MSG CAMPANO, RESPINTO IL RECLAMO: ORA LA RETROCESSIONE E’ UFFICIALE

MSG CAMPANO, RESPINTO IL RECLAMO: ORA LA RETROCESSIONE E’ UFFICIALE

Come era preventivabile, è stato respinto il ricorso proposto dal Monte San Giovanni Campano in merito alla sfida di domenica 26 aprile con il Città di Minturnomarina.

Non ci sarà dunque la ripetizione del match come avrebbero voluto i gialloblu, bensì verrà omologato il 2-0 maturato sul campo a favore dei pontini.

In base a tale decisione, diventa definitiva la classifica del Girone B di Eccellenza ed i monticiani retrocedono ufficialmente in Promozione.

Di seguito la decisione del Giudice Sportivo.

 

MONTE S.GIOVANNI CAMPANO – CITTA DI MINTURNOMARINA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U.nº240 del 28/4/2015.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un errore tecnico compiuto dall’arbitro.
Infatti, la reclamante osserva che al 39º del II tempo veniva assegnato un calcio di punizione a proprio favore.

Sul punto di battuta si posizionava un loro calciatore. Il direttore di gara, dopo aver impedito di battere la punizione poiché aveva rilevato un fallo commesso, a gioco fermo, da un calciatore della società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO nell’area di rigore avversaria, faceva riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore di quest’ultima, anziché consentire la battuta del calcio di punizione precedentemente assegnato.

Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.
Esaminati gli atti ufficiali, non risulta menzionato detto episodio.
Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’arbitro, mediante supplemento di rapporto, riferisce che la punizione concessa è stata regolarmente battuta e subito dopo ravvisava un fallo commesso da un attaccante della società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO all’interno dell’area avversaria e, pertanto, concedeva un calcio di punizione in favore della società CITTA’ DI MINTURNOMARINA.
Tutto ciò premesso, va inoltre osservato che, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del CGS, i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulle regolarità di svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano dovuti alla esclusiva discrezionalità di questo.
Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del CGS sono fonte privilegiata di prova

PQM
DELIBERA

– di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO – CITTA’ DI MINTURNOMARINA 0 – 2
– di sanzionare la Società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO con l’ammenda di Euro 400.

Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose, e attingevano un Assistente Arbitrali con degli sputi alla divisa.
La tassa reclamo va incamerata.