Città di Ciampino – Gravina, respinto il ricorso dei pugliesi.

Città di Ciampino – Gravina, respinto il ricorso dei pugliesi.

Con il comunicato numero 90 il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Gravina riguardo la gara contro il Città di Ciampino.

Secondo l’autorità federale, non sussistono elementi a sostegno delle tesi del Gravina.

Sicuramente sono stati commessi errori arbitrali nel match, ma il Giudice Sportivo non ha rintracciato errori tecnici nel materiale audio-visivo fornito dal Gravina.

Il Ciampino si prende così, meritatamente, i tre punti conseguiti sul campo. Per il Gravina, una dura lezione che servirà d’esperienza al club gialloblu.

Questo il testo del comunicato:

POL. D. CITTÁ DI CIAMPINO – FBC GRAVINA S.C.S.D. :
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla FBC GRAVINA S.C.S.D. con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro avrebbe comminato un provvedimento disciplinare di espulsione a carico del proprio calciatore schierato con il n. 1, Vassallo Brian, in ragione di un “errore tecnico”;
– lette le ulteriori memorie inviate dalla FBC GRAVINA S.C.S.D., entro il termine previsto dall’art. 29 comma 8 bis, C.G.S., con le quali si insiste nel denunciare l’erroneità della valutazione tecnica compiuta dall’arbitro e si aggiunge che il direttore di gara avrebbe dichiarato il falso in seno al proprio rapporto di gara;
– esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
– considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazione istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili;

Delibera:

1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: POL. D. CITTÁ DI CIAMPINO – FBC GRAVINA S.C.S.D. 2-1;
3) di addebitare sul conto della FBC GRAVINA S.C.S.D. la tassa di reclamo.