UFFICIALE: BOCCIATI I RICORSI DI UNIPOMEZIA E RONCIGLIONE UNITED

UFFICIALE: BOCCIATI I RICORSI DI UNIPOMEZIA E RONCIGLIONE UNITED

Nulla da fare per l’UniPomezia ed il Ronciglione United.

Le due squadre avevano presentato preannuncio di reclamo nelle settimane passate per le gare contro San Cesareo e Capranica e speravano così di corroborare con tre punti a tavolino le rispettive classifiche.

Di diverso avviso è stato però il Giudice Sportivo che ha bocciato sia il ricorso dei pometini che quello dei viterbesi.

La formazione di Catanzani (nella foto) resta così ultima con un solo punto all’attivo nel Girone B di Eccellenza, mentre quella di Scorsini ripartirà dagli attuali tre punti in classifica nell’A di Promozione.

Di seguito riportiamo il testo integrale delle due sentenze.

 

CALCIO SAN CESAREO – UNIPOMEZIA 1938
Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società UNIPOMEZIA 1938 nei termini previsti dalle norme in rigore, con il quale di deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore DI MARIO Nicholas nato il 18/4/1991. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Infatti su richiesta di questo Organo Giudicante l’Ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, il suddetto calciatore DI MARIO Nicholas risulta essere regolarmente tesserato perla Società CALCIO SAN CESAREO a far data dal 3/9/2016.
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società UNIPOMEZIA 1938
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
CALCIO SAN CESAREO – UNIPOMEZIA 1938 1 – 0.
La tassa reclamo va addebitata.

 

RONCIGLIONE UNITED – CAPRANICA CALCIO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 33 del 7/9/2016.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società RONCIGLIONE UNITED con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo, il calciatore VITTORINI Manuel nato il 22/7/1989. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Infatti su richiesta di questo Organo Giudicante l’Ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, il suddetto calciatore VITTORINI Manuel nato il 22/7/1989 risulta essere regolarmente tesserato per la Società CAPRANICA CALCIO a far data dal 2/9/2016.
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società RONCIGLIONE UNITED
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
RONCIGLIONE UNITED – CAPRANICA CALCIO 0 – 1.
La tassa reclamo va addebitata.