NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI UNDER IN SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE

NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI UNDER IN SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2013-2014, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

Nati 1993 1 Serie D 0 Eccellenza 0 Promozione

Nati 1994 2 Serie D 1 Eccellenza 1 Promozione

Nati 1995 1 Serie D 1 Eccellenza 1 Promozione

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia’ state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2013-2014, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1.