Juniores Elite: Vis Artena-Fortitudo si rigioca, annullata la gara dell’undicesimo turno

Juniores Elite: Vis Artena-Fortitudo si rigioca, annullata la gara dell’undicesimo turno

A cura di Andrea Curati De Pietro

 

La gara disputata fra Vis Artena e Fortitudo Calcio Roma verrà rigiocata. E’ questo quanto deciso dagli organi di competenza in quanto la partita non è stata giocata regolarmente. La gara, disputata nell’11° turno del girone di andata il 26 novembre, era stata vinta dalla formazione di Mancini con un netto 0-3.

Il Vis Artena ha però fatto prontamente ricorso perché De Simone, giocatore dell’albiceleste, ha preso parte alla gara sprovvisto di documento di identità. Il giocatore aveva presentato al direttore di gara la denuncia dello smarrimento della carta d’identità e l’arbitro, erroneamente, gli ha permesso di giocare ugualmente.

Dura botta per la Fortitudo che perde così tre punti conquistati e si ritrova in piena bagarre per non retrocedere a sole tre lunghezze di margine dalla zona di fuoco, mentre si apre all’orizzonte una speranza per il Vis Artena che ha la possibilità di guadagnare qualche punto salvezza. Intanto la data del recupero non è ancora stata resa nota.

 

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

 

VIS ARTENA – FORTITUDO CALCIO ROMA FC Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 167 del 30/11/2016. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VIS ARTENA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore DE SIMONI Manuel (FORTITUDO CALCIO ROMA) senza avere presentato un documento comprovante la sua identità. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. La società FORTITUDO CALCIO ROMA, in sede di contraddittorio , ex art 29 comma 8 bis, produceva copia della denuncia di smarrimento dei documenti d’identità del calciatore DE SIMONI Manuel, che è stata esaminata del direttore di gara e da quest’ultimo ritenuta valida al punto da consentire, al calciatore in questione, l’ingresso nel recinto di gioco tra i calciatori di riserva (maglia n. 17). Ascoltato l’arbitro in sede di supplemento, questi conferma di aver ammesso alla disputa della gara il calciatore DE SIMONE Manuel, dopo aver preso visione della denuncia di smarrimento dei documenti d’identità del medesimo e che nessun altro documento era stato presentato. Osservato preliminarmente che il calciatore DE SIMONI prendeva parte alla gara subentrando al 47’ del secondo tempo, e che quindi la sua identificazione è rilevante ai fini della regolarità dell’incontro appare evidente l’errore commesso dall’arbitro in sede di identificazione del calciatore de quo, in quanto la denuncia di smarrimento risulta essere priva di fotografia e quindi non può in nessun caso essere equiparata ad un documento di riconoscimento. Pertanto aver disatteso, da parte dell’arbitro, il dettato dell’art. 71 delle NOIF non può che comportare l’irregolarità dell’incontro con conseguente ripetizione della gara Visto l’art. 17 comma 4 lettera c) del CGS DELIBERA – di respingere il reclamo proposto dalla Società VIS ARTENA – di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza in merito alla ripetizione della gara – di annullare la gara in epigrafe disponendone la ripetizione. La tassa reclamo va incamerata.