Ufficiale, si rigioca Arpino-Itri: accolto il reclamo dei sudpontini

Ufficiale, si rigioca Arpino-Itri: accolto il reclamo dei sudpontini

Dovrà essere nuovamente giocata la gara tra Arpino ed Itri.

La gara, valida per la settima giornata del Girone D di Promozione, lo scorso 15 ottobre era stata sospesa a cinque minuti dal termine sul risultato di 1-1, perchè la signorina Mainella di Roma 1 era rientrata negli spogliatoi dopo le accese proteste del calciatore ospite Gregorio Altobelli, successivamente squalificato per sei turni dal Giudice Sportivo.

Non si trattò tuttavia di aggressione, come venne riportato successivamente, e proprio per questo motivo l’organo giudicante ha dato ragione al club della provincia di Latina che aveva chiesto la ripetizione del match.

Nei prossimi giorni il Comitato Regionale Lazio indicherà la data del recupero (probabilmente sarà il 22 novembre, ndr).

Di seguito riportiamo il testo della sentenza.

 

 

ARPINO – ITRI CALCIO

Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 115 del 18/10/2017.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ITRI CALCIO e con il quale si deduce che l’arbitro designato alla direzione della gara abbia sospeso, senza alcun motivo valido, la partita a seguito di proteste esagerate nei toni, indubbiamente deprecabili, da parte di un proprio calciatore.
La reclamante sottolinea che tali proteste non avevano forma di violenza e senza alcuna aggressione fisica.
Inoltre, la Forza Pubblica presente non ha ritenuto necessario l’intervento per sedare atti di violenza.
Per l’effetto chiede la ripetizione della gara non ritenendo validi i motivi della sospensione.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 CGS
RILEVA
– al 40º del II tempo il calciatore ALTOBELLI Gregorio (ITRI CALCIO) a seguito dell’espulsione di un proprio compagno di squadra, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva.
Alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso costringendolo ad arretrare di circa dieci metri.
Nonostante fosse trattenuto dai compagni di squadra reiterava altre offese e minacce.

L’arbitro impaurito da tale atteggiamento correva precipitosamente verso gli spogliatoi seguito dagli Assistenti Arbitrali.
L’arbitro, a seguito di tale episodio riferisce di essere rimasto turbato e traumatizzato.
Pertanto, trovandosi in uno stato di shock e temendo per la propria incolumità decretava la sospensione definitiva della gara al 40º del II tempo sul seguente punteggio: ARPINO – ITRI CALCIO 1 – 1.
Questo Organo Giudicante ha attentamente valutato il reclamo in questione e l’atteggiamento posto in essere dal calciatore Altobelli Gregorio (ITRI CALCIO) e ritiene che l’arbitro non ha subito violenza fisica, bensì proteste verbali con atteggiamento minaccioso e trattasi di un gesto isolato di un calciatore, che era stato bloccato e accompagnato negli spogliatoi. Inoltre, intervenuta la Forza Pubblica peraltro presente l’arbitro poteva riprendere la gara. Pertanto avvalendosi del dispositivo di cui all’art. 17 comma 4 lett. a)

DELIBERA

– di accogliere il reclamo proposto dalla società ITRI CALCIO
– di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di
competenza.
Tale sanzione non va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art.
16 comma 4 bis del CGS.
Le sanzioni assunte nei confronti del calciatore ALTOBELLI Gregorio (ITRI CALCIO) sono state pubblicate
sul C.U. n. 115 del 18/10/2017.

 

 

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