 5 femminile:
Serie A €100
Serie B non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto


Il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha
compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

ESEMPIO ESPLICATIVO
Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il TESSERAMENTO ANNUALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna
delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

stagione sportiva 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Società titolare tesseramento BIANCA BIANCA BIANCA ROSSA ROSSA
Importo € 70 X 3 = € 210 € 70 X 2 = € 140


Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

b) TESSERAMENTO BIENNALE“PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

c) CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO ? “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99
N.O.I.F.
A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o “giovane serie” o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle Società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato 
al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per la stagione sportiva 2023/2024 il valore base è pari ad € 120 – rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A” sotto riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo Coefficiente categoria
DILETTANTI
3a Categoria 1
2a Categoria 2
1a Categoria 3
Promozione 4
Eccellenza 5
Campionato Naz. Serie D 6
TRA CALCIO FEMMINILE
Promozione 0
Eccellenza 1
Serie C 2
Serie B 3
Serie A 4
TRA CALCIO A 5
Serie D maschile 0
Serie C2 maschile 1
Serie C1 maschile 1,5
Serie B maschile 2
Serie A2 maschile 3
Serie A2 elite 3,5
Serie A maschile 4
Femminile Prov./Reg. 0
Serie B femminile 1
Serie A femminile 2
PROFESSIONISTI
Serie C 11
Serie B 15
Serie A 18

 

ESEMPIO ESPLICATIVO
Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un TESSERAMENTO BIENNALE di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in
corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di formazione tecnica” pari ad € 1.200 (VALORE BASE ? 120 X DURATA RAPPORTO ? 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA ? 5)

Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha
compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva

stagione sportiva 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Società titolare tesseramento GIALLA GIALLA GIALLA NERA NERA NERA
Importo € 200 X 3 = € 600 € 200 X 3 = € 600