SOSTITUZIONI SBAGLIATE: VITTORIE A TAVOLINO PER BOREALE E CASSINO

SOSTITUZIONI SBAGLIATE: VITTORIE A TAVOLINO PER BOREALE E CASSINO

Il Giudice Sportivo ha accolto i reclami proposti dalla Boreale e dalla Nuova Cassino in relazione alle partite disputate con il Pianoscarano ed il Pontinia e valide per la decima giornata rispettivamentenel Girone B e nel Girone D di Promozione.

Alla luce di tali determinazioni, i romani salgono a quota 43 punti, blindando in maniera praticamente definitiva il discorso-salvezza.

Sorride anche la squadra di Pecoraro, che sale al terzo posto, scavalcando in un colpo solo Sermoneta e Sonnino.

 

Di seguito il testo integrale delle due sentenze:

 

BOREALE A.S.D. – PIANOSCARANO 1949

Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 200 del 26/3/2014
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società BOREALE e con ilquale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzionieffettuate nel corso della stessa dalla Società PIANOSCARANO 1949 La reclamante osserva che la Società PIANOSCARANO 1949 ha schierato sin dall’inizio della gara, i sottoelencati calciatori in fascia di età previsti
per il Campionato di Promozione:
1) n. 2 NAPOLITANO Matteo (13/7/1996)
2) n. 7 DHIMITRI Anxhelo (16/12/1993)
3) n.10 DI GIAMMARTINO Marco (11/10/1994)
La Società PIANOSCARANO 1949 nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni
1) al 7’ del Secondo tempo esce il n. 9 PROVENZANO Andrea (15/4/1991) entra il n. 16 GENTILI Andre (30/10/1986)
2) al 23’ del Secondo tempo esce il n. 10 DI GIAMMARTINO Marco (11/10/1994) entra il n. 15 MARINI Daniele (3/5/1996)
3) al 32’ del Secondo tempo esce il n. 2 NAPOLITANO Matteo (13/7/1996) entra il n. 18 RONDINI Vivaldo (26/10/1993).
In considerazione di quanto sopra, la Società BOREALE avendo la Società PIANOSCARANO 1949 trasgredito a quanto previsto dalla normativa vigente, chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato.
Infatti, esaminati gli atti ufficiali si riscontra che la Società PIANOSCARANO 1949 ha schierato in campo all’inizio della gara i sottoelencati calciatori in fascia di età prevista per il campionato di Promozione (uno nato dell’1/1/1993 – uno nato dell’1/1/1994 – uno dell’1/1/1995) n. 2 NAPOLITANO Matteo (nato il 13/7/1996) n. 7 DHIMITRI Anxhelo (nato il 16/12/1993) n. 10 DI GIAMMARTINO Marco (nato l’11/10/1994)
Nel corso della gara la Società PIANOSCARANO 1949, come si riscontra dai tagliandi consegnati all’arbitro, ha provveduto cronologicamente ad effettuare le seguenti sostituzioni
1) al 7’ del secondo tempo esce il n. 9 PROVENZANO Andrea (1991) entra il n. 16 GENTILI Andrea (1986)
2) al 10’ del secondo tempo esce il n. 10 DI GIAMMARTINO Marco (1994) entra il n. 15 MARINI Daniele
(1996)
3) al 32’ del secondo tempo esce il n. 2 NAPOLITANO Matteo (1996) entra il n. 18 ROTONDI Vivaldo
(1993)
Per effetto di quest’ultima sostituzione la Società PIANOSCARANO 1949 ha trasgredito quanto previsto dal
C.U. n. 1 del 4/7/2013
In virtù dell’art. 17 comma 5 del CGS

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società BOREALE
2) di infliggere alla Società PIANOSCARANO 1949 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3
Si restituisce la tassa reclamo.

 

NUOVA CASSINO CALCIO 1924 – PONTINIA

Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 200 del 26.3.2014;
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società NUOVO CASSINO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla Società PONTINIA.
La reclamante osserva che la Società PONTINIA ha schierato, sin dall’inizio della gara, i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il Campionato di Promozione:
– n. 3 GRENGA Matteo (nato l’1.6.1993)
– n. 4 PASCIUTI Andrea (nato il 13.5.1996)
– n. 7 CROCETTI David Carlo (nato l’8.3.1995)
La Società PONTINIA, nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni:
1)al 18′ del secondo tempo esce il n. 3 GRENGA Matteo (nato l’1.6.1993) entra il n. 13 STEFANELLI Sergio (9.8.1989)
2) al 27′ del secondo tempo esce il n. 10 FEUDI Simone (nato il 5.2.1982) entra il n. 17 QUINTANA Ramirez Byron (nato il 27.5.1995)
3) al 33′ del secondo tempo esce il n. 9 CAMPAGNA Gianmarco (nato il 15.3.1992) entra il n. 15 INCOLLINGO Davide (nato il 14.3.1990).
In considerazione di quanto sopra, la Società PONTINIA ha trasgredito quanto previsto dalle norme vigenti e per l’effetto chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 5 del CGS.
Il reclamo è fondato.
Infatti esaminati gli atti ufficiali si evince che la Società PONTINIA ha schierato in campo all’inizio della gara i
sottoelencati calciatori in fascia di età previsti per il Campionato di Promozione (uno nato dall’1.1.1993, uno
nato dall’1.1.1994, uno nato dall’1.1.1995) n. 3 GRENGA Matteo (1.6.1993)- n. 4 PASCIUTI Andrea
(13.5.1996)- n. 7CROCETTI David Carlo (8.3.1995).
Nel corso della gara, la Società PONTINIA ha provveduto ad effettuare le seguenti sostituzioni
cronologicamente:
– al 18′ del secondo tempo esce il n. 3 GRENGA Matteo (1.6.1993) entra il n. 13 STEFANELLI Sergio
(9.8.1989);
– al 27′ del secondo tempo esce il n. 10 FEUDI Simone (5.2.1982) entra il n. 17 QUINTANA Ramirez Byron
(27.5.1995);
– al 33′ del secondo tempo esce il n. 9 CAMPAGNA Gianmarco (15.3.1992)entra il n. 15 INCOLLINGO
Davide (14.3.1990).
Per effetto delle suddette sostituzioni la Società PONTINIA ha trasgredito a quanto previsto dal Comunicato
Ufficiale n. 1 del 4.7.2013.
In virtù dell’art. 17 comma 5 del CGS

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposta dalla Società NUOVO CASSINO;
2) di infliggere alla Società PONTINIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Nulla per la tassa reclamo