MASCHERO’ IL TECNICO DA MASSAGGIATORE: CONDANNATO IL PALOMBARA

MASCHERO’ IL TECNICO DA MASSAGGIATORE: CONDANNATO IL PALOMBARA

Tegola per il Palombara.

Il club nomentano, che con la prima squadra occupa attualmente il decimo posto nel Girone E di Prima Categoria dopo la rettrocessione della scorsa stagione, è stato infatti condannato dalla Commissione Disciplinare Territoriale a pagare un’ammenda di ottocento euro per aver inserito in lista come massaggiatore e non come allenatore Maurizio Dalia Santi nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2012 ed il 17 marzo 2013, senza censirlo, come prevede il regolamento, nè richiederne la sospensiva dal Settore Tecnico.

Oltre al pagamento dell’ammenda, il Palombara ha incassato anche l’inibizione del presidente Luca Montagnani ed il deferimento alla Commissione del Settore Tecnico della FIGC di Dalia Santi.

 

Di seguito riportiamo il testo della sentenza emessa oggi.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C DEL SIG. MONTAGNANI LUCA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16 LETT.L E 32 COMMA 1 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. PALOMBARA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Comitato Regionale Lazio, segnalava alla Procura Federale che il Sig. DALIA SANTI MAURIZO, allenatore di base, avrebbe svolto, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, a far data dal 23.12.2012, le mansioni di massaggiatore a favore della Società PALOMBARA.
La Procura Federale, esperiva gli opportuni accertamenti e rilevava che, dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della F.I.G.C., risultava il DALIA SANTI MAURIZIO, iscritto nei ruoli, quale allenatore dilettante di base (codice 48284), con ultimo tesseramento nella stagione
2011/2012 a favore della Società PALOMBARA, partecipante al campionato di Promozione.

Dal foglio di censimento della predetta Società non compare, a nessun titolo, il nominativo del citato SANTI MAURIZIO, seppure in una interrogazione del sistema, risulta qualificato come massaggiatore della medesima società.

Dall’istruttoria, la Procura ha accertato che l’allenatore in questione è stato inserito nelle distinte di gara degli incontri dal 23.12.2012 al 17.3.2013 disputati dalla A.S.D. PALOMBARA, con la qualifica di massaggiatore, senza avere richiesto ed ottenuto la necessaria sospensiva dall’albo del Settore Tecnico e, comunque, in assenza di alcun titolo abilitativo per lo svolgimento di tale mansione.

A questo punto, la Procura, considerato che nei fatti sopradescritti si configura la responsabilità del Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA, per avere permesso le violazioni ascritte al tecnico, Sig. DALIA SANTI MAURIZIO, per il quale si provvede con atto
autonomo di deferimento alla Commissione del Settore Tecnico della F.I.G.C.

Ritiene la Procura che dalle condotte suindicate, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per la Società AS.D. PALOMBARA ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.
Detto tutto ciò, la Procura deferisce a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. LUCA MONTAGNANI, Presidente della A.S.D. PALOMBARA e la Società medesima.

Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente per la Procura Federale l’Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura insiste nel ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, chiedendo per il Presidente MONTAGNANI LUCA l’inibizione per 3 mesi e per la Società A.S.D. PALOMBARA l’ammenda di € 800,00.
Questa Commissione, tenuto conto delle responsabilità ascritte al Presidente, Sig. LUCA MONTAGNANI, per aver consentito l’inserimento nelle liste di gara dal 23.12.2012 al 17.3.2013 del tecnico DALIA SANTI MAURIZIO, in qualità di massaggiatore, violando quindi le disposizioni
regolamentari in questione, ritiene che le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura siano del tutto congrue per le motivazioni sopraesposte.

Quanto sopra premesso, questa Commissione
DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di infliggere al Sig. LUCA MONTAGNANI l’inibizione per 3 mesi ed alla Società PALOMBARA, € 800 di ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.