Altra grana per l’Alberone.
Dopo la sconfitta a tavolino subita a margine del match di domenica scorsa con i Dilettanti Falasche, il club romano ha subito identico provvedimento disciplinare per quanto riguarda l’infrasettimanale con il Borgo Podgora.
Non è stata riconosciuta al club di patron Centra la “forza maggiore” causata dal guasto del pullman che doveva accompagnare la squadra in terra pontina mercoledì scorso.
Come se non bastasse, all’Alberone è stato anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica, facendo piombare Ippoliti e compagni addirittura al terzultimo posto in classifica con appena due punti di margine sullo Sporting Genzano.
Una situazione decisamente complessa in vista degli ultimi due turni di campionato da giocare con UniPomezia e Vivace Grottaferrata.
Di seguito il testo della sentenza.
BORGO PODGORA 1950 – ALBERONE CALCIO
Il Giudice Sportivo
Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società ALBERONE CALCIO relativo alla mancata disputa della gara di cui in epigrafe.
La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di BORGO PODGORA sede dell’incontro per avaria al mezzo di trasporto.
A tale riguardo trasmette dichiarazione della società di noleggio nella quale viene evidenziato che il loro autista recatosi al punto di ritrovo, dopo aver caricato la squadra alle ore 15.00 non è stato in grado di muovere il mezzo a causa di avaria. La società noleggiatrice comunica altresì che non aveva a disposizione un mezzo sostitutivo.
Per l’effetto chiede il riconoscimento dell’istituto della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso.
Questo Organo Giudicante, rileva che le doglianze della reclamante non sono assumibili.
In primo luogo, non può essere considerata alla stregua di una dichiarazione degli Organi di Polizia, per giurisprudenza richiesta in casi analoghi, la comunicazione della ditta di noleggio circa il sopraggiunto impedimento.
Ma anche volendo dare alla predetta dichiarazione efficacia probatoria, che si ribadisce non avere, l’istituto della causa di forza maggiore, difficilmente può trovare applicazione al caso in esame, in quanto, in considerazione del largo anticipo con il quale si è verificato l’imprevisto, vi erano le condizioni affinchè i calciatori potessero raggiungere, con mezzi propri, la località di disputa dell’incontro il cui inizio era programmato alle ore 16.30.
Inoltre, la società poteva usufruire del tempo di attesa, fissato in 30 minuti, e pertanto aveva fino alle ore 17.00 per presentarsi in campo.
Visto l’art. 17 comma 1 del CGS e l’art. 53 comma 2 delle NOIF
DELIBERA
a) di respingere il ricorso presentato dalla società ALBERONE CALCIO;
b) di infliggere alla società ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;
c) di comminare alla stessa l’ammenda di euro 500,00 (1º rinuncia)