Non solo il Civitavecchia, anche l’Atletico Boville finisce nelle maglie della Procura Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha infatti penalizzato di un punto il club ciociaro ed inibito per sei mesi il suo presidente, Alessandro Santopadre, a causa del pagamento fuori tempo massimo di 12.200 euro che la LND lo aveva obbligato a corrispondere all’ex tecnico Edi Bivi nell’ultima stagione in D dei rossoblu.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza.
“Con atto del 9 luglio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio il Sig. Santopadre Daniele, presidente della società Atletico Boville Ernica, per rispondere della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 94 ter
comma 13 delle NOIF e la società Atletico Boville Ernica ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo presidente. Nella fattispecie al Presidente Santopadre viene contestato che la società da lui rappresentata non avrebbe ottemperato nei
termini imposti dal regolamento alla decisione del collegio arbitrale costituito presso la LND che le aveva imposto il pagamento della somma di € 12.200,00 all’allenatore Edi Bivi. La norma violata è contenuta nell’articolo 94 ter comma 13 della NOIF che impone di dare adempimento nel termine di trenta giorni alle decisioni assunte dal collegio arbitrale. A parere dell’Organo requirente la violazione dell’articolo 94 ter delle NOIF comportava violazione anche dell’articolo 1 comma 1 del CGS da parte del legale rappresentante della società e quindi del Presidente pro-tempore Santopadre Daniele e della società direttamente responsabile dei comportamenti antiregolamentari dello stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del ricorso ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
Facevano pervenire nei termini memoria difensiva i deferiti. Nelle difese viene innanzitutto dedotto che il pagamento richiesto è in effetti avvenuto il 15-7-2013 ed il ritardo è dovuto esclusivamente ad un contenzioso sorto in sede di esecuzione del lodo in quanto la società aveva eccepito, con documentate ricevute, di aver già parzialmente versato la somma indicata, circostanza negata dal
calciatore. Veniva poi contestata in radice la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in quanto il codice di Giustizia Sportiva prevede una norma sanzionatoria specifica per la violazione dell’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e precisamente quella contenuta nell’articolo 8 comma 15
del CGS che prevede un trattamento sanzionatorio graduato sia per le società che per i tesserati richiamando le sanzioni di cui all’articolo 18 numero 1 comma a, b, c, e g del CGS e dell’articolo 19 n. 1 comma a, b, c, d, f, g, h. . Invocava quindi l’applicazione di una sanzione meno afflittiva di
quella prevista per analoghe fattispecie dal comma 11 dell’articolo 8 del CGS. Nella riunione fissata per la discussione del ricorso il rappresentante dei deferiti insisteva nella prospettazione difensiva e richiedeva il proscioglimento del Presidente, in quanto totalmente inconsapevole di quanto accaduto e l’irrogazione di una sola sanzione pecuniaria a carico della società Il rappresentante della Procura Federale insisteva nella contestazione di addebito e richiedeva per l’Atletico Boville Ernica la sanzione di € 2.000,00 di ammenda e di un punto di penalizzazione e per il presidente Santopadre sei mesi di inibizione.
Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano provati per tabulas. E’ in atti la reversale del bonifico con cui si è dato adempimento alla condanna della società a corrispondere all’allenatore Edi Bivi la somma di € 12.200,00 oltre interessi, documento che porta la data del 15-
7-2013, mentre la pubblicazione della decisione del collegio arbitrale è del 1-12-2012 (C.U. n. 2 di pari data), quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma richiamata (art. 94 ter n. 13 delle NOIF). Né può valere la giustificazione addotta dalla società di una difficoltà insorta
nell’esecuzione della sanzione per il rifiuto dell’allenatore di riconoscere delle somme che aveva già percepito; infatti, anche a voler concedere che tale eccezione di parziale compensazione potesse essere sollevata in fase di esecuzione e non, come sarebbe stato più corretto, in sede di
merito, la società avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione nei termini dell’importo non contestato per poi sollevare la questione del residuo nella sede propria. Il pagamento è stato invece conseguenza del divieto di iscrizione a seguito della irregolarità amministrativa della
società ancora inadempiente e quindi non lo si può definire nemmeno spontaneo. Quoad poenam va affermato che, a parere della Commissione, né la Procura Federale né la società hanno correttamente invocato la normativa di riferimento. Considerando che la disposizione dell’articolo
94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS
che recita testualmente: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e quindi da applicare nel caso concreto in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Quindi la società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio.
Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite.
Non si tratta quindi, nel caso della società di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio, mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità conseguente all’attività effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto Federale.
Nel caso, quindi, non si da luogo, come al contrario è esplicitamente previsto per le violazioni in materia di tesseramento, ad una responsabilità del presidente, per il solo fatto di ricoprire la funzione, ma ad una possibile responsabilità di ogni tesserato che abbia dato luogo alla
commissione dell’illecito.
Per quanto è dato rinvenire nella documentazione trasmessa dalla Procura Federale non si evince, e la Società nulla opina al proposito, che vi siano altri soggetti che nella Società ricoprano funzioni di supplenza del Presidente , o la cui funzione coesista con quella del legale rappresentante, e quindi responsabile fisico delle violazione è il Legale rappresentante della Società, nel caso specifico Sig. SANTOPADRE DANIELE.
In conclusione a carico della società va applicata la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 9 del CGS e quindi la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nell’attuale campionato, e l’ammenda di € 1.000 considerando che l’adempimento seppur tardivo vi è stato, mentre al
Presidente della Società va applicata la sanzione minima prevista dall’art. 8 comma 10 C.G.S. di 6 mesi di inibizione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere la società Atletico Boville Ernica responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013-2014 e l’ammenda di € 1.000. Di inibire il Presidente della Società A.S.D. ATLETICO BOVILLE, Sig. SANTOPADRE DANIELE, per mesi 6.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.