MANO PESANTE DEL GIUDICE SI ABBATTE SULL’OSTIAMARE. SQUALIFICA DEL CAMPO E AMMENDA

MANO PESANTE DEL GIUDICE SI ABBATTE SULL’OSTIAMARE. SQUALIFICA DEL CAMPO E AMMENDA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA’ SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO – PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2500 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL

Euro 2.500,00 N GARE 1 Per avere propri sostenitori:

– al 18º del secondo tempo lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo alla nuca, al braccio ed alle spalle;

– al 44º del secondo tempo, nel contestare una decisione arbitrale, reiterato la condotta sopra descritta attingendo nuovamente un A.A. con sputi alla nuca, alle gambe e sulla maglia;

– lanciato dell’acqua attingendo un A.A.;

– rivolto espressioni gravemente offensive ed intimidatorie all’indirizzo del medesimo A.A. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai C.U. 48, 62 e 68. ( R A – R AA )

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – OLIMPIA COLLIGIANA

Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD Olimpia Colligiana con il quale si chiede venga inflitta alla società Voluntas Spoleto, la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art.17, comma 5, lettera a) del CGS; A sostegno del reclamo si deduce che: – nelle file della A.D. Voluntas Spoleto aveva preso parte alla gara in oggetto, dal 14º del secondo tempo, un calciatore con indosso la maglia nº 22, benchè nella lista gara della società non fosse presente alcun calciatore con il detto numero di maglia; – dal referto risultava che al minuto nº 37 del secondo tempo, era stato ammonito il calciatore nº 20 ( corrispondente in lista gara a Noviello Giorgio ), malgrado alcun calciatore con detto numero risultava presente sul terreno di gioco; – che dette circostanze di fatto rendevano del tutto incerta la identità del detto calciatore; – lette le controdeduzioni della A.D. Voluntas Spoleto con cui si eccepisce: – che il calciatore Noviello Giorgio aveva preso parte alla gara con la maglia numero 22, anziché con quella recante il nº 20 a causa del mancato rinvenimento, nelle fasi precedenti alla gara, della maglia numero 20; – che l’Arbitro aveva autorizzato il predetto calciatore a prendere parte alla gara con la maglia nº 22, nonostante il medesimo fosse iscritto nella lista della propria squadra con il nº20; OSSERVA Il reclamo non è fondato e va pertanto rigettato; Dal supplemento di rapporto del Direttore di gara , invero, emerge in modo univoco che: – Il calciatore Noviello Giorgio aveva preso parte alla gara con il nº 22 anzichè con il nº 20 riportato in distinta;

– che vi era assoluta identità tra il calciatore con indosso la maglia nº 22 ed il calciatore riportato in distinta con il nº 20; – non vi era alcun dubbio che il calciatore Noviello Giorgio, che aveva preso parte alla gara, si identificava con il calciatore identificato dall’Arbitro, al momento dell’iniziale riconoscimento, riportato in lista gara con il nº 20; La circostanza, pertanto, relativa alla scambio delle maglie, non ha avuto riflesso alcuno sul regolare svolgimento della gara certa essendo la identità del calciatore. Tutto ciò a prescindere dagli errori logici e materiali riportati sia nel referto, sia nel supplemento di referto, errori che appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento in ordine al reale svolgimento degli eventi e che, pur non avendo avuto influenza alcuna sul regolare svolgimento della gara, potrebbero avere riflessi disciplinari in capo ai soggetti cui competeva la formazione della lista gara ed il controllo dei dati ivi riportati;

PQM delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Voluntas Spoleto – Olimpia Colligiana 1-0

3) di non addebitare la tassa di reclamo in considerazione del carattere particolare della questione sollevata;

 4) di rimettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni del caso.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO – SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE –

KOSOVAN TANASIY (LUPA CASTELLI ROMANI)

GUASTALVINO PAOLO (VILLABIAGIO)

 

A CARICO DI SOCIETA’ 

Euro 400,00 VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 1 petardo e 1 fumogeno ) nel settore ad essi riservato. Sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni all’integrità fisica dei presenti. ( R A – R AA )

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/ 4/2015

MUSCEDERE GRAZIANO (CYNTHIA 1920 S.R.L.)

Per avere al termine della gara tentato di entrare, con atteggiamento minaccioso, nello spogliatoio della squadra avversaria, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei calciatori di entrambe le squadre.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE

GIOFFRE CARMELINO (ISOLA LIRI S.R.L.)

Allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, successivamente si avvicinava all’A.A. con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva espressioni irriguardose. ( R A – R AA )

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE

RUGHETTI SIMONE (CYNTHIA 1920 S.R.L.)

Per avere al termine della gara tentato di entrare, con atteggiamento minaccioso, nello spogliatoio della squadra avversaria, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei calciatori di entrambe le squadre.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BILLI DEVID (ANZIOLAVINIO)

Allontanato per avere rivolto numerose espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara, mentre raggiungeva gli spogliatoi colpiva in segno di protesta con violenza per due volte un pallone che si trovava dietro la porta, lanciandolo in direzione della rete di recinzione, nella circostanza reiterava le offese all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara.

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE

 

CREPALDI DIEGO (APRILIA S.S.D.S.R.L.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

ESPOSITO GIOVANNI (APRILIA S.S.D.S.R.L.)

Per avere, giocatore in panchina, protestato nei confronti del Direttore di gara.

BARSOTTI SAMUELE (PONSACCO 1920 SSD ARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo