Promozione/Giudice Sportivo: Respinto il reclamo dell’Atletico Lariano

Promozione/Giudice Sportivo: Respinto il reclamo dell’Atletico Lariano
LA RUSTICA – ATLETICO LARIANO 1963
Il Giudice Sportivo
– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 252 del 24.1.2018
– Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società ATLETICO LARIANO 1963 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società LA RUSTICA al 91′ del secondo tempo sostituiva il n. 11 GUBINELLI Fabio con il calciatore n. 16 GIRARDI Mattia.
– La reclamante afferma che il calciatore appena sostituito GUBINELLI Fabio rientrava in campo senza autorizzazione da parte degli ufficiali di gara e vi rimaneva per circa due minuti.
Pertanto la società LA RUSTICA si è venuta a trovare in campo con 12 calciatori.
– Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino oppure in subordine la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro.
– Il reclamo è infondato.
– Esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro designato, questi conferma quanto riportato sul referto di gara
– Al 47′ del secondo tempo l’arbitro espelleva per doppia ammonizione il calciatore GUBINELLI Fabio (LA RUSTICA) perché dopo essere uscito dal terreno di gioco a seguito della sostituzione, vi rientrava.
– l’arbitro, con supplemento di rapporto conferma che il calciatore GUBBINELLI è rientrato in campo per pochi secondi e non ha partecipato in nessuna azione di gioco.
PQM
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società ATLETICO LARIANO 1963
b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: LA RUSTICA – ATLETICO LARIANO 1963 2 – 1.
La tassa reclamo va addebitata.
S.LORENZO N. – NUOVO MACCARESE 1934
Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 252 del 24.1.2018
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società S.LORENO N. con il quale di deduce l’irregolare
partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore NDAO PAPA Chekh (NUOVA MACCARESE 1934) in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 232 del 10.01.2018 invocandosi per l’effetto quanto previsto dal
CGS;
– il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di due gare irrogatagli con C.U. n. 232 del 10.1.2018 (una gara per recidività in ammonizione V infrazione. Una gara per comportamento offensivo nei confronti del pubblico a fine gara).
– considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore NDAO PAPA Chekh alla gara in oggetto.
Visto l’art. 22 comma 2 del CGS
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società S.LORENZO N.
b) di irrogare alla società NUOVO MACCARESE 1934 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonchè l’ammenda di euro 100,00;
c) di inibire il dirigente accompagnatore PROTANI Massimo (NUOVO MACCARESE 1934) fino al 2.3.2018;
d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore NDAO PAPA Cheikh (NUOVO MACCARESE 1934)
La tassa va accreditata.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 300,00 SANTA MARINELLA 1947
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. In una circostanza, lo attingevano con sputi ad una gamba e a un braccio.
Euro 200,00 ATLETICO LARIANO 1963
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose. I medesimi, inoltre, a fine gara attingevano con sputi i calciatori della squadra avversaria. (RAAA)
Euro 200,00 SORA CALCIO
Per indebita presenza, a fine gara, all’interno della zona degli spogliatoi di persona riconducibile alla società
che inveiva contro la terna arbitrale con atteggiamento gravemente minaccioso. A fine gara, propri
sostenitori lanciavano in campo agrumi contro i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale che,
tuttavia, non venivano colpiti. (RAA AA)
Euro 100,00 ACCADEMIA CALCIO ROMA
Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. (RAA)
Euro 100,00 ARPINO
Euro 100,00 SEMPREVISA
Mancanza acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
Euro 100,00 GAETA S.R.L.
Euro 100,00 SCALAMBRA SERRONE
Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive. (RAA)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 2/ 3/2018
MARRA GABRIELE
(LICENZA)
Per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 23/ 2/2018
FORMICHETTI MASSIMO
(CANTALUPO)
D’ORAZIO RICCARDO
(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
OTTAVIANI PAOLO
(NUOVO MACCARESE 1934)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2018
MASSA DANIELE
(R. MORANDI A.S.D.)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALOTTI FRANCESCO
(AIRONE CALCIO)
DE FILIPPIS DAVIDE
(MONTE SAN BIAGIO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BRUNI LUCA
(ARPINO)
Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredire l’arbitro. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MONTIRONI GABRIELE
(SANTA MARINELLA 1947)
BAGNARA SIMONE
(TERRACINA CALCIO S.R.L.)
FIA MAURO
(TERRACINA CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAFFOLI SIMONE
(ACCADEMIA CALCIO ROMA)
FEOLA SIMONE
(AIRONE CALCIO)
MARIANI VALERIO
(ARANOVA)
FORLINI LUIGI
(ARPINO)
NJIE ABDOUAZZIZ
(CANTALUPO)
ANGELUCCI SIMONE
(CITTA DI CERVETERI)
PANGALLOZZI GIULIO
(FIANO ROMANO)
COSTALUNGA SIMONE
(GRIFONE GIALLOVERDE)
BERNISI MARIO
(MISTRAL CITTA DI GAETA)
BARONTINI DIDIER
(PALOCCO)
CECCON RICCARDO
(PESCATORI OSTIA)
CECCARONI ANDREA
(PRAENESTE CARCHITTI)
ULISSE RENATO
(PRO ROMA CALCIO S.R.L.)
CANNAVO SAMUELE
(SCALAMBRA SERRONE)
MARTINI SIMONE
(SPES POGGIO FIDONI)
INCOLLINGO DAVIDE
(SPORTING CALCIO VODICE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
REALI IVAN
(SORA CALCIO)
Per aver rivolto, a fine gara, alla terna arbitrale espressioni offensive. (RAA)
SQUALIFICA PER UNA GARA
COLASANTI MANUEL
(ATLETICO LARIANO 1963)
CAPOLEI AUGUSTO
(LAVINIO CAMPOVERDE)
Perchè, a fine gara minacciava un avversario. (RAA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
DI CARLO FABRIZIO
(ARANOVA)
GROSSI PARIDE
(ARPINO)
MUSI STEFANO
(ARPINO)
NARCISI MANUEL
(GUIDONIA)
VITALE GENNARO
(MISTRAL CITTA DI GAETA)
CHIARUCCI PAOLO
(PODGORA CALCIO 1950)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANCINI MIRKO
(ARANOVA)
BATTISTELLI MAURIZIO
(ATLETICO MORENA)
ROMAGNOLI GRAZIANO
(ATLETICO OLEVANO 1964)
GENTILI FEDERICO
(CANALE MONTERANO CALCIO)
D AVINO GIUSEPPE
(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
FIORINI DANILO
(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
PANGALLOZZI GIULIO
(FIANO ROMANO)
GIORGI ALESSIO
(FONTE MERAVIGLIOSA)
TERRIBILI MANUELE
(FONTE MERAVIGLIOSA)
VASARI LORENZO
(FRASCATI CALCIO)
DI TROCCHIO FERNANDO
(MISTRAL CITTA DI GAETA)
MARZI ALESSIO
(MONTALTO)
LIBERATORE EDOARDO
ANDREA
(PALOCCO)
LUBIRATI YURI
(PODGORA CALCIO 1950)
COLONNELLI MAICO
(POL.VIGOR ACQUAPENDENTE)
STEFANELLI SERGIO
(PONTINIA)
TIBERIA MORENO
(PRO CALCIO LENOLA)
GABRIELI ANDREA
(SCALAMBRA SERRONE)
CHIEIE MARCO
(SPES POGGIO FIDONI)
LA FORGIA DANIELE
(SPORTING GENZANO)
GALOFERO DOMENICO
(SS. MICHELE E DONATO)
BORELLI SIMONE
(TERRACINA CALCIO S.R.L.)
LUCARINI MATTEO
(VIS SEZZE)
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