A cura di Andrea Curati De Pietro
Il verdetto è arrivato. Dopo il reclamo del Savio, per quanto concerne la gara del 15 ottobre 2016 tra il Pro Roma e proprio i ragazzi di Pucciarelli, Il Giudice Sportivo nella data odierna ha deciso di dare ragione ai blues.
La società con sede al “Vianello” aveva presentato ricorso perché in quella partita l’arbitro al minuto 39 della prima frazione di gara non aveva espulso dopo il secondo giallo Lanzeri, già ammonito al 19′. I giallorossi avevano battuto il Savio per 3-2 in una partita dalle mille emozioni, passando prima in svantaggio e poi ribaltando il risultato con le reti di Pascucci e la doppietta di Fulghieri. Il risultato della partita è stato dunque annullato e quindi le due compagini dovranno affrontarsi nuovamente.
GARE DEL 15/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRO ROMA CALCIO A.S.D. – SAVIO S.R.L.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 97 del 19.10.2016.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SAVIO e con il quale
si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l’arbitro pur
avendo ammonito per la seconda volta il calciatore n. 6 LANZERI Daniele, (SAVIO) non provvedeva come
dovuto, alla espulsione.
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, fonte privilegiata (ex art. 35 del CGS), l’arbitro riferisce
di essere incorso in un errore non avendo provveduto all’espulsione del calciatore n. 6 LANZERI Daniele
(SAVIO) al 39′ del primo tempo avendolo ammonito precedentemente al 19′ del primo tempo. Accortosi
dell’errore, nel corso dell’intervallo,provvedeva all’espulsione.
In considerazione di quanto sopra esposto, la gara non ha avuto regolare svolgimento, non avendo l’arbitro,
come prevede la Regola 12 del Regolamento del Gioco del calcio capitolo falli di espulsioni avrebbe dovuto
espellere il calciatore LANZERI Daniele (SAVIO) al 39º del I tempo.
Questo Organo Giudicante avvalendosi di quanto previsto dagli art. 17 comma 4 del CGS
DELIBERA:
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SAVIO
b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Ragionale Lazio per i connessi
comportamenti in ordine alla ripetizione della gara.
c) di restituire la tassa reclamo.




