PROMOZIONE/GIUDICE SPORTIVO: VITTORIA A TAVOLINO PER I DILETTANTI FALASCHE

PROMOZIONE/GIUDICE SPORTIVO: VITTORIA A TAVOLINO PER I DILETTANTI FALASCHE

Costa caro all’Alberone l’infuocato finale di primo tempo di domenica scorsa con i Dilettanti Falasche.

Il Giudice Sportivo ha infatti assegnato alla formazione ospite la vittoria a tavolino dopo che il direttore di gara, il signor Celli di Roma 1, aveva sospeso la partita avendo espulso cinque calciatori.

L’arbitro romano aveva peraltro accusato un malore al rientro degli spogliatoi.

In virtù di tale deliberazione, i Dilettanti Falasche salgono a quota 52 punti nel Girone C di Promozione e mantengono acceso un lumicino di speranza di attaccare la terza piazza occupata dalla coppia Real Colosseum-Team Nuova Florida.

Si fa invece delicata la situazione dell’Alberone, attualmente tredicesimo in classifica ed atteso da un finale di stagione che vedrà gli uomini di Marziale affrontare due scontri diretti con Borgo Podgora e Vivace Grottaferrata in trasferta ed in mezzo il turno casalingo con i freschi vincitori del titolo dell’UniPomezia.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

 

ALBERONE CALCIO – DILETTANTI FALASCHE
Il Giudice Sportivo
– Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
RILEVA
– Al 43′ del primo tempo, l’arbitro espelleva il calciatore PICCOLO Roberto (ALBERONE) per aver proferito frase blasfema.
– Al 43′ del primo tempo l’arbitro espelleva il calciatore NOVELLI Massimo (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti.
– Al 45′ del primo tempo l’arbitro espelleva il calciatore SAMBUCINI Stefano (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo rincorreva costringendolo a fuggire velocemente verso gli spogliatoi. Nella circostanza, anche il n. 11 MILANO Alessandro ed il n. 5 QUADRINI Emiliano rivolgevano all’arbitro frase irriguardosa (società ALBERONE).
– Nel contempo, alcuni calciatori della panchina, rincorrevano l’arbitro. In particolare il Sig. CENTRA Mirko n. 15 (ALBERONE) lo inseguiva con un bastone in mano di circa un metro minacciandolo di colpirlo ed il Sig. CAPOZZI Federico n. 17 che lo rincorreva minacciandolo.
A causa della precipitosa fuga verso gli spogliatoi, per il forte shock l’arbitro non riusciva a respirare.
Il Direttore di gara, veniva soccorso negli spogliatoi e controllato da operatori sanitari che riscontravano un forte innalzamento della frequenza cardiaca.
L’arbitro, per tutelare la propria incolumità, non notificava l’espulsione ai calciatori della società ALBERONE QUADRINI Emiliano e MILANO Alessandro.
– Considerato quanto sopra, la società ALBERONE rimaneva in campo con soli sei calciatori effettivi partecipanti al gioco, inferiore al minimo stabilito nel comma 2 e dall’art. 73 delle NOIF.
Pertanto, l’arbitro considerava conclusa la gara al 45′ del primo tempo sul seguente punteggio: ALBERONE
CALCIO – DILETTANTI FALASCHE 2 – 1.
La responsabilità dell’anticipata conclusione della gara va attribuita alla società ALBERONE CALCIO.
In virtù all’art. 17 comma 1 del CGS
PQM
DELIBERA
a) Di infliggere alla società ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3 nonché l’ammenda di euro 150,00
b) Di inibire il Sig. MARZIALI Fabio (allenatore ALBERONE CALCIO) per una gara effettiva per proteste nei
confronti dell’arbitro.
c) Di squalificare i sottoelencati calciatori della società ALBERONE CALCIO:
CENTRA Mirko per 4 gare effettive
NOVELLI Massimo – SAMBUCINI Stefano per due gare effettive
PICCOLO Roberto – QUADRINI Emiliano – MILANO Alessandro – CAPOZZI Federico per una gara effettiva.