Come appreso dal comunicato regionale della LND Lazio n 213, la giustizia sportiva ha inciso su alcuni dei match disputati lo scorso anno, andando a modificare due risultati maturati sul terreno di gioco.
I match attenzionati, in particolare, sono stati quello tra Vis Subiaco e Virtus Ardea (del 17 dicembre) e Vivace Grottaferrata-Sanpolese, match disputato il 10 dicembre.
Vi riportiamo, per esteso, le decisioni prese dalla giustizia sportiva:
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 13/12/2023 esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SANPOLESE 1961, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MAGGIO Matteo, nato il 04/06/2004, in quanto non risulterebbe essere tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 alla data della gara di cui in epigrafe.
Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..
Il ricorso è fondato.
Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore MAGGIO Matteo è tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 a far data del 15/12/2023.
Pertanto, il calciatore MAGGIO Matteo ha preso parte alla gara di cui alloggetto, in posizione irregolare
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù allart.10, comma 1 6, letter. A del C.G.S. PQM DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società SANPOLESE 1961;
2. di comminare alla società Vivace Grottaferrata 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di VIVACE GROTTAFERRATA 1922 SANPOLESE 1961 0-3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. MECOZZI Giampiero, fino al 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.
VIS SUBIACO-VIRTUS ARDEA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 193 del 19/12/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società VIS SUBIACO, con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore NANA TCHENGA Marius Richy , in quanto non risulterebbe tesserato per la Società VIRTUS ARDEA, alla data della gara in epigrafe. Per l’effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..
Il ricorso è fondato.
Infatti, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy è tesserato per la società VIRTUS ARDEA a far data del 28/12/2023, come da comunicazione della F.I.G.C.
Ai sensi di quanto previsto dallart.40 quater, delle N.O.I.F.: Il tesseramento del calciatore/calciatrice stranieri per le Società dilettantistiche decorre dalla data della comunicazione della F.I.G.C e, pertanto, il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy ha preso parte alla gara in posizione irregolare.
In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù allart.10, comma 1 comma 6, lett. a del C.G.S.
PQM
DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Vis Subiaco;
2. di comminare alla società VIRTUS ARDEA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
VIRTUS ARDEA VIS SUBIACO 0 – 3 , nonché l’ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. STAZI Roberto, fino a 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.