Promozione/Giudice Sportivo: Assegnate tre vittorie a tavolino

Promozione/Giudice Sportivo: Assegnate tre vittorie a tavolino

GARE DEL 1/10/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FRASCATI CALCIO – PRAENESTE CARCHITTI

Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.90 del 4.10.2017
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società FRASCATI CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara della società PRAENESTE CARCHITTI.
La reclamante osserva che la suddetta società al 34′ del primo tempo sostituiva il calciatore n. 4 MILILLI Lorenzo classe 1998 con il n. 17 THAQUI Miriton (classe 1994) In funzione delle suddette sostituzioni la società PRAENESTE CARCHITTI si è venuta a trovare con soli due calciatori in fascia di età contravvenendo alla norma che prevede la permanenza di tre giovani giocatori in campo.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato.
Infatti, esaminati gli atti ufficiali, si rileva che la società PRAENESTE CARCHITTI cronologicamente ha effettuato le seguenti sostituzioni
1) al 33′ del primo tempo esce il n. 7 CESARETTI Alessandro (classe 1997) entra il n. 14 VECCIA Matteo (classe 1999)
2) al 34′ del primo tempo esce il n. 4 MILILLI Lorenzo (classe 1998) entra il n. 17 THAQI Miriton (classe 1994)
3) al 37′ del primo tempo esce il n.9 BYLYSHI Ardi (classe 98) entra il n. 13 PERA Giovanni (classe 1999)
4) al 44′ del secondo tempo esce il n. 8 DELL’ARMI Edoardo (classe 1991) entra il n. 16 LUNARDINI Francesco (classe 2001)
5) al 47′ del secondo tempo esce il n. 11MACALUSO Andrea (classe 1990) entra il n. 18 PROIETTI Ercole (classe 1998)
Come si evince la società PRAENESTE CARCHITTI al 34′ del secondo tempo si è venuta a trovare con soli due calciatori in fascia di età come previsto dal C.U. N. 1 DEL 5.7.2017 che prevede la presenza sin dall’inizio della gara l’intera durata della stessa di almeno tre calciatori della seguente fascia di età: uno nato dall’1.1.1997 in poi – uno nato dall’1.1.1998 in poi – uno nato dall’ 1.1.1999 in poi.
Visto l’art. 17 comma 5 del CGS
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società FRASCATI CALCIO
b) di infliggere alla società PRAENESTE CARCHITTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 150,00 per aver inserito in lista calciatore non tesserato all’epoca della gara.
c) di inibire il Sig. MARCELLITTO Massimo (PRAENESTE CARCHITTI) fino al 10/11/2017 per aver inserito in lista calciatore straniero, THAQI Miriton, non tesserato per la società all’epoca della disputa della gara.
Da restituire la tassa reclamo.

 

GARE DEL 8/10/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

COMPAGNIA PORTUALE CV2005 – MONTEFIASCONE

 

Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 102 dell’11.10.2017
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società COMPAGNIA PORTUALE CV2005 a seguito di tempestivo preannuncio e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla società MONTEFIASCONE.
La reclamante osserva che la suddetta società al 26′ del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 2 NARDECCHIA Flavio classe 1998 con il calciatore GUERRINI Luca classe 1995.
– CRL 124/7 –
In funzione della suddetta sostituzione la società MONTEFIASCONE si è venuta a trovare al 26′ del secondo tempo con soli due calciatori in fascia di età contravvenendo a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017 che prevede l’obbligo di impiego sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa di almeno tre calciatori distinti in relazione delle seguenti fasce di età: uno nato dall’ 1.1.1997 – uno nato dall’1.1.1998 – uno nato dall’1.1.1999 Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato.
Infatti esaminati gli atti ufficiali si rileva che la società MONTEFIASCONE cronologicamente ha effettuato le seguenti sostituzioni
1) al 17′ del secondo tempo esce il n. 3 KARAFILI Evelino classe 1997 entra il n. 18 ZOLLA Gabriel (classe 1998)
2) al 19′ del secondo tempo esce il n. 7 SCAPPATICCI Marco (classe 1999) entra il n. 13 D’ ALESSIO Marco (classe 1999)
3) al 26′ del secondo tempo esce il n. 2 NARDECCHIA Flavio (classe 1998) entra il n. 16 GUERRINI Luca (classe 1995)
4) al 36′ del secondo tempo esce il n. 4 FINOCCHI Sandro (classe 1993) entra il n. 14 FIORETTI Gianmarco (classe 1997)
5) al 41′ del secondo tempo esce il n. 9 CISSE Yassou (classe 1993) entra il n. 17 PANICHI Daniele (classe 1998)
Come si evince, la società MONTEFIASCONE non ha ottemperato a quanto previsto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017 essendosi trovata con soli due calciatori in fascia di età come previsto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017
In virtù all’art. 17 comma 5 del CGS
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società COMPAGNIA PORTUALE CV2005;
b) di infliggere alla società MONTEFIASCONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
Da restituire la tassa reclamo.

 

CANTALUPO – SALTO CICOLANO

 

Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 102 dell’11.10.2017
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SALTO CICOLANO e con il quale si evince che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore CHETTIYAR Nawod MADAWA non in posizione regolare di tesseramento quale calciatore di nazionalità straniera.
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino ai sensi dell’art. 17 comma 5
Il reclamo è fondato.
Infatti l’ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante notifica che l’inserimento nel tabulato riportante il tesserato della società è avvenuto in data 10.10.2017, successiva la disputa della gara in epigrafe (8.10.2017)
Come è noto il C.U. n. 2/7 del 5.7.2017 rammentava che il tesseramento dei calciatori di nazionalità straniera non decorre dalla data di invio della richiesta ma da quando viene concessa l’autorizzazione all’impiego del calciatore.
L’avvenuta autorizzazione si desume dall’inserimento del calciatore nel tabulato riportanti i tesserati della società.
In funzione di quanto sopra riportato il reclamo è fondato
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SALTO CICOLANO;
b) di infliggere alla società CANTALUPO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonche l’ammenda di euro 150,00
c) di inibire il Sig. FORMICHETTI Massimo (CANTALUPO) fino al 10.11.2017
La tassa reclamo va restituita.

GARE DEL 22/10/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 600,00 SPORTING GENZANO Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano ad un assistente arbitrale gravi offese per ragioni di razza e colore. Nella circostanza colpivano con calci la rete di recinzione Sanzione così determinata in virtù dell’art. 11 comma 1 del CGS (RAA)
Euro 350,00 BOMARZO Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose.Un assistente, inoltre,veniva attinto da sputi ad una spalla. (RAA) (RA)
Euro 250,00 ATLETICO MORENA Perchè propri sostenitori, nel corso del secondo tempo lanciavano in campo oggetti vari che, tuttavia, non colpivano alcuno. L’ufficiale di gara veniva toccato ad una gamba da un’asta di plastica che, tuttavia, non gli procurava conseguenze.
Euro 100,00 SS. MICHELE E DONATO Perchè propri tesserati non identificati, danneggiavano alcune sedie dentro lo spogliatoio loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
Euro 100,00 LA RUSTICA Per indebita presenza di persone nella zona degli spogliatoi alla fine del I tempo e a fine gara.
Euro 100,00 PALOCCO Per non aver presentato all’arbitro richiesta della Forza Pubblica.
Euro 100,00 PRAENESTE CARCHITTI Perchè persona riconducibile alla Società nel corso della gara ed alla fine della stessa teneva comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale (RAA).

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/11/2017

MORACCI GIOVANNI
(PODGORA CALCIO 1950)

Per aver rivolto alla terna arbitrale frase irriguardosa (RAA).

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2017

SILVESTRI GIAN LUCA
(SPORTING CALCIO VODICE)

Per reiterate offese all’arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ZOMPARELLI MANUELE
(PONTINIA)

Per comportamento non regolamentare.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMMILLUCCI ANDREA
(BOMARZO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DE FILIPPIS DAVIDE
(MONTE SAN BIAGIO)

Per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALENZI MICHAEL
(ATLETICO LARIANO 1963)
IPPOLITI MARCO
(ATLETICO MORENA)
LIBERTINI SIMONE
(ATLETICO MORENA)
TICCONI SIMONE
(ATLETICO MORENA)
FORCINA MIRKO
(FIUMICINO 1926)
VITTORINI MANUEL
(MONTALTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIRONE MIRCO
(ALATRI CALCIO A R.L.)
GROSSI PARIDE
(ARPINO)
RUSSO CHRISTIAN
(BOMARZO)
FANELLA GIANMARCO
(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
RICCI ALESSANDRO
(DILETTANTI FALASCHE)
BRACALENTE NICO
(FIANO ROMANO)
ROANO FRANCESCO
(FONTE MERAVIGLIOSA)
MANGANELLI LUCA
(GRIFONE GIALLOVERDE)
DE FILIPPO ELIA
(LA RUSTICA)
SANDI AIMEN
(LAVINIO CAMPOVERDE)
ROFENA MATTIA
(RONCIGLIONE UNITED)
MONTEPAONE ALESSANDRO
(S.LORENZO N.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

SPAGNOLETTI FLAVIO
(FIUMICINO 1926)

Perchè, a fine gara, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive con atteggiamento minaccioso. Tentava inoltre di venire a contatto con la tifoseria avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE

BUSTI MATTEO
(FONTE MERAVIGLIOSA)
CONTI PAOLO
(FONTE MERAVIGLIOSA)

Perchè, a fine gara, rivolgevano all’arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZHAR AYOUB
(BOMARZO)

Per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario a fine gara.

MAUTI ALESSANDRO
(TERRACINA CALCIO S.R.L.)

Per aver rivolto, a fine gara, all’arbitro espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALDARELLI JACOPO
(ACCADEMIA CALCIO ROMA)
DI CARLO FABRIZIO
(ARANOVA)
ALCINI VALERIO
(CANALE MONTERANO CALCIO)
SANTINI ANTONIO
(CANALE MONTERANO CALCIO)
WILLIAMS LAMIN BEKAI
(CANTALUPO)
FRASCA SIMONE
(DILETTANTI FALASCHE)
BRUTTI FRANCESCO
(SANTA MARINELLA 1947)
MAUTI ALESSANDRO
(TERRACINA CALCIO S.R.L.)

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