COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE: 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE AL CIVITAVECCHIA, CLEMENO INIBITO 12 MESI

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO
ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD
Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ? (nota n. 3264/222 pf12-
13/MS/vdb del 3.12.2012).
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO
ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD
Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ? (nota n. 3262/221 pf12-
13/MS/vdb del 3.12.2012).

Con atto del 3 dicembre 2012 (n. 168) la Procura federale ha deferito dinanzi alla
Commissione disciplinare: a) il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente
all’epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. e dell’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter,
comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione
Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/168, emessa all’esito del
reclamo trasmesso in data 16 maggio 2012 dal Sig. Giorgio Berardi; b) la Società ASD
Civitavecchia 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del
C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

 

Con altro atto del 3 dicembre 2012 (n. 169) la Procura federale ha deferito dinanzi alla
Commissione disciplinare gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni non
avendo ottemperato neanche alla decisione della Commissione Accordi Economici presso
la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/172, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data
10 maggio 2012 dal Sig. Gioacchino Amoroso.
Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie
difensive.
Alla odierna riunione, in via preliminare, la Commissione disciplinare, stante la evidente
connessione sotto il profilo soggettivo dei due deferimenti sopra indicati, ne ha disposto la
riunione.
Quindi il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di
responsabilità dei deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti
sanzioni: a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti
della ASD Civitavecchia 1920, la inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD
Civitavecchia 1920 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontare nella
corrente stagione sportiva.

 

Motivi della decisione
L’esame della documentazione in atti ha consentito di accertare l’effettiva esistenza degli
inadempimenti contestati dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti.
Difatti con delibera del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia
1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la Società
deferita al pagamento in favore del Sig. Giorgio Berardi della somma di euro 2.100,00
(duemilacento); nonostante detta delibera sia stata ritualmente comunicata alla ASD
Civitavecchia 1920 sono inutilmente decorsi i termini previsti per la impugnazione della
stessa ovvero per il suo corretto adempimento.
Si precisa che con la condanna di cui sopra la Commissione Accordi Economici della LND
a carico della ASD Civitavecchia 1920 aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Giorgio
Berardi con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società
deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro
6.300,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto
la somma di euro 2.100,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data
dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita.
L’effettivo inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera
risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012.
Nel contempo, con delibera sempre del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD
Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la
medesima Società deferita al pagamento in favore del Sig. Gioacchino Amoroso della
somma di euro 1.500,00 (millecinquecento); anche in questo caso, nonostante la delibera
di cui sopra sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, sono invano
decorsi i termini per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento.
Anche sul punto si deve precisare che con la condanna deliberata a carico della ASD
Civitavecchia 1920 la Commissione Accordi Economici presso la LND aveva accolto il
reclamo proposto dal Sig. Gioacchino Amoroso con il quale quest’ultimo, dopo avere
esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la

corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 relativamente alla stagione sportiva
2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, maturata e non
percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla
Società deferita.
Con riferimento a detto secondo episodio, l’inadempimento da parte della ASD
Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota
della LND del 21 settembre 2012.
Per quanto attiene l’entità delle sanzioni da applicare la Commissione, alla luce della
riunione dei due deferimenti e del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue
quelle di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le
seguenti sanzioni:
a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Civitavecchia
1920, la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici);
b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

ECCO LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE G DEL CAMPIONATO DI SERIE D (i punti di penalizzazione per il Civitavecchia con questi 2 diventato 3 in totale):

Pos

  Squadra

G.

V.

T

S.

Goals

Diff

Pti

1

Torres

22

13

7

2

38 – 17

21

46

2

Sarnese

22

12

4

6

33 – 20

13

40

3

?

Lupa Frascati

22

10

9

3

35 – 24

11

39

4

?

Casertana

22

12

3

7

34 – 24

10

39

5

?

San Basilio Palestrina

22

10

8

4

33 – 25

8

38

6

?

Torre Neapolis

22

10

8

4

30 – 22

8

38

7

Sora

22

11

3

8

33 – 22

11

36

8

Ostiamare

22

9

5

8

34 – 28

6

32

9

Arzachena

22

7

7

8

31 – 31

0

28

10

Cynthia

22

7

7

8

29 – 29

0

28

11

?

Portotorres

22

6

9

7

26 – 26

0

27

12

?

Budoni

22

7

6

9

24 – 26

-2

27

13

?

Isola Liri

22

7

4

11

12 – 28

-16

25

14

Anziolavinio

22

6

5

11

28 – 37

-9

23

15

Selargius

22

6

4

12

33 – 47

-14

22

16

Real Hyria

22

3

8

11

22 – 39

-17

17

17

Civitavecchia

22

3

9

10

20 – 28

-8

15

18

Progetto Sant’Elia

22

3

6

13

19 – 41

-22

15