ALTRA VITTORIA DI TAVECCHIO. UNIFICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA PER PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

ALTRA VITTORIA DI TAVECCHIO. UNIFICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA PER PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

Il presidente FIGC Carlo Tavecchio e la Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver sollecitato a lungo le Istituzioni, vedono premiati gli sforzi con il varo di un decreto legislativo destinato a semplificare la gestione tributaria delle società dilettantistiche legata a proventi di pubblicità e sponsorizzazioni.

La Lega Nazionale Dilettanti porta finalmente a casa un grande risultato in materia fiscale per le società dilettantistiche. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in maniera definitiva il decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali. In particolare, l’articolo 29 (che introduce delle modifiche al sesto comma dell’articolo 74 del DPR 633/72) prevede l’unificazione fortettaria dell’IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato od optano per la legge 398 del 1991.  Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un traguardo importantissimo per il movimento dei dilettanti. Con la sua attuazione viene premiata la tenacia del presidente FIGC Carlo Tavecchio e dei suoi collaboratori che da tempo hanno sollecitato l’amministrazione finanziaria ed il Governo con l’obiettivo di eliminare storture ed interpretazioni difformi delle norme che hanno generato equivoci e contestazioni.

Qual’è la sostanza del decreto. La legge 398/1991 stabilisce all’articolo 2, terzo comma, che i soggetti che scelgono il trattamento tributario cosiddetto forfettario, che conseguono proventi derivanti dall’attività commerciale legata all’attività sportiva e spettacolistica, vedano applicata l’IVA secondo le modalità previste dal quinto (ora sesto) comma dell’articolo 47 del DPR 633/72. Tali modalità prevedevano nella precedenza stesura che la detrazione venisse forfettizzata al 50% per le operazioni imponibili. Però, nel caso in cui fossero state effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica connesse all’attività della società, l’imposta veniva applicata con la stessa modalità ma forfettizzata al 10% per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni e le concessioni radiotelevisive.

L’articolo 29 del nuovo decreto legislativo ha invece eliminato questa differenziazione, facendo in modo che la detrazione forfettaria IVA sia ora unificata al 50% dell’IVA incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione per tutti quei soggetti che optano per la legge 398/1991.

Si tratta di una norma che pone fine all’incertezza sulla natura dei proventi. Incertezza che è stata sino ad oggi oggetto di contestazioni ed accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, anche in seguito ad interpretazioni differenti fornite a volte dalla stessa Corte di Cassazione, recando gravi problemi alle società dilettantistiche.

Pertanto, dall’IVA gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (che decorre dal giorno seguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), le società che fruiscono della legge 398/1991 potranno detrarre fortettariamente il 50% versando l’altro 50% già con la liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).