PROMOZIONE, RESPINTO IL RECLAMO DEL LA RUSTICA

PROMOZIONE, RESPINTO IL RECLAMO DEL LA RUSTICA

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del La Rustica circa la partita disputata alcune settimane fa al Nicolino Usai contro l’Aces Casal Barriera.

Di seguito riportiamo il testo della sentenza.

 

ACES CASAL BARRIERA – LA RUSTICA
Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 144 del 22/1/2014 ;
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società LA RUSTICA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l’arbitro avrebbe decretato la fine della partita con circa quattro minuti di anticipo sulla segnalazione di recupero, ciò dovuto alle condizioni ambientali in cui si stava svolgendo la gara.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
– Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che la gara in oggetto si è disputata regolarmente, ed i tempi di gioco, compresi i recuperi,sono stati svolti così come segnalato.
– Considerato che ai sensi dell’art. 29 comma 3 del CGS le questioni che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo in campo o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi in virtù alle competenze e obblighi previsti dall’art. 5 del regolamento di gioco.
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società LA RUSTICA
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
ACES CASAL BARRIERA – LA RUSTICA 0-0
I provvedimenti disciplinari a carico di Società e tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 144 del 22.1.2014
La tassa reclamo va incamerata.