NON PAGO’ L’EX TECNICO SIMONETTO, PENALIZZATO IL PIANOSCARANO

NON PAGO’ L’EX TECNICO SIMONETTO, PENALIZZATO IL PIANOSCARANO

La Commissione Disciplinare ha inibito per sei mesi David Maurizi, presidente del Pianoscarano, club militante nel Girone B di Promozione, punendo altresì il club con un punto di penalizzazione per il tardivo pagamento degli emolumenti dovuti all’ex tecnico Andrea Simonetto.

Un successo parziale per il club, visto che la richiesta della Procura Federale era stata una penalizzazione di tre punti.

In base a questo provvedimento, i viterbesi scivolano a quota 24, mantenendo comunque la quattordicesima posizione con due punti di vantaggio sul Football Riano che li insegue.

 

Di seguito riportiamo il testo della sentenza.

 

La Procura Federale della FIGC con atto del 9-1-2014 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Maurizi David, Presidente e Legale rappresentante della società PIanoscarano 1949 e la società Pianoscarano 1949 per rispondere: il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in riferimento all’articolo 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’articolo 8 comma 9 del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’articolo 94 ter
comma 13 della NOIF; la società Pianoscarano 1949, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

A sostegno deduce che il Presidente del CR Lazio della LND con nota trasmessa il 13-2-2013 segnalava la mancata presentazione da parte della società deferita nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, della liberatoria relativa al
pagamento di € 3.589,00 da parte della società medesima in favore dell’allenatore Andrea Simonetto, cosi come disposto dal Collegio Arbitrale del 1-12-2012 e riportato nel C.U. n. 2 del 1-12-2012.

Esperiti gli opportuni accertamenti si rilevava la fondatezza della denuncia non avendo la società presentato nei termini prescritti la dichiarazione liberatoria nelle forme imposte dal regolamento.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Faceva pervenire memoria difensiva la società Pianoscarano 1949 con la quale deduce di non aver avuto cognizione dell’instaurata vertenza innanzi al Collegio Arbitrale promossa dall’allenatore Simonetto.

Di aver appreso quindi esclusivamente della decisione del Collegio e di aver adito immediatamente la Procura Federale in quanto la ricostruzione dei fatti operata dal Simonetto non era conforme al vero, avendo egli percepito regolarmente i rimborsi ed avendo abbandonato la conduzione tecnica della squadra per collaborare con altra società del Viterbese, senza essere mai stato formalmente esonerato. Inoltre il pagamento era avvenuto solo in data 16-7-2013 in quanto, benché l’assegno fosse pronto da tempo il Simonetto non si era presentato per ritirarlo presso la sede.
Nella riunione, nell’assenza dei deferiti, la Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di mesi sei di inibizione per il Presidente Maurizi e di tre punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva, per la società
Pianoscarano 1949.
Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano provati per tabulas.

E’ in atti la copia dell’assegno con cui si è dato adempimento alla condanna della società a corrispondere all’allenatore la somma indicata, documento che porta la data del 16-7-2013, mentre la pubblicazione della decisione del collegio arbitrale è del 1-12-2012 (C.U. n. 2 di pari data), quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma richiamata (art. 94 ter n. 13 delle NOIF).

Né può valere la giustificazione addotta dalla società di una difficoltà insorta nell’esecuzione della sanzione per il ritardo dell’allenatore nel ritirare la somma presso la sede, non essendovi alcuna prova di tale circostanza che, peraltro, non scuserebbe, in quanto il pagamento poteva e doveva
avvenire in forme idonee a dare esecuzione al lodo, ad esempio con la spedizione con lettera raccomandata presso il domicilio del creditore. “Quoad poenam” va affermato che, a parere della Commissione, la Procura Federale non ha correttamente invocato la normativa di riferimento.
Considerando che la disposizione dell’articolo 94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS che recita testualmente: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e quindi da applicare nel caso concreto in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
Quindi la società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio.
Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite.
Non si tratta quindi, nel caso della società di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio, mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità non collegata alla funzione, ma all’attività effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto
Federale.
Ciò detto, ritiene la Commissione che, nel caso di specie, senza discostarsi dai precedenti già adottati, si possa contenere la sanzione nel minimo edittale, essendovi stato comunque adempimento seppur tardivo e quindi vada applicata alla società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ed al Presidente la sanzione dell’inibizione per mesi sei.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA

Di ritenere la società PIANOSCARANO 1949 responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013-2014.
Di ritenere il Sig. MAURIZI David responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 10 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminargli la sanzione della inibizione per mesi sei.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione.

Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.