Promozione/Coppa Italia: Accolto il reclamo dell’Atletico Morena, la squadra di Antoniutti accede ai Quarti di Finale

Promozione/Coppa Italia: Accolto il reclamo dell’Atletico Morena, la squadra di Antoniutti accede ai Quarti di Finale

L’Atletico Morena dei presidenti Fabrizi è la prima squadra a staccare il pass per i prossimi Quarti di Finale della Coppa Italia di Promozione.

Subito dopo la gara con il Roccasecca TST dello scorso 11 dicembre, infatti, i biancazzurri romani avevano proposto reclamo per la posizione del calciatore ciociaro Folco Capuano, che a loro dire era sceso in campo nonostante dovesse scontare un turno di squalifica.

Tale reclamo si è rivelato fondato, dunque da regolamento la squadra di mister Antoniutti ha ottenuto la vittoria a tavolino e contestualmente la qualificazione al turno successivo, in programma il 22 gennaio ed il 12 febbraio 2020.

Le altre sette formazioni qualificate scaturiranno invece dai match di ritorno degli Ottavi di Finale, in programma mercoledì 8 gennaio.

Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza del Giudice Sportivo.

 

 

ATLETICO MORENA SSDARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Il Giudice Sportivo
– Sciogliendo l riserva di cui al C.U. n. 195 del 13.12.2019
– Esaminato il ricorso fatto pervenire nei termini previsti del C.U. n. 21 del 19/08/2019 dalla società ATLETICO MORENA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore CAPUANO Folco (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)perché squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione) con C.U. n. 171 del 29.11.2019.
– Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
– Il reclamo è fondato.
– Infatti esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara si rileva che con la maglia n. 20 ha partecipato il calciatore CAPUANO Folco che risultava squalificato per una gara con C.U. n. 171 del 29.11.2019 (recidività in ammonizione).
– In considerazione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento.
– Pertanto in virtù dell’art. 10 del CGS, e del C.U. n. 21 del 19/08/2019
DELIBERA
a) Di accogliere il reclamo proposto dalla società ATLETICO MORENA
b) Di infliggere alla società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonché l’esclusione del proseguo della manifestazione.
c) Di inibire al Sig. Talpa Fabio (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) fino al 27.12.2019
d) Di squalificare il calciatore CAPUANO Folco per una ulteriore giornata di gara.
e) Il contributo va accreditato.