Clamorosa e durissima stangata da parte del Giudice Sportivo di Serie D al Pomigliano.
Il club amaranto, inserito nel Girone H insieme alle nostre Aprilia, Isola Liri, Serpentara BellegraOlevano ed UniCusano Fondi, si è visto infatti squalificare il campo “Gobbato” (nella foto) fino al prossimo 30 giugno e fino ad allora dovrà disputare le proprie gare interne in campo neutro ed a porte chiuse.
La durissima sanzione è arrivata a margine della gara di domenica scorsa con il Gallipoli, terminata con il risultato di 2-2.
Nello stesso comunicato del Giudice Sportivo è andata peggio ad un’ altra società della provincia di Napoli, il Città di Gragnano, appartenente al Girone I.
In questo caso gli eventi accaduti durante e dopo la gara interna con il Città di Siracusa hanno portato la giustizia sportiva ad irrogare una squalifica fino al prossimo 31 ottobre al “Menti” di Castellammare di Stabia dove vengono disputate le gare interne dei partenopei.
Di seguito riportiamo il testo dei due provvedimenti disciplinari.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30/06/2016 – CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE – ED AMMENDA DI € 5000,00:
CALCIO POMIGLIANO
Per avere, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, al termine della gara, fatto irruzione negli spogliatoi rivolgendo espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Una di queste, qualificatasi come Presidente della società, afferrava per il collo un A.A. e, dopo averlo strattonato, gli sferrava un calcio alla coscia sinistra provocandogli sensazione dolorifica mentre l’altro, qualificatosi come Vice Presidente tentava di aggredire uno degli Ufficiali di gara senza riuscirvi. Infine, mentre la Terna Arbitrale abbandonava l’impianto sportivo, veniva raggiunta da espressioni intimidatorie ad opera di persona non identificata ma riconducibile alla società. Sanzione così determinata in considerazione della eccezionale gravità della condotta sopra descritta, aliena ai principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 CGS, nonché della recidiva generica e specifica di cui ai C.U. 26 e 74. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale affinché provveda alla identificazione dei responsabili degli episodi descritti.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/10/2016 – CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE – ED AMMENDA DI € 5000,00 :
CITTA’ DI GRAGNANO
Per la presenza indebita sul campo per destinazione, nel corso del primo tempo, di diverse persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società le quali intimidivano il portiere della squadra avversaria ed ostacolavano la ripresa del gioco. Fatte allontanare dal Direttore di gara, dopo poco reiteravano la propria condotta . Al termine della gara, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, un calciatore della squadra avversaria veniva colpito da una violentissima gomitata alla nuca sferrata da una persona non identificata e non iscritta in lista ma chiaramente riconducibile alla società. Immediatamente dopo, diverse altre persone non identificate e non iscritte in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società, entravano indebitamente nel medesimo tunnel grazie all’apertura di un cancello posto nelle immediate vicinanze. Due di queste persone colpivano il medesimo calciatore della squadra avversaria, con schiaffi alla testa, mentre un altro di tali soggetti colpiva con uno schiaffo al volto un secondo calciatore avversario. Di seguito, i medesimi personaggi accerchiavano un A.A., lo trattenevano, lo spintonavano e lo intimidivano con espressioni gravemente minacciose al fine manifesto di non fargli riportare l’accaduto nel rapporto di gara. Tale condotta si protraeva per circa 5-6 minuti durante i quali i medesimi soggetti colpivano l’Ufficiale di gara anche con uno schiaffo alla testa. L’A.A., riusciva a fatica a raggiungere il proprio spogliatoio, solo grazie al fattivo intervento dell’Arbitro. Circa 40 minuti dopo l’accaduto, all’uscita degli Ufficiali di gara dal proprio spogliatoio, uno dei summenzionati aggressori si avvicinava rivolgendo loro espressioni intimidatorie. Sanzione così determinata in considerazione della gravissima condotta sopra descritta oggettivamente idonea ad arrecare danno alla incolumità fisica degli Ufficiali di gara, nonché rivelatrice della profonda assenza dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 del CGS e della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai C.U. nº 29-39-60.
[custom_gallery source=”media: 70063″ link=”image” width=”600″ height=”100″]