C’era molta attesa per conoscere la decisione del Giudice Sportivo in merito ai gravi fatti avvenuti domenica scorsa allo stadio Desideri durante la gara tra Fiumicino e Guidonia, valida per i play-out del Campionato di Promozione.
Come era largamente previsto, il giudice ha assegnato la sconfitta per 3-0 a tavolino a carico del Fiumicino, che dunque retrocede in Prima Categoria.
Il club portuale è stato inoltre sanzionato con un’ammenda pari a mille euro.
Tre giornate di squalifica sono state invece comminate a Simone Frezza del Guidonia ed a Francesco Di Giulio del Fiumicino, rei di intemperanze dopo la realizzazione del pareggio del Fiumicino.
Di seguito riportiamo il dispositivo.
Il Giudice Sportivo
– esaminati i reclami proposti, dalle società FIUMICINO CALCIO e GUIDONIA MONTECELIO fatti pervenire nei termini previsti dal C.U. N. 108/A del 12.01.2015 della FIGC riguardante l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play-Off e Play-Out dei Campionati regionali.
Riuniti per connessione nel presente dispositivo.
Motivazioni reclamo società FIUMICINO
La società FIUMICINO CALCIO, asserisce che a seguito della realizzazione della rete del pareggio della propria squadra, si scatenava in campo una ” caccia all’uomo” da parte dei calciatori avversari.
Uno di questi, (FREZZA) colpiva al volto il proprio calciatore (FIORINI).
La reclamante, afferma, che in tale frangente entrava sul terreno di gioco il fratello di un proprio tesserato che veniva allontanato immediatamente.
I calciatori del GUIDONIA MONTECELIO, esortati dal presidente della società, si toglievano le maglie di gioco e facevano rientro negli spogliatoi.
La società FIUMICINO CALCIO, nel proprio esposto chiede la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara, per due motivi fondamentali:
1) l’arbitro non ha eseguito alcuna procedura come attestano le norme AIA.
2) i calciatori della società GUIDONIA MONTECELIO abbandonavano deliberatamente il terreno di gioco senza autorizzazione dell’arbitro.
La reclamante, inoltre, afferma, che il calciatore n. 7 DI BAGNO, rimaneva a terra lamentando un colpo subito non visto dall’arbitro e simulando l’infortunio per un’aggressione subita.
Motivazioni reclamo società GUIDONIA
– al 34′ del secondo tempo un tifoso della società FIUMICINO CALCIO invadeva il terreno di gioco ed aggrediva il calciatore DI BAGNO Giacomo colpendolo con un pugno in testa, e facendolo cadere a terra (successivamente veniva trasportato all’ospedale Grassi di Ostia con ambulanza).
L’arbitro sospendeva la gara perché non sussistevano più le condizioni di sicurezza per portarla a termine vista l’aggressività dei sostenitori del FIUMICINO CALCIO. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
– esaminati gli atti ufficiali fonte primaria di prova (ex art 35 del CGS) relativi alla gara RILEVA – al 32′ del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della società FIUMICINO CALCIO, il calciatore n. 8 della società GUIDONIA MONTECELIO, FREZZA Simone rincorreva un avversario e lo
colpiva con un pugno sul collo.
A seguito di detto gesto, nasceva una zuffa in campo fra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre.
In tale circostanza, il Sig. DI GIULIO Francesco (FIUMICINO CALCIO) colpiva con un pugno ad una spalla un avversario. I sostenitori della società FIUMICINO contestavano gli avversari in maniera veemente.
Uno di questi, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, entrava sul terreno di gioco, raggiungeva il calciatore DI BAGNO Giacomo (GUIDONIA MONTECELIO) e lo colpiva con un violentissimo pugno alla nuca facendolo cadere a terra, dove rimaneva privo di conoscenza per alcuni minuti.
Accompagnato negli spogliatoi per le cure mediche veniva successivamente portato con un’ambulanza all’ospedale.
L’invasore, nella confusione venutasi a trovare, si dileguava. In tale frangente, si veniva a creare una situazione di pericolo considerato l’aggressività dei sostenitori del FIUMICINO CALCIO, che minacciavano di invadere il terreno di gioco ponendosi a cavalcioni sulla rete di recinzione, l’arbitro, constatava che la situazione, ambientale era precaria, a causa dell’aggressività della tifoseria del FIUMICINO CALCIO, quindi temendo per la propria ed altrui incolumità, decideva di sospendere
definitivamente la gara al 32′ del secondo tempo sul seguente punteggio FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA
MONTECELIO 1 – 1.
All’interno degli spogliatoi erano presenti a fine gara numerosi estranei riconducibili alla società FIUMICINO CALCIO che minacciavano i tesserati del GUIDONIA MONTECELIO.
Per ripristinare l’ordine, si è reso necessario l’intervento della Forza Pubblica in tenuta anti-sommossa.
I sostenitori della società FIUMICINO CALCIO, inoltre, nel corso della gara, facevano esplodere numerosi petardi e accendevano fumogeni che costringevano l’arbitro a sospendere momentaneamente la stessa. I medesimi, inoltre, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive.
Esaminato il rapporto del Commissario di campo, si legge che in una circostanza un calciatore del GUIDONIA MONTECELIO veniva appellato “Negro di m.” da parte di sostenitori del FIUMICINO CALCIO.
Considerato quanto sopra e valutati attentamente i fatti, l’anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società FIUMICINO CALCIO.
Pertanto in virtù all’art. 17 comma 4 lett. b del CGS
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società FIUMICINO CALCIO
b) di infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
addebitandone la tassa reclamo;
c) di irrogare alla società FIUMICINO CALCIO l’ammenda di euro 1000,00più diffida;
d) di accogliere il reclamo della società GUIDONIA MONTECELIO irrogando l’ammenda di euro 150,00,
nulla per la tassa reclamo;
e) di squalificare il calciatore DI GIULIO Francesco (FIUMICINO CALCIO) e FREZZA Simone (GUIDONIA MONTECELIO) per tre gare effettive ciascuno. (RA Cdc)