DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
AGORA FC – SUIO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 55 del 30/9/2010
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società AGORA FC con il quale si deduce che alla gara di cui in epigrafe partecipava illegittimamente nella fila della Società SUIO il calciatore SPORTIELLO Ivano, in posizione irregolare di tesseramento.
La reclamante sostiene che il succitato calciatore avrebbe un doppio tesseramento avendo sottoscritto la lista sia con la Società V. COSMA e DAMIANO nonchè con l’attuale Società SUIO.
Tale condotta ha determinato una violazione del C.G.S. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CGS
Come previsto dall’art. 29 comma 8 bis del CGS, la Società SUIO ha trasmesso a questo Organo Giudicante le proprie controdeduzioni.
Nelle memorie precisa, in via preliminare, che qualsiasi tesseramento di un calciatore, anche svincolato, veniva fatto telematicamente con identica procedura, per cui un calciatore, se risultava tesserato con una Società, non appariva sul P.C. e quindi non poteva essere tesserato.
La Società SUIO, precisa che in data 15.9.2015 entrava nel proprio sito e ad un aggiornamento posizione il succitato calciatore risultava svincolato, quindi provvedeva a stampare nello stesso momento la lista firmata dal Presidente della Società e dal calciatore.
Trasmettendo con raccomandata R/A al Comitato Regionale Lazio.
In virtù di quanto sopra, la Società faceva partecipare il calciatore alla gara di cui oggetto del presente ricorso.
La Società SUIO afferma che riceveva comunicazione dal Comitato Regionale Lazio in data 28.9.2015 (la gara è stata disputata il 27.9.2015) della revoca del tesseramento ai sensi dell’art. 42 comma delle NOIF in quanto illegittimo.
La Società SUIO fa rilevare che l’art. 42 delle NOIF recita testualmente “Per invalidità o per illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La Società AGORA FC, attraverso un proprio legale, replicava alle controdeduzioni presentate dalla Società SUIO ribadendo la richiesta della vittoria a tavolino in quanto la revoca di un tesseramento produce effetti disciplinari anche sulla gara disputata precedentemente all’atto di revoca, in quanto il calciatore era sprovvisto del titolo per poter partecipare alla stessa.
Questo Organo Giudicante, dopo un attento e scrupoloso esame degli atti in possesso ed il contenuto della norma di cui all’art. 42 delle NOIF ritiene che il calciatore SPORTIELLO Ivano (SUIO) ha preso parte e pieno titolo alla gara in epigrafe in quanto la stessa è precedente all’atto di notifica del 28.9.2015, della revoca di tesseramento dello stesso per quanto sopradescritto
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società AGORA FC
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AGORA FC – SUIO 2 – 4.
La tassa reclamo va addebitata.
PALOMBARA – LA RUSTICA
Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 56 dell’1/10/2015
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società PALOMBARA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla Società LA RUSTICA
La reclamante osserva che la Società LA RUSTICA ha schierato, sin dall’inizio della gara, i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il campionato 1º categoria n. 5 CICINELLI Cristian nato il 6/8/1995 n. 2
MARCHESANI Alessio nato il 21/5/1997 n. 9 PROIA Federico nato il 2/1/1995 e TANTURRI Federico nato il
05/04/1996.
La Società LA RUSTICA nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni:
1) al 28º del II tempo esce il n. 5 (nato 1995) entra il n. 14 (nato 1991)
2) al 21º del II tempo esce il n. 11 (nato 1985) entra il n. 16 (nato 1992) 3) al 25º del II tempo esce il n. 6
(nato 1990) entra il n. 12 (nato 1986)
In considerazione di quanto sopra, la Società PALOMBARA avrebbe trasgredito quanto previsto dalle norme
vigenti e per l’effetto chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 5 del CGS.
L’arbitro precisa su rapporto di gara che il calciatore n. 1 TANTURRI Federico (1996) a causa di infortunio
non veniva sostituito e per il proseguo della gara restava a bordo campo.
Esaminati gli atti ufficiali si evince che la Società LA RUSTICA ha schierato in campo all’inizio della gara i sottoelencati calciatori in fascia di età previsti per il campionato di Promozione n. 1 TANTURRI Federico – n.
2 MARCHESANI Alessio – n. 5 CICINELLI Cristian – n. 9 PROIA Federico
Nel corso della gara, la Società LA RUSTICA ha provveduto ad effettuare cronologicamente le seguenti sostituzioni:
1) al 28º del I tempo esce il n. 5 (nato 6/8/1995) entra il n. 14 (nato l’1/10/1991)
2) al 21º del II tempo esce il n. 11 (nato 23/10/1985) entra il n. 16 (nato 4/3/1992) 3) al 25º del II tempo esce
il n. 6 (nato 12/1/1990) entra il n. 12 (nato 23/10/1985 Per effetto delle suddette sostituzioni la Società LA RUSTICA ha ottemperato quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2015.
Pertanto il reclamo è infondato.
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società PALOMBARA – di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PALOMBARA – LA RUSTICA 1 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
GUIDONIA MONTECELIO – VALLE DEL TEVERE
Esaminato il reclamo fatto pervenire tempestivamente dalla Società GUIDONIA MONTECELIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore BIANCHI Alessio nato il 18.12.1979 (VALLE DEL TEVERE) in quanto squalificato per due gare effettive con C.U. 261 del 17.5.2015.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino come previsto dal CGS.
Il reclamo è infondato.
Infatti il calciatore BIANCHI Alessio in data 4.9.2015 è stato tesserato per la Società ATLETICO VESCOVIO partecipante al campionato di Eccellenza.
Successivamente, in data 16.9.2015 il citato calciatore veniva tesserato per l’attuale Società VALLE DEL TEVERE.
In relazione a quanto sopra, il calciatore BIANCHI Alessio ha scontato le residue due giornate di squalifica nelle gare di Eccellenza che la Società ATLETICO VESCOVIO ha disputato il 6 settembre 2015 (FONTE NUOVA – ATLETICO VESCOVIO) e 13.9.2015 (ATLETICO VESCOVIO – TOR SAPIENZA).
In virtù a quanto sopra riportato, il calciatore BIANCHI Alessio ha preso parte alla gara in epigrafe a pieno titolo.
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società GUIDONIA MONTECELIO
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: GUIDONIA MONTECELIO -VALLE DEL TEVERE 0 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
ATLETICO FORMIA CDM – ALATRI CALCIO A R.L.
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.ATLETICO FORMIA CDM si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 V.J.S. VELLETRI CALCIO
Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose. I medesimi indirizzavano cori razzisti al portiere della squadra avversaria. A fine gara, l’arbitro ed un suo assistente venivano attinti da sputi in più punti del capo. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 1 del CGS.
Euro 250,00 FOOTBALL CLUB GARBATELLA
Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano all’arbitro ed a un suo assistente espressioni offensive. A fine gara persona non identificata colpiva con pugni la porta dello spogliatoio arbitrale insultando gli ufficiali di gara. (RA AA)
Euro 250,00 FORMIA 1905 CALCIO
Perchè propri sostenitori, in campo avverso nel corso della secondo tempo rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive in più occasioni lo attingevano con sputi alla divisa. (RAAA)
Euro 250,00 VIVACE GROTTAFERRATA
Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. In una circostanza, l’ufficiale di gara veniva colpito alle spalle da una manata che tuttavia non provocava conseguenze. ( RAAA)
Euro 100,00 LATINA SCALO CIMIL
Perchè persona riconducibile alla Società, indebitamente presente nella zona degli spogliatoi a fine gara teneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Euro 150,00 VALLE DEL TEVERE
Perchè propri tesserati non identificati danneggiavano suppellettiti dello spogliatoio loro assegnato.
Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
Euro 100,00 F.C.LIBERTAS CASILINA ASD
Perchè propri sostenitori nel corso della gara, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose. (RAA)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/10/2015
IODICE CARLO UGO (INSIEME AUSONIA)
Per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro e di un assistente.
LUCCI GIOVANNI (PALOMBARA)
Per comportamento offensivo nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria compiendo un gesto osceno.
MAZZA GIORGIO (SUIO)
Per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 23/10/2015
AMBROSI ALESSIO (AGORA FC)
AVANZI EDOARDO (MONTESPACCATO S.R.L.)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
BACCELLONI RICCARDO (S.LORENZO N.)
Per avere rivolto ad un calciatore della squadra avversaria espressione offensiva.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2015
DE ROSSI MAURO (GUIDONIA MONTECELIO)
Per comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2015
CENTARO ENRICO (S.LORENZO N.)
Per avere rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIANCIARUSO SANDRO (ATLETICO FORMIA CDM)
CATALDI ANDREA (FIUMICINO 1926)
TOLLI MASSIMILIANO (S.S. PASSO CORESE)
GUIDA DAVIDE (V.J.S. VELLETRI CALCIO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ERBACCI MATTEO (FOOTBALL CLUB GARBATELLA) STARACE SIMONE (FOOTBALL CLUB GARBATELLA)
SALO ALESSANDRO (GUARDIA DI FINANZA CALCIO) SABATILLI ALESSANDRO (GUIDONIA MONTECELIO)
GUERRINI LUCA (S.LORENZO N.) DE ANGELIS NICOLA (S.S. PASSO CORESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DIFOLCO DIEGO (ARPINO) MIRIELLO GIORDANO (CANTALICE)
DE MICHELIS MATTIA (CITTA DI CERVETERI) CAFORIO ALESSANDRO (COMPAGNIA PORTUALE CV2005)
TRIOLA ALESSANDRO (CORI) IACOROSSI MARCO (F.C.LIBERTAS CASILINA ASD)
D AMORA GIOVANNI (FORMIA 1905 CALCIO) MORELLI ANGELO (GUARDIA DI FINANZA CALCIO)
STUFA DANIELE (GUARDIA DI FINANZA CALCIO) MUCCIARELLI ROBERTO (HERMADA)
AGBONIFO IKPONMWOSA (INSIEME AUSONIA) BRUNETTI EMILIANO (LUPA FRASCATI)
DONACARTA SEBASTIAN (MONTESPACCATO S.R.L.) RICCI DANIELE (POL. S.ANGELO ROMANO)
MANNI FRANCESCO (PONTINIA) PERUGINI ANDREA (SANTA MARINELLA 1947)
DE SANTIS FEDERICO (SERMONETA CALCIO) CIRCIO FEDERICO (SUIO)
PICCINI FRANCESCO (TEAM NUOVA FLORIDA 2005) COMMINI FEDERICO (TOR DI QUINTO)
GREGNANIN GABRIELE (TOR PIGNATTARA) CRISTIANO MATTEO (V.J.S. VELLETRI CALCIO)
SANTARELLI MATTEO (V.J.S. VELLETRI CALCIO)