ALATRI, CHE STANGATA: LA TENTATA COMBINE VIA FACEBOOK COSTA CARISSIMO

ALATRI, CHE STANGATA: LA TENTATA COMBINE VIA FACEBOOK COSTA CARISSIMO

Pessime notizie per l’Alatri La Piseba.

Il club ciociaro, che aveva fatto ricorso contro la sentenza dello scorso 13 giugno che aveva squalificato per un anno l’ex tecnico Fabio Gerli ed il direttore sportivo Alessio Faustini per una presunta combine risalente al match di Prima Categoria del 24 marzo 2013 con la Dinamo Colli ed il club penalizzato di un punto nell’attuale stagione sportiva, si è visto dilatare ulteriormente la pena.

Ha prevalso dunque la linea della Procura Federale che, a sua volta, aveva fatto ricorso dopo la sentenza di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale.

Confermata invece la sanzione economica di mille euro a carico della società.

In base alla sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale, la squalifica di Gerli e Faustini è stata portata a tre anni e la penalizzazione di punti è salita a quattro.

La classifica dell’Alatri La Piseba, che fin qui aveva conquistato dodici punti sul campo, viene così fortemente ridimensionata.

 

Di seguito riportiamo integralmente il corposo dispositivo della sentenza.

 

APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI FABIO GERLI (Allenatore), ALESSIO FAUSTINI (Direttore Sportivo), SOCIETÀ ALATRI LA PISEBA SSD ARL, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del13.6.2014).

APPELLO DEL SIGNOR FABIO GERLI (Allenatore della Società Alatri La Piseba SSD a rl), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI 1 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014).
APPELLO DEL SIGNOR ALESSIO FAUSTINI (Dirigente della Società Alatri La Piseba SSD arl), AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014).

 

Il Vice Procuratore Federale, con atto del 15 aprile 2014, prot. 5811/772 pf 12-13/MS/vdb, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i signori Fabio Gerli e Alessio Faustini, rispettivamente allenatore e direttore sportivo della società Alatri La Piseba ssd arl e la società stessa per rispondere:

“i primi due:
– violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara Alatri La Piseba-Dinamo Colli del 24.03.2013, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di I° Categoria laziale, Girone H, cercato di convincere la squadra avversaria a minor impegno agonistico al fine di assicurarsi il risultato favorevole dell’incontro, il Gerli contattando tramite social network i Sigg.ri Federico Grillotti e Francesco Manetta, entrambi calciatori tesserati della Dinamo Colli, addirittura sollecitando il primo a non partecipare alla partita, e il Faustini contattando, al medesimo fine, il solo Grillotti via telefono e dopo che questi aveva risposto negativamente alla richiesta del Gerli;
la terza:
– a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi del l’art. 7, commi 2 e 4, del CGS e dell’art. 4, comma 2, stesso codice per quanto contestato ai suoi tesserati”.
A sostegno del deferimento è allegata una relazione riassuntiva dell’attività d’indagine consistita nell’audizione dei deferiti, nell’assunzione di testimonianze di tesserati e nell’acquisizione di numerosi documenti.
Con tre separate memorie difensive, i procuratori dei deferiti eccepivano l’assoluta inconsistenza ed infondatezza della tesi colpevolis ta per l’indubitabile mancanza di
qualunque serio e plausibile riscontro al costrutto accusatorio elaborato dalla ProcuraFederale.
In particolare, per quanto attiene al signor Gerli, si sostiene la non ravvisabilità, nei contatti tramite facebook intrattenuti con i calciatori Manetta e Grillotti, di alcun tentativo di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in contestazione e per quanto attiene al signor Faustini, la non ravvisabilità, nella conversazione telefonica intercorsa con il calciatore Grillotti, di alcun tentativo di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa.
Per tutti i deferiti si eccepisce la validità e l’inattaccabilità delle loro spiegazioni alternative, le cui iniziative sarebbero legittime e corrette mirando “esclusivamente ad evitare che i tesserati della compagine avversaria, animati da bellicosi e preoccupante propositi ritorsivi e/o vendicativi in relazione a quanto accaduto nella partita di andata, dessero luogo a comportamenti che travalicassero il sano e normale agonismo, per sfociare in perniciosi ed inconsulti gesti, lesivi dell’incolumità fisica ed atletica dei colleghi dell’altra squadra”, difettando comunque la prova oltre ogni ragionevole dubbio della commissione dell’illecito sportivo.
Allegavano alle memorie una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad opera del signor Valentino Parente del 21.5.2014, che si dichiara dirigente della società Dinamo Colli, un post realizzato su Facebook il 22.3.2014 dal signor Francesco Poce che in relazione alla gara in questione asseriva “domenica deve essere una guerra”, una denuncia querela proposta in data 6 maggio 2013 dalsignor Gerli alla Questura di Frosinone nei confronti di tale Loreto Maliziola, un esposto del Presidente della società deferita per aggressione a tesserati indirizzato al Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 10.12.2012, il C.U. n. 9 del 18 luglio 2008
con la quale la CDN ha deciso altro caso illecito sportivo.
Alla riunione del 29 maggio 2014 il rappresentante della Procura Federale, richiamato l’atto di deferimento, chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica di tre anni per il signor Fabio Gerli, dell’inibizione di tre anni per il signor Alessio Faustini, sei punti di penalizzazione per la prossima stagione sportiva ed Euro 3.000,00= di ammenda a carico della società calcistica.
I legali dei deferiti concludevano per il proscioglimento o, in subordine, per la derubricazione dell’addebito a sola violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS.
La decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 246/CDT del 13 giugno 2014, riqualificata l’originaria incolpazione a carico dei tesserati in quella prevista dall’articolo 1, comma 1, del CGS non ritenendo raggiunta la piena prova dell’elemento soggettivo nell’illecito sportivo e l
imitata l’incolpazione a carico della società nella violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, irrogava all’allenatore Fabio Gerli lasqualifica per anni uno ed al dirigente Alessio Faustini l’inibizione per anni uno ed alla società Alatri la Piseba la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nelcampionato di competenza nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di Euro2.000,00=.
I ricorsi in appello.
– Il Vice Procuratore Federale lamenta l’erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie in atti e l’omesso esame di alcune di esse.
In particolare censura la motivazione di prime cure perché avrebbe operato un’ampia quanto inconferente analisi delle condizioni ambientali, fondata su mere afferm
azioni dei deferiti, prive di valenza probatoria, omettendo l’esame del tenore letterale dei messaggi e delle conversazioni intercorse tra i vari protagonisti della vicenda.
Sostiene che le condotte poste in essere dai deferiti, anche per come percepite dai destinatari delle proposte, costituirebbero volontariatti univoci e concordi al fine di alterare il risu ltato della gara in questione, essendo l’illecito sportivo fattispecie di mero attentato, a consumazione anticipata in quanto non reclamantel’accettazione della proposta corruttiva.
Chiede pertanto che, in riforma della prima decisione, venga accolto l’atto di deferimento.
– I signori Gerli e Faustini, nei loro autonomi appelli, chiedono a loro volta la riforma della decisione che li ha visti condannati, sia pur per la violazione derubricata, ed il loro proscioglimento o, in subordine, l’ulteriore riduzione della sanzione.
Negano che i contattiintercorsi tramite facebook e telefono presentino quei profili di inopportunità e/o sconvenienza ravvisati dalla prima Commissione, essendo al contrario animati da intenti legittimi, come già descritti nelle memorie difensive sopra sunteggiate.
La riunione del 9 ottobre 2014.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha insistito nell’accoglimento dell’appello con applicazione delle sanzioni richieste in prime cure, mentre i difensori delle parti hanno confermato le richieste dei loro appelli.
Tutte le parti hanno cercato di confutare gli avversi scritti difensivi.
Il signor Fabio Gerli, presente personalmente, ha reso spontanee dichiarazioni negando la commissione di illeciti disciplinari.
L’esame degli appelli.
– In via preliminare viene disposta la riunione dei tre autonomi appelli che attengono alla medesima decisione.
– Prima di esaminarli nel merito si procede ad una disanima degli elementi probatori acquisiti al procedimento.
Quest’ultimo ha preso avvio a seguito della mail del 23.3.2013 con la quale il segretario del Comitato Regionale Lazio L.N.D. ha portato a conoscenza della Procura la
segnalazione pervenutagli il giorno prima via fax dal direttore generale dell’A.S.D. Dinamo Colli, signor Francesco Poce, nel quale si narra del contatto ricevuto dal suo calciatore Grillotti, ad opera prima del signor Gerli e poi di altro dirigente della società Alatri La Piseba con l’invito a non impegnarsi nella gara di prima categoria in programma domenica 24.3.2013 tra le due squadre, allegando il testo del messaggio.
Il Poce, sentito da un collaboratore della Procura Federale nello stesso pomeriggio del 23, confermava la segnalazione, spiegava di averla fatta in quanto consapevole degli obblighi di denuncia diillecito sportivo, aggiungeva che altro calciatore, tale Francesco Manetta, gli aveva segnalato nella mattinata di avere ricevuto un messaggio su facebook sempre dal signor Gerli del medesimo tenore di quello ricevuto dal Grillotti e che sempre nella mattinata aveva ricevuto anche telefonate di persone vicine alla società Tecchiena Techna (società partecipante al medesimo girone di prima categoria e in quale momento al secondo posto in classifica, dietro la società Alatri, distaccatada cinque punti) che gli avevano chiesto conto di voci di un presunto accordo raggiunto con la società Alatri per lasciarla vincere la gara.
Quest’ultima si svolgeva regolarmente anche in un clima agonistico elevato, sotto il controllo di un collaboratore della Procura Federale, con la partecipazione del signor Grillotti (il signor Manetta risulta essere inserito in distinta e rimasto in panchina) e si ultimava con la vittoria della società Alatri La Piseba sulla Dinamo Colli con il risultato di uno a zero, per effetto della mera superiorità tecnica, come riconosciuto da vari protagonisti che hanno riferito sul punto.
Due giorni dopo la disputa della gara il collaboratore della Procura Federale procedeva all’audizione dei calciatori Grillotti e Manetta de lla società Dinamo Colli.
Il Manetta precisava di essersi connesso al suo profilo facebook solo il 22.3.2013, trovandovi “un messaggio privato” inviatogli dall’allenatore della società Alatri, signor Fabio Gerli, che conosceva da 7/8 anni per aver giuocato una stagione nella medesima squadra, di cui allegava copia, sostenendo che gli si chiedeva
“esplicitamente, di dare una mano alla società Alatri, contro cui dovevamo giocare domenica” e di averne subito notiziato il direttore generale signor Poce.
Il messaggio inviato dal Gerli come posta privata e non come post da bacheca, così testualmente recita:
“Caro Francesco, so che ti stai rimettendo e mi fa piacere.
Francè tu l’anno scorso hai lottato per vincere n campionato e lo hai fatto anche a Pignataro anni addietro e sai cosa significa la paura di perderlo quando lotti spalla a spalla con un altra squadra forte e sai pure delle difficoltà che si incontrano quando si incontrano squadre forti come la vostra…te lo chiedo senza problemi…dateci una mano, penso che un favore di sto tipo te lo posso chiedere…voi in coppa ci andate sicuro…non venite a fare la guerra ad alatri…”.
Il Grillotti riferiva anzitutto di aver conosciuto il signor Fabio Gerli l’anno precedente in occasione di una manifestazione calcistica cui parteciparono entrambi e per essere stato contattato nell’estate dallo stesso al fine di sapere se fosse stato disponibile a tesserarsi per la società Alatri La Piseba, ove svolgeva funzioni di allenatore, senza esito.
Affermava di aver ricevuto lunedì 18.3.2013 un ” messaggio in privato” su facebook in cui gli aveva chiesto in modo esplicito di non impegnarsi, anzi di prendersiuna giornata di riposo, per la partita del 24 contro la società Alatri, sostenendo di essere stato colto di sorpresa dalla richiesta al punto da restare interdetto, risponden
dogli negativamente senza calcare la mano.
Consegnava copia dei messaggi scambiati con l’allenatore della società Alatri e riferiva di aver avvertito il suo allenatore e poi il direttore generale ed il Presidente.
Aggiungeva di essere stato raggiunto il giorno dopo da una telefonata del signor Faustini che, dopo avergli chiesto le intenzioni per domenica, lo invitava a
“fare i seri poiché non avevamo, sempre a suo dire, nulla da chiedere al Campionato mentre loro volevano vincere”.
Diceva di avergli risposto che si sarebbe giuocato la partita, proseguendo sulla propria strada, e che potevano fare quel che a loro pareva, cui facevano corso nel giorno
successivo altre due telefonate del signor Faustini alle quali non dava risposta.
Lo scambio di messaggi privati tra il signori Gerli e Grillotti il lunedì antecedente la gara in questione, così testualmente recita:
Fabio Gerli:
“Ciao Fede, tu in passato hai lottato per vincere un campionato e sai cosa significa la paura di perderlo quando lotti spalla spalla con un altra squadra forte e sai pure delle difficoltà che si incontrano quando si incontrano squadre forti come la vostra…te lo chiedo senza problemi…dateci una mano, penso che un favore di sto tipo te lo posso chiedere…vista la stima che ho per te.
Io penso che in coppa ci entrate di sicuro…non venite a fare la guerra ad alatri…e specie tu che sei un giocatore che fa la differenza prenditi una giornata di
riposo…”.
Federico Grillotti:
“Ciao mister, si lo so che significa…è dura…però da ex calciatore forse mi capisci che mancherei di rispetto a chi adesso mi sta pagando n on onorando in pieno il campionato!
Una cosa è sicura…la guerra non la faremo…veniamo a fare la partita tranquilli! Me compreso…non sono abituato a fare guerre! Però cerca di capirmi…xfavore!”.
Fabio Gerli:
“che vuoi che ti dica…per noi è importante questa partita… e mi dispiace perché conosco te, manetta, il mr bottoni, ferdinandi, lasconi…tutte persone che considero amiche…”.
Federico Grillotti
“Hai parlato col mister di sta cosa??”
Fabio Gerli
“no no”.
Federico Grillotti
“Forse se parli cn mister è meglio. E’ molto tranquillo…io non sono nessuno capì”.
Fabio Gerli
“certo”.
Oltre a queste due segnalazioni con l’acquisizione dei messaggi privati, l’indagine è proseguita con altri incombenti di seguito riferiti.
In particolare si è proceduto all’audizione del signor Fabio Gerli, come da verbale del 4.3.2013, nel quale, chiarite le ragioni di conoscenza dei due calciatori, a fronte del messaggio del 18.3.2013 inviato al Grillotti, ne riconosceva la paternità e,“comprendendone pienamente il possibile molteplice significato…”, volendone chiarire leragioni, asseriva: “…per chiedergli, sostanzialmente, non di non giocare al massimo delle sue possibilità bensì di tenere una condotta agonistica appropriata ovvero non commettere eventuali, inutili, azioni fallose particolarmente violente al solo fine di compromettere l’integrità fisica di nostri calciatori per le successive gare.
Dico questo perché nel corso della partita di andata, disputata a Colli, e da noi vinta, al termine della gara, vi furono notevoli tensioni tra i calciatori, mitigate dall’intervento mio e dell’allenatore della Dinamo Colli Sig. Angelo Bottone, ed in particolare erano volate alcune frasi che lasciavano intendere che nella partita di ritorno, in ragione di quella sconfitta, si sarebbero potuti verificare eventi agonistici compromissivi dell’integrità fisica dei titolari della mia squadra.
Aggiungo altresì, che nella settimana precedente a quella gara, avevo appreso dal nostro Direttore Sportivo Faustini Alessio, a sua volta co ntattato in prima persona dal Sig. Mirco Parente calciatore di non meglio precisata squadra attualmente, che vi erano intenzioni minacciose nei confronti dei miei calciatori per la gara contro il Colli”.
Ammetteva di seguito che il messaggio inoltrato ai due calciatori “si presta ad un’interpretazione volta verso una richiesta di comportamento non lecito”, rammaricandosi e ribadendo che non aveva alcuna intenzione di chiedere la commissione di un illecito.
Riferiva di aver saputo dal suo direttore sportivo della telefonata dallo stesso fatta al Grillotti per le stesse motivazioni, essendo stato lui il soggetto che aveva appreso delle presunte minacce e pericoli inerenti la gara.
Produceva vari messaggi scambiati via facebook in altre occasioni con i due calciatori ed altri documenti personali.
All’audizione in pari data del signor Alessio Faustini, questi conferma di conoscere in modo superficiale i calciatori Grillotti e Manetta (mai sfociata in frequentazione amicale) ed in relazione alla telefonata intercorsa con il primo in data 19.3.2013 per sua iniziativa precisava: ” mi sono rivolto a Federico, per chiedergli sostanzialmente, di tenere una condotta agonistica appropriata ovvero non commettere eventuali inutili, azioni fallose particolarmente violente al solo fine di compromettere l’integrità fisica di nostri calciatori per le successive gare.
Dico questo poiché nel corso della partita di andata, disputata a Colli, e da noi vinta al termine della gara, vi furono notevoli tensioni tra i calciatori.
Aggiungo altresì, che nella settimana precedente a quella della agra, avevo appreso dal signor Mirko Parente, calciatore tesserato per la s ocietà Atletico Fontana Liri, che gioca in seconda categoria, nonché mio collega di lavoro, che vi erano intenzioni minacciose nei confronti dei nostri calciatori per la gara contro il Colli.
In ragione di queste notizie mi confrontai con il nostro allenatore Fabio Gerli chiedendogli se anche lui avesse ricevuto qualche informazione di analogo genere; Fabio mi rispose che avrebbe chiesto ad alcune persone ovvero Grillotti e Manetta, da lui in precedenza conosciuti cosa che poi ha fatto tramite facebook.
In proposito dichiaro che Fabio ha contattato entrambi i calciatori, esclusivamente per cercare di avere una qualche rassicurazione sul non verificarsi dei fatti che ci erano stati paventati”.
All’evidente fine di verificare cosa fosse realmente successo al termine della gara traDinamo Colli e Alatri La Piseba nel girone di andata disputatasi a Colli il 18.11.2012, conclusosi con il successo della società Alatri LaPiseba per tre reti a due, venivano escusse le testimonianze di tre soggetti presenti a vario titolo a tale incontro.
Nell’audizione del 6.4.2013 il signor Angelo Bottone, allenatore della società Dinamo Colli, riferiva che al termine di detta gara “vi fu una certa tensione tra i calciatori che io e l’allenatore dell’Alatri, Fabio Gerli, gestimmo in prima persona facendo rientrare le squadre, nei rispettivi spogliatoi senza che accedesse alcun contatto fisico o condotta tale da richiedere la comminazione di sanzioni nei confronti di tesserati presenti.
Indubbiamente, nel corso di tali fatti, vi furono degli scambi verbali, come peraltro normale, a mio avviso, in un contesto del genere; e certamente, nell’ambito di queste pronunce, vi furono dei richiami sia alla partita di ritorno sia ad eventuali altri incontri sui campi di calcio”.
Relativamente alle intenzioni della società Dinamo Colli per la gara di ritorno precisava che “confermo che eravamo intenzionati a giocare la part ita di ritorno al massimo delle nostre possibilità agonistiche poiché, effettivamente, la sconfitta, della partita di andata, era stata molto difficile da digerire”, escludendo intenzioni men che corrette e tanto meno vendicative.
La Procura Federale assumeva anche le testimonianze di due calciatori che avevano partecipato alla gara di andata quali all’epoca tesserati dalla società Dinamo Colli e segnatamente i signori Marco Patrizi (tesserato da dicembre per altra società) e Domenico Carinci (tesserato ora la U.S. Arce A.S.D.).
Il primo, nell’audizione del 7.4.2013 riferiva di essere stato sostituito al 65 minuto, di essersi recato negli spogliatoi per la doccia e di essere stato presente fuori dal locale spogliatoi al momento del rientro dei calciatori dopo la gara e “francamente non ricordo si sia verificata alcuna tensione particolare alla fine della gara”.
Il secondo, nell’audizione del 9.4.2013, riferiva che al termine della gara si era trattenuto sul terreno di giuoco per conversare con i calciatori Strangolagalli e Campione della società Alatri La Piseba, suoi compagni di squadra in epoca precedente, e che quando era rientrato negli spogliatoi “non ho percepito alcuna tensione particolare tra le nostre squadre bensì una, comprensibile, delusione considerato che avevamo perso la partita pressoché alla fine della stessa, nella nostra squadra”.
A precisa domanda aggiungeva che non avrebbe potuto escludere che nel momento nel quale si era intrattenuto sul terreno di giuoco si fossero verificati scambi verbali tra i calciatori.
Dal rapporto dell’arbitro che aveva diretto detta gara emergeva che nel corso della stessa aveva comminato 5 ammonizioni, di cui 4 nei confronti di calciatori della Dinamo Colli (una sola successiva alla terza rete segnata dalla socie tà Alatri al 34′ del secondo tempo) e chenon aveva nulla da segnalare, tanto meno per quanto asseritamente avvenuto al termine della gara e negli spogliatoi. Peraltro dalla lettura della distinta delle due squadre risulta da quella della Dinamo Colli che i signori Grillotti e Manetta non parteciparono alla gara.
Infine il calciatore Mirko Parente, tesserato per altra società, all’audizione del 7.4.2013, confermava “di aver incontrato il Sig. Faustini Alessio il lunedì prima della gara che l’Alatri avrebbe dovuto disputare contro il Colli” e che nell’occasione, avendogli il Faustini chiesto notizia “sullo stato d’animo della squadra Colli verso la prossima partita”, gli aveva risposto che “il Colli sarebbe arrivato ad Alatri con sicure intenzioni di rivalsa”, a seguito della sconfitta mal digerita della gara di andata e che sarebbe stata “una battaglia”, come avevapercepito nel bere una birra il giorno prima con i tifosi di Colli.
Al che il signor Faustini si mostrava ” abbastanza” preoccupato e lui stesso inviava un sms al signor Poce per riferirgli che i signori Faustini e Gerli avevano paura della prossima gara.
– Così esaurita la ricostruzione degli elementi fattuali, si ritiene che l’appello della Procura Federale sia meritevole di accoglimento e che invec e vadano rigettati gli autonomi appelli dei tesserati Gerli e Faustini per le ragioni che seguono.
Questi ultimi, con le condotte loro ascritte, hanno violato il disposto di cui all’art. 7, comma 1, del CGS per il quale costituisce illecito sportivo il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
Orbene, i messaggi privati inviati dal signor Gerli tramite facebook, allenatore della società Alatri La Piseba, ai calciatori Grillotti e Manetta (in data 19.3.2014), tesserati della società Dinamo Colli, in vista della gara che si sarebbe disputata tra le stesse squadre il 24.3.2013, così come la telefonata effettuata dal signor Faustini al solo Grillotti (in data 20.3.2013), in evidente esecuzione del medesimo dis egno, costituiscono a tutti gli effetti atti e comportamenti corruttivi, ascrivibili all’illecito sportivo.
Il contenuto letterale dei messaggi inoltrati dal Gerli, per la parte comune ai due destinatari ritenuti amici e comunque con i quali scambiava messaggi su vari argomenti leciti, costituisce un’espressa, concorde ed univoca richiesta di ricevere un aiuto (“…dateci unamano…”), nella consapevolezza di chiedere”…un favore di sto tipo…”, motivato dalla sproporzione e graduazione degli interessi tra le due società calcistiche, essendo quello della società Alatri di vincere il campionato (risultato non era ancora acquisito) e quello della società Dinamo Colli di entrare in coppa (risultato di minor rilevanza che sarebbe stato certamente raggiunto).
Così come costituisce palesemente illecito l’espresso invito, contenuto nel solo messaggio al Grillotti (in quanto l’allenatore Gerli già sapeva che il Manetta era infortunato e non avrebbe disputato la gara) con il quale lo si invitava a prendersi “…una giornata di riposo” (senza poter dar rilievo al fatto che si trattasse di non disputare la gara o di non impegnarsi nel corso della stessa), visto che era in grado di fare la differenza e, quindi, di incidere, se l’avesse disputata al meglio delle sue qualità tecniche, sull’esito della gara.
L’iniziativa telefonica del Faustini è confessoriamente svolta dopo aver saputo dal Gerli l’esito negativo dello scambio dei messaggi interco rsi il giorno prima con il Grillotti e la richiesta rivolta a questi di “fate i seri” è da collegare alla medesima proposta corruttiva precedentemente concertata tra i due (è il Faustini a riferire per primo al Gerli di quanto saputo dai fratelli Parente), costituente altro invito a comportarsi in modo sleale come già gli era stato richiesto.
L’univocità dell’invito, oltre che dal suo tenore letterale, emerge ulteriormente anche dalla concorde reazione che ha provocato in capo ai destinatari, i quali non sono stati neppure colti dal dubbio di essere a fronte di proposte corruttive, al punto che il Grillotti (rimasto sorpreso ed interdetto) la respinge anche per iscri tto e poi ne da notizia ai vertici societari e lo stesso comportamento assume il Manetta, che pure non invia risposta scritta.
Il direttore generale della società Dinamo Colli, l etto il solo primo messaggio al Grillotti,visto il contenuto, ha immediatamente ritenuto che si vertesse in tema di obbligo di denuncia di illecito sportivo per evitare la responsabilità di cui al comma 7.
L’invito rivolto ai due calciatori a dare una mano alla società Alatri a titolo di favore, accompagnata in un caso anche da quello a prendersi una giornata di riposo, attiene al comportamento compiacente da assumere nel corso della gara, offrendo prestazioni agonistiche e tecniche difformi da quelle abituali, per alterarne le risultanze, soddisfacendo l’avverso bisogno di vittoria.
La proposta corruttiva è inoltre obiettivamente idonea, apprezzabile, seria, concreta edefficiente per il conseguimento del fine auspicato consistente nell’invito a porre in essere una condotta estranea a quella che si sarebbe tenuta partecipando alla gara nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza che deve caratterizzare la regolarità della manifestazione sportiva e, come tale, integra certamente la fattispecie ascritta e segnatamente la primadelle tre ipotesi di illecito di cui all’art. 7, comma 1, del CGS, che prescinde dal rifiuto opposto dal calciatore Grillotti e dal silenzio del calciatore Manetta e dalla concreta alterazione (non verificatasi nel caso di specie) e cioé dell’evento cui la proposta è preordinata.
Non a caso a mente del comma 6 le sanzioni sono aggravate “in caso dipluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”.
In sostanza il mancato conseguimento del risultato voluto (alterazione del corso della gara e/o incidenza nel risultato finale) nonassume rilievo ai fini dell’integrazione dell’illecito, attesa l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti.
La Commissione di prime cure ha errato pertanto nel dubitare che i suddetti contatti potessero essere considerati indifferentemente comeun tentativo di alterare la gara o un messaggio distensivo in vista della stessa, avendo disconosciuto il loro senso letterale afavore di elementi secondari, sostanzialmente irril evanti ed inconferenti, quali il mezzo usato, i precedenti intercorsi tra i soggetti coinvolti, il clima infuocato in cui si stava svolgendo il campionato e le dichiarazioni che arrivavano, tramite i fratelli Parente, da Colli.
Quanto al significato dei messaggi è sfuggito alla prima Commissione che il presunto movente addotto dai signori Gerli e Faustini per giustificare l’iniziativa dei contatti ai due calciatori avversari e cioé quello “di tenere una condotta agonistica appropriata ovvero non commettere eventuali, inutili, azioni fallose particolarmente violente al solo fine di compromettere l’integrità fisica di nostri calciatori per le successive gare” risulta clamorosamente estraneo al tenore letterale dei messaggi.
In questi non si fa alcun cenno alle ipotetiche minacce di vendetta patite alla fin e della gara di andata (sulla cui assai dubbia esistenza si tornerà nel prosieguo), alla paura di eccessivo agonismo in quella di ritorno, ai rischi di conseguenze dannose sul piano fisico scaturenti da volontari atti di violenza, ad un invito a disputare la gara secondo canoni di correttezza e lealtà sportiva ecc. Quel che interessa ai deferiti, che sono preoccupati per avere al secondo posto del campionato una rivale forte in grado di impaurirli, è di ottenere, a titolo di favore, un aiuto al fine di vincere la gara ed il campionato.
Anche l’espressione “…non venite a fare la guerra ad alatri…” va letta nel contesto che la precede (“…dateci una mano…”) ed in quello che lo segue (almeno per il Grillotti, con l’espresso invito a prendersi una giornata di riposo perché avversario in grado di fare la differenza, intesa non certo sotto il profilo della forza fisica in un competizione tra violenti, estranea al giuoco del calcio, ma di sano antagonismo sportivo) e costituisce altro invito a non impegnarsi nel corso della gara al
fine di favorirli nell’esito.
Quanto alla mera circostanza che le proposte corrut tive del signor Gerli (in quanto quella del signor Faustini ha seguito uno dei canali usuali e cioé quello telefonico) siano state affidate a messaggi su facebook appare francamente neutra.
Ed invero entrambi i calciatori destinatari hanno precisato e documentato che il mittente li aveva spediti loro come messaggi privati e pertanto non potevano esser e letti che da loro, senza alcuna condivisione ad opera di altri soggetti legati da amicizia (non si trattava così di banale post sulla bacheca).
Se poi l’argomentazione sul mezzo usato fosse quella di aver inviato la proposta corruttiva in forma scritta e quindi riproducibile, basterebbe osservare che assai
ragionevolmente il preponente confidava sulla riservatezza dei destinatari in ragione del legame amicale ed in ogni caso dell’affidamento creatosi a seguito dell’abituale scambio dimessaggi su facebook, che ha anche ritenuto di documentare.
Quanto al clima infuocato nel quale si stava svolgendo il campionato non è dato ravvederlo in nessuno di quegli elementi rivelatori tipici.
Non esistono agli atti prove relative a sospensione di gare del campionato per i ncidenti avvenuti dentro e/o fuori i campi da giuoco né comunicati Ufficiali del Giudice
sportivo con l’adozione di provvedimenti disciplinari drastici connessi a gravi anomalie accadute nel girone ecc.
I documenti prodotti dai deferiti danno conto di reati subiti e denunciati dal signor Gerli ad opera dei genitori di un ex tesserato per questioni attinenti al trattamento riservato al figlio e di un comportamento deprecabile, ancora di valenza penale, assunto da tifosi di altra società avversaria (Tecchiena Techna) nei confronti
dei signori Gerli e Faustini nel mentre assistevano ad una gara nell’impianto sportivo della società Aranova.
In relazione a questo esposto, indirizzato al Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D. in data 10.12.2012, a firma del Presidente della società Alatri La Piseba, emerge che lo stesso nel segnalare l’episodio di violenza a carico dei suoi due dirigenti, chiedeva che la prossima gara cui era interessata la sua squadra proprio sul
terreno di giuoco di quei tifosi venisse disputata in campo neutro per evitare il rischio di altre violenze e venisse organizzata la presenza del commissario di campo sin dall’arrivo dei suoi calciatori nell’avverso impiantoa scopo precauzionale.
Ciò a dimostrazione che la dirigenza della società Alatri La Piseba, allorché paventava violenze e comunque comportamenti estranei a quelli da tenere nel corso di una manifestazione sportiva, dentro o fuori il terreno di giuoco, conosceva i canali ufficiali cui rivolgere le proprie preoccupazioni e chiedere le opportune tutele.
Quanto alle dichiarazioni dei germani Parente non sono certo in grado di giustificare l’invio dei messaggi privati con i contenuti sopra menzionati.
Si pensi anche solo che il signor Mirko Parente non ha ritenuto, sua sponte, nonostante il dichiarato rapporto amicale e di abituale frequentazione con il Faustini, di riferirgli alcunché in modo spontaneo rispetto a quanto aveva saputo sulla futura gara, il che palesa la scarsa rilevanza delle sue informazioni.
Egli, tesserato da altra squadra, si è limitato a rispondere ad una domanda dell’amico sullo “stato d’animo della squadra Colli”, precisando che si sarebbe presentato ad “Alatri con sicure intenzioni di rivalsa”, visto che era stata mal digerita la sconfitta dellagara di andata.
Aggiunge che sarebbe stata una “battaglia” in forza di una convinzione che aveva maturato bevendo una birra con i suoi amici di Colli, tutti tifosi della squadra.
Orbene, nessuna di queste informazioni è in grado di spaventare alcun dirigente di società tanto meno da farlo ricorrere ai messaggi ai calciatori avversi.
Nonostante l’uso improprio del termine battaglia, uno dei tanti (come “guerra”) pericolosamente traslati nel gergo alle competizioni sportive, il signor Mirko Parente, pur riferendo chiacchiere da bar ad opera di tifosi non certo raccolte nell’ambito del sodalizio sportivo, parla chiaramente di rivalsa sportiva che avrebbe cercato la società Dinamo Colli sul terreno di giuoco avversario e di null’altro.
Lo stesso non accenna a presunte volontà di commettere falli violenti o di assumere condotte antiregolamentari ai fini di mutilare l’integrità fisica dei calciatori della
società Alatri La Piseba, anche perché neppure ha sentito i calciatori.
Assai più complessa è invece la valutazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 21.5.2014 rilasciata dal signor Valen tino Parente, allegata dalle difese in primo grado, anche se non sufficiente da sola a modificare il contesto sopra esaminato.
Essa viene rilasciata dopo il deferimento ed a ovvi a richiesta dei deferiti, che la utilizzano per avvalorare la causa dei loro interventi sui calciatori avversari. Ribadita in ogni caso l’estraneità dei contenuti dei messaggi rispetto al le dichiarate finalità perseguite dai deferiti, si osserva che anzitutto resta dubbiosa la qualifica di tesserato dirigente del signor Valentino Parente per la società Dinamo Colli nella stagione sportiva 2012/2013 cui si inserisce la gara in questione vista la sua estraneità al foglio di censimento inviato al Comitato Regionale Lazio L.N.D. acquisito dalla Procura Federale.
La produzione delle difese dei deferiti dell’organigramma della società per l’anno successivo (2013/2014) che lo vede inserito, con l’allegato modulo dell’organigramma della stagione precedente, che ancora lo vede inserito, determina semplicemente un contrasto insanabile tra i dati documentali.
Lo stesso avrebbe dovuto essere supera to dalle difese dei deferiti chiarendo la ragione per la quale nel foglio del censimento ufficiale della stagione 2012/2013, proveniente dal Presidente della società Dinamo Colli, tale nominativo non fosse statoinserito.
In ogni caso la lettura della dichiarazione resa consente di non ritenerla credibile nel contrasto con tutte quelle assunte nelle audizioni della Procura Federale. Il dichiarante infatti sostiene di aver riferito al fratello Mirko che la domenica precedente la gara in questione nel bar del paese dove si festeggiava la vittoria in un derby, che i calciatori e la dirigenza ” erano motivatissimi e caricatissimi”, con forti sentimenti di vendetta e grande voglia di rivalsa per come era stata persa la gara
di andata ed in considerazione del comportamento “poco corretto ed irrispettoso” assunto da alcuni calciatori della società Alatri La Piseba in occasione dell’esultanza dopo la rete che aveva deciso la gara ed altermine della stessa, che avevano determinato tensioni tra atleti consistite in offese eminacce sedate a fatica dai due allenatori.
Aggiunge che sentendo questi discorsi tra i calciatori, con intenzioni bellicose sin dai primi minuti della gara con intenti di commettere falli particolarmente violenti, si sarebbe impegnato a spiegare loro che ciò sarebbe stato scorretto ed inopportuno.
Orbene, non solo il signor Mirko Parente non riferisce affatto di aver avuto notizie dal fratello e di questa natura, asserendo di aver sent ito lui stesso al bar dei tifosi a
manifestare semplicemente l’intento di rivalsa suddetto, ma anche il contenuto della dichiarazione, nella parte in cui ipotizza una volontà di praticare violenza fisica sui calciatori della società Alatri La Piseba, è contraddetta da tutte le altre audizioni dei calciatori della società Dinamo Colli, del loro allenatore e del direttore generale.
In particolare il signor Angelo Bottone, allenatore della società Dinamo Colli, espressamente sentito sulle intenzioni della squadra in vista della gara incriminata, ha precisato che era animata da “un sano e corretto agonismo”, per cercare di rivalersi della sconfitta patita nella gara di andata e null’altro.
Il calciatore Grillotti, nel rispondere al messaggio del signor Gerli, sul punto della c.d. guerra, lo tranquillizza e lo invita a rivolgersi al “mister”,
cosa che ovviamente non verrà fatta essendo lo scopo del Gerli ben altro che quello di assicurarsi sullo stato d’animo di calciatori e dirigenti della società Dinamo Colli in vista della gara.
Inoltre il Presidente della società Alatri La Piseba, pur essendo ricorso nel recente passato ad una comunicazione diretta al Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D. per segnalare i rischi di incidenti per altra gara e chiedere assistenza e tutela, nella fattispecie è invece rimasto inerte.
Ed infine la gara incriminata si è effettivamente svolta in un intenso tono agonistico, ma nella piena regolarità e non si è verificato né sul terreno di
giuoco né dopo la gara alcun episodio violento.
Va aggiunto che il signor Faustini, in sede di audi zione, riferisce di aver avuto notizie in ordine alle condizioni in cui si sarebbe svolta la gara incriminata solo dal signor Mirko Parente e di averle riferite al signor Gerli (che gli riferiva che avrebbe contattato i calciatori Grillotti e Manetta via facebook) e che quest’ultimo a sua volta ha confermato che le uniche notizie sulla gara erano quelle riferite al signor Faustini dal signor Mirko Parente.
Insomma nessuno dei due deferiti ha dichiarato di a ver avuto informazioni prima della gara dal signor Valentino Parente né in modo diretto né per il tramite del fratello Mirko, non potendo utilizzarsi quanto dichiarato per iscritto dal signor Valentino Parente, anche nel caso fosse ritenuto tesserato all’epoca dei fatti, quale movente dei messaggi incriminati e della successiva telefonata.
Pertanto nessuno degli argomenti addotti nella decisone di prime cure a favore del dubbio interpretativo in ordine al contenuto dei messaggi tramite facebook e della telefonata (messaggi distensivi?) coglie nel segno.
– Per ragioni di completezza vanno anche specificatamente respinte le ulteriori argomentazioni difensive fatte valere nei due appelli dei tesserati, che non risultano già esaminate e rigettate ed anche alcune altri considerazioni esposte nel corso della riunione dai difensori dei tesserati.
Il riferimento è a quanto sarebbe accaduto al termine della gara di andata disputata tra le stesse società presso l’impianto sportivo della società Dinamo Colli che viene valorizzato dalle difese come il movente che avrebbe indotto la squadra e la sua dirigenza a minacciare comportamenti antisportivi e violenti per la gara di ritorno a danno dei calciatori della squadra ospitante.
Orbene, da quanto emerge dall’audizione dei tesserati Angelo Bottone, Marco Patrizi e Domenico Carinci e dalla lettura del rapporto redatto dall’arbitro effettivo che diresse la gara, nulla di quanto sostenuto ha trovato una conferma.
I due calciatori (disinteressati anche in ragione della loro attuale appartenenza ad altri sodalizi), uno che si trovava nel corridoio degli spogliatoi e l’altro, che si è attardato sul terreno di giuoco per salutare dei ex compagni di squadra prima di rientrare negli spogliatoi (condotta certamente incompatibile in una situazione litigiosa o di grave tensione nervosa), non hanno sentito né avvertito alcunché.
L’allenatore Bottone riferisce di una certa tensione al termine della gara tra i calciatori delle due compagini, gestita in unione al collega dell’altra squadra, senza che accadesse alcun contatto fisico o condotta tale da richiedere la comminazione di sanzioni nei confronti dei tesserati interessati.
Definisce gli scambi verbali verificatisi, compresi i richiami alla partita di ritorno ed a eventuali incontri sui campi di calcio, come normali nel contesto di un gara tirata e decisa da una rete a cinque minuti dalla fine.
E d’altronde che si sia trattato di scaramucce verbali dovute al nervosismo per il risultato ed alla stanchezza della gara, prive di valenza disciplinare, è confermato dal rapporto del direttore di gara, che rientra obbligatoriamente negli spogliatoi con i calciatori, senza dover annotare alcuna condotta di valenza disciplinare commessa da chicchessia.
Del pari infondato è il tentativo di neutralizzare la reazione del Grillotti, che immediatamente percepisce la valenza corruttiva del messaggio ricevuto dal Gerli.
Si sostiene che lo stesso avrebbe equivocato il tenore dei messaggi ricevuti “in quanto negativamente condizionato dall’esperienza vissuta nelle fila della sua ex squadra, la Pol. Fontana Liri, coinvolta nel ben noto procedimento giuridico-sportivo afferente alle gare contro l A.S.D. Nuova Itri, valevoli per il campion ato e per i play off di promozione 2011/2012”.
In realtà il Grillotti, lungi dall’aver patito condizionamenti del precedente citato, ha subito rilevato nel contenuto del messaggio del Gerli la p
roposta corruttiva, restandone interdetto e la medesima reazione ha accumunato anche i signori Manetta e Poce, palesemente estranei al precedente di cui sopra, proprio per il significato inequivoco di cui si è detto, assolutamente scollegato dal movente dichiarato dall’estensore, che ha indotto alla subitanea segnalazione.
Prive di pregio sono infine le ulteriori argomentaz ioni che tendono a voler escludere la natura corruttiva delle proposte in virtù di considerazioni empiriche quali la differente caratura tecnica tra le due squadre che renderebbe incomprensibile la richiesta di aiuto, la circostanza che uno dei messaggi privati sia rivolto al signor Manetta, calciatore che si sapeva non avrebbe preso parte alla gara, il post sulla bacheca del signor Poce del 22.3.2013 in ordine alla “guerra” che avrebbe caratterizzato la gara incriminata.
Ed invero, come notorio, nessun risultato di una gara di calcio è preventivabile in termini assoluti e la mera superiorità tecnica di una squadra non comporta affatto che la stessa vinca la gara; anche un calciatore infortunato che non potrebbe disputare la gara può essere destinatario di una richiesta di aiuto in ordine al suo esito ben potendo certamente influire anche sulle condotte dei compagni (nel caso di specie il Manetta è indicato in distinta, anche se non entrerà sul terreno di giuoco); il post del signor Poce, se vero ed attribuibile allo stesso, aldilà dal doverlo inserire nel gergo già sopra censurato, è successivo di giorni all’invio delle proposte corruttive e non ne può costituire movente.
Per l’insieme delle suesposte considerazioni, l’impugnata decisione va riformata in accoglimento dell’atto di deferimento.
– In ordine alla sanzione applicabile ai signori Fabio Gerli e Alessio Faustini, entrambi colpevoli di illecito sportivo per le suesposte considerazioni, il riferimento è all‘art. 7, comma 5°, del CGS e viene concretamente individuata, in assenza di recidive, nella squalifica minima edittale di anni tre, senza ammenda trattandosi di un allenatore dilettante, al signor Fabio Gerli e nell’inibizione minima edittale di anni tre al signor Alessio Faustini sempre a decorrere dalla decisione di primo grado.
La società Alatri La Piseba è chiamata a rispondere oggettivamente ex art. 4, comma 2, del CGS del comportamento tenuto dai propri tesseratisignori Gerli e Faustini, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del sodalizio che, si rammenta, sono stati ritenuti colpevoli di illecito sportivo.
Richiamata la natura oggettiva di siffatta responsabilità, non resta che l’individuazione della sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 4, del CGS.
L’assenza di recidive e la mancata concreta alterazione della gara, consente di contenere la sanzione in quella della penalizzazione in class ifica di quattro punti da scontare nella presente stagione sportiva (2014/2015), oltre ad un ammenda di Euro 1.000,00.
Riuniti i tre appelli, accoglie quello della Procura Federale e respinge quelli dei signori Fabio Gerli e Alessio Faustini e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, infligge al signor Fabio Gerli la sanzione della squalifica di anni tre, al signor Alessio Faustini l’inibizione di anni tre e alla società Alatri La Piseba ssdarl la sanzione della penalizzazione di 4 (quattro) punti da scontare nel la corrente stagione sportiva e quella dell’ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00).