ALMAS ROMA S.R.L.-VILLALBA OCRES MOCA 1952
Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 12.09.2018
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società ALMAS ROMA con l quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore POMPOSELLI Simone in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 407 del 09.05.2018 invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS;
– il reclamo è fondato.
– Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non avendo titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 407 del 09.05.2018 per una gara effettiva;
– considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore POMPOSELLI Simone alla gara in oggetto.
Visto l’art. 22 comma 2 del CGS
PQM DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società ALMAS ROMA
b) di irrogare alla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè l’ammenda di euro 100,00;
c) di inibire il dirigente accompagnatore BAGLIVO Paolo (VILLALBA OCRES MOCA 1952) fino al 12.10.2018;
d) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore POMPOSELLI Simone.
La tassa reclamo va accreditata.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 SPORTING GENZANO Per indebita presenza, a fine gara, di persone riconducibili alla Società che rivolgevano ai tesserati della squadra avversaria offese e minacce (RAAA).
Euro 150,00 VIGOR PERCONTI Per indebita presenza a fine gara di persone non autorizzate riconducibili alla Società fra questi tecnico in periodo di squalifica.
Euro 150,00 VIRTUS NETTUNO Per indebita presenza, a fine gara, nella zona antistante gli spogliatoi di persone riconducibili alla Società che offendevano l’arbitro.
A CARICO DI MEDICI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/10/2018
DE CUPIS VINCENZO
(VIRTUS NETTUNO)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BELLINATI FRANCESCO
(VIGOR PERCONTI)
(VIGOR PERCONTI)
Perchè, nonostante sia stato squalificato per una gara effettiva con il C.U. nº 60 del 19/6/2018, a fine gara, indebitamente presente negli spogliatoi, inveiva contro l’arbitro rivolgendogli gravi offese.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELUCCHINI PAOLO
(LATINA S. SERMONETA FC)
(LATINA S. SERMONETA FC)
Per proteste nei confronti di un assistente arbitrale (RAA).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MORTAROLI MATTEO
(VIRTUS NETTUNO)
(VIRTUS NETTUNO)
VANTAGGIATO LORENZO
(VIRTUS NETTUNO)
(VIRTUS NETTUNO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PESCOSOLIDO DIEGO
(ARCE 1932)
SINIBALDI ALBERTO
(ATLETICO VESCOVIO)
SICONOLFI STEFANO
(BOREALE DONORIONE A.S.D.)
ZAGARELLA LORENZO
(CIVITAVECCHIA 1920)
PICA STEFANO LUIGI
(LATINA S. SERMONETA FC)
WADE NDIAGA
(POL.INSIEME AUSONIA SRL)
(ARCE 1932)
SINIBALDI ALBERTO
(ATLETICO VESCOVIO)
SICONOLFI STEFANO
(BOREALE DONORIONE A.S.D.)
ZAGARELLA LORENZO
(CIVITAVECCHIA 1920)
PICA STEFANO LUIGI
(LATINA S. SERMONETA FC)
WADE NDIAGA
(POL.INSIEME AUSONIA SRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
DEI GIUDICI CRISTIANO
(SPORTING GENZANO)
(SPORTING GENZANO)
Per aver rivolto, a fine gara, all’arbitro frasi offensive.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GIACCHE EMANUELE
(CAVESE 1919)
(CAVESE 1919)