Se ne parlava da giorni ed oggi sono arrivate le motivazione da parte del Tribunale Federale Territoriale in merito alle inibizioni dei Presidenti Massimo Testa e Maurizio Perconti e del Direttore Alessandro Bruno. Proprio per la posizione di quest’ultimo che dal Tor di Quinto è passato alla Vigor Perconti nasce tutta la situazione.
Di seguito le motivazioni:
“A seguito di segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Alessandro Bruno avesse svolto, in assenza di regolare tesseramento, il ruolo ed i compiti di direttore generale della società USD Tor di Quinto dal mese di marzo alla metà del mese di settembre 2024 nonché il ruolo ed i compiti di dirigente responsabile dell’area tecnica della società Vigor Perconti dalla fine del mese di settembre 2024. Reputava, inoltre che il sig. Maurizio Perconti, presidente della società Vigor Perconti, avesse omesso di presentarsi, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 31.10.2024 e 18.11.2024. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Alessandro Bruno, Massimo Testa e Maurizio Perconti per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. nonché il sig. Maurizio Perconti anche per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 C.G.S. e le società USD Tor di Quinto e Vigor Perconti a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Il sig. Alessandro Bruno inoltrava al Tribunale Federale ampia memoria difensiva con la quale si sottolineava il mancato raggiungimento della prova dell’infrazione nonché il fatto che il deferito avesse il ruolo di consulente e non di collaboratore delle società in oggetto per il quale non era necessario soggiacere al vincolo di tesseramento. All’udienza del 13 febbraio 2025 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Andrea Della Valle, nonché l’avv. Simone Giovannetti per la società Vigor Perconti e per il sig. Maurizio Perconti e l’avv. Enrico Lubrano per il sig. Alessandro Bruno, presente anche personalmente. Nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con il sig. Maurizio Perconti e con la società Vigor Perconti con le seguenti sanzioni: per il sig. Perconti pena base di sei mesi di inibizione ridotta per il rito alla pena finale di quattro mesi di inibizione; per la società Vigor Perconti € 750,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 500,00 di ammenda. Per quanto atteneva le restanti posizioni, l’Organo requirente si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto il sig. Alessandro Bruno fosse sanzionato con otto mesi di inibizione, il sig. Massimo Testa con quattro mesi di inibizione e la società USD Tor di Quinto con euro 500,00 di ammenda. La difesa del sig. Alessandro Bruno ribadiva quanto indicato nella propria memoria difensiva, sottolineando la mancanza di un obbligo di tesseramento in capo alle società, non dovendo in ogni caso fare nulla il deferito a riguardo, e che il sig. Bruno aveva come attività lavorativa quella di agente di commercio con ampio fatturato annuo che non gli consentiva ulteriori attività se non come consulente. Questo Giudice Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il sig. Alessandro Bruno abbia svolto il ruolo di direttore tecnico per la società USD Tor di Quinto, come confermato con dichiarazioni ammissive sia dello stesso Bruno che del presidente della società Massimo Testa dinanzi alla Procura Federale. Riferisce infatti il sig. Testa che “nella stagione corrente, 2024-25, avevo ingaggiato il sig. Alessandro Bruno come Direttore Generale … questa collaborazione, nata a giugno 2024, è proseguita fino al 30 agosto 2024, e da quanto a mia conoscenza i soldi sono stati versati puntualmente ogni mese a Bruno ed ai suoi collaboratori, entro il 5 del mese.”. Parimenti, così dichiarava il sig. Alessandro Bruno: “verso fine marzo 2024, ho avuto un periodo di collaborazione con la società USD Tor di Quinto, durato fino a settembre 2024. In quella società sono entrato con il ruolo di direttore generale, con la responsabilità sportiva ed organizzativa della società … al momento sto collaborando con la società Vigor Perconti e conto di formalizzare a breve un inserimento nei loro quadri all’interno dell’area tecnica. Dalla fine di settembre 2024 ho iniziato a collaborare con la società Vigor Perconti, contattato dal loro direttore generale Cosimo Giannotta, e poi ho incontrato anche il Presidente Maurizio Perconti. Siamo d’intesa che a breve avverrà la formalizzazione del mio tesseramento, dopo un fisiologico periodo in cui la società ha inteso conoscermi … il ruolo che dovrei formalizzare con la società Vigor Perconti è quello di responsabile dell’area tecnica”. Emerge, inoltre dagli atti che il sig. Bruno non abbia svolto un ruolo saltuario per la USD Tor di Quinto, risultando invece del tutto inserito nella vita della società, rapportandosi con calciatori con questa tesserati e addirittura comminando multe in caso di ritardo agli allenamenti. Parimenti, la dichiarazione confessoria di Bruno rileva anche per l’attività svolta in favore della Vigor Perconti. L’aver dedotto di essere in attesa di formalizzare il proprio tesseramento, infatti, prova inequivocabilmente lo svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento federale anche per tale società. Alla luce di quanto sopra, non appaiono condivisibili le difese svolte dal deferito principale e anzi, proprio le attività del sig. Bruno come concretamente accertate – e non solo come dichiarate – necessitavano il tesseramento da parte delle società che utilizzavano la sua opera. Parallelamente, lo stesso Bruno non avrebbe dovuto svolgere tali attività in assenza di tesseramento, in ciò determinando la colpevolezza di tutti i soggetti coinvolti. Né può essere considerata una scriminante il fatto che l’attività svolta non sia quella principale che fornisce il sostentamento al sig. Bruno, poiché la condotta è stata tenuta nell’ambito dilettantistico che, come noto, esclude il fine di lucro. Deve quindi essere dichiarata la responsabilità dei deferiti nonché l’efficacia dell’accordo intervenuto con il sig. Maurizio Perconti e la società Vigor Perconti, risultando conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, quelle richieste dalla Procura Federale appaiono congrue in relazione sia agli eventi come concretamente accertati nonché all’antigiuridicità delle condotte tenute dai soggetti deferiti per l’attività svolta in periodi diversi e con durata diversa dal sig. Bruno in favore delle due società deferite. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare al sig. Perconti Maurizio l’inibizione per n.4 mesi e alla società Vigor Perconti l’ammenda di euro 500,00. Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: – Bruno Alessandro, n. 8 mesi di inibizione; – Testa Massimo, n. 4 mesi di inibizione; – Tor di Quinto USD, euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione”.