CLAMOROSO, REAL COLOSSEUM-FORMIA SI RIGIOCA: DECISIVO IL FILMATO DI SPORT IN ORO

CLAMOROSO, REAL COLOSSEUM-FORMIA SI RIGIOCA: DECISIVO IL FILMATO DI SPORT IN ORO

Una sentenza storica e che farà molto probabilmente da apripista a casi analoghi.

Il Giudice Sportivo ha infatti deliberato che la semifinale di ritorno tra Real Colosseum e Formia si dovrà giocare nuovamente.

E’ stato dunque accolto il reclamo immediatamente proposto dal club del presidente Alberto Rossini dopo la discussa (e discutibile) decisione dell’arbitro Di Francesco di Ostia Lido di terminare anzitempo la gara perchè non sussistevano più le condizioni minime di sicurezza.

Il Giudice ha di fatto sconfessato il direttore di gara, peraltro uno dei più quotati a giudizio del Presidente del CRA, Luca Palanca, inchiodandolo alle sue responsabilità.

In buona sostanza, Di Francesco ha commeso un grave errore tecnico, dal momento che non si è avvalso della facoltà di percorrere altre strade per ripristinare la situazione e condurre in porto il match.

L’arbitro avrebbe potuto e dovuto invertire i due assistenti, visto che quello posto sotto la tribuna occupata dai tifosi formiani che, stando al referto presentato, lo avrebbero colpito con due sassi della grandezza di una noce oltre ad indirizzargli frasi oltraggiose.

La semifinale di ritorno della Coppa Italia di Promozione dunque dovrà ripetersi, probabilmente mercoledì 13 aprile con buona pace degli scaramantici, a meno che non venga accolto un eventuale e probabile contro-ricorso del Real Colosseum.

Resta comunque una sentenza che farà storia nel nostro calcio e che si presterà di certo ad una ridda di polemiche e valutazioni.

La designazione di Di Francesco, arbitro che aveva già diretto il match tra Team Nuova Florida e Real Colosseum, “casus belli” del Girone C di Promozione, era apparsa immediatamente curiosa visto il precedente e noi stessi l’avevamo sottolineato nell’articolo di presentazione al match di via di Centocelle.

Per quieto vivere si sarebbe decisamente potuto optare per una scelta differente, ma tant’è.

Da indiscrezioni da noi raccolte, sembra anche che per la prima volta siano state prese in esame le immagini televisive per una migliore lettura dei fatti e dunque un piccolo ruolo in questa vicenda lo abbiamo assunto anche noi di “Sport in Oro” che le abbiamo curate.

Il Formia potrà dunque riprovarci, anche se sarà comunque dura, visto che il concitato finale del match ha prodotto provvedimenti disciplinari a carico di mister Alessandro Rosolino (un turno di stop) e per tre colonne della squadra come Foti, Villacaro e Marciano che salterebbero anche l’eventuale finale con la Lepanto Marino, qualora i biancazzurri riuscissero a ribaltare lo 0-1 casalingo dell’andata.

Non potranno essere della ripetizione neppure Sellitti ed il capitano dei romani, Bufalini, per i quali il cartellino giallo rimediato (erano diffidati) ha fatto scattare la squalifica.

Fuori fino al prossimo 22 aprile anche il massaggiatore Pugliese, mentre alla società è stata comminata un’ammenda di cinquecento euro.

Di seguito il testo completo della sentenza ed il link che indirizza alle nostre immagini della partita invalidata.

 

REAL COLOSSEUM ROMA – FORMIA 1905 CALCIO

Il Giudice Sportivo
– esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società FORMIA 1905 in conformità a quanto previsto dal C.U. n. 276/A della FIGC (abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli Organi di Giustizia Sportiva per gare di Coppa e dal quale si evince che la gara in epigrafe è stata sospesa dall’arbitro al 42’ del secondo tempo, senza una valida motivazione a causa di un presunto comportamento scorretto da parte della propria tifoseria, per il quale il Direttore di gara aveva già sollecitato il capitano della squadra ad adoperarsi per richiamare i propri sostenitori ad una condotta più moderata.
– La reclamante, inoltre, sostiene che comunque non si sono verificati fatti di una gravità tale da condurre alla sospensione anticipata dell’incontro.
– L’arbitro, conclude la reclamante, prima di assumere il provvedimento di sospensione avrebbe potuto invertire la posizione dei propri collaboratori, e, nel contempo sollecitare l’intervento della Forza Pubblica peraltro presente con una pattuglia.
– Per l’effetto, chiede la ripetizione della gara.
Esaminati gli atti ufficiali redatti dall’arbitro e dal secondo assistente, che come è noto sono fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS)

 

RILEVA

– Nel corso della gara ed alla fine della stessa in più occasioni, alcuni sostenitori, riconducibili alla società FORMIA 1905, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive. I medesimi, inoltre, accendevano fumogeni senza creare problemi di visibilità.
– al 33’ del primo tempo, i predetti sostenitori lanciavano in campo una bottiglia di vetro semipiena all’indirizzo dei calciatori della Società REAL COLOSSEUM, che tuttavia, non colpiva alcuno.
– L’arbitro, sollecitava l’intervento del capitano della squadra presso i propri sostenitori allo scopo di riprendere la gara regolarmente.
– al 30’ del secondo tempo due sostenitori della società FORMIA 1905 si posizionavano a “cavalcioni” della rete di recinzione rivolgendo al secondo assistente gravi offese e minacce. In tale occasione, i citati sostenitori lanciavano all’indirizzo dello stesso assistente arbitrale, ripetuti sputi, dei quali solo due lo attingevano: uno ad una gamba, e l’altro ad un braccio.
Veniva ulteriormente sollecitato l’intervento del capitano per ricondurre la propria tifoseria ad un comportamento corretto. Il gioco riprendeva, dopo due minuti di sospensione, nonostante il comportamento intimidatorio della tifoseria (minacce ed insulti) proseguiva.
Al 42’ del secondo tempo, venivano lanciati contro il medesimo assistente arbitrale due sassi dalla grandezza di una noce, uno dei quali lo colpiva tra il collo e la nuca, provocandogli forte dolore. Sospesa temporaneamente la gara, l’assistente colpito si recava presso la panchina della società REAL COLOSSEUM affinchè, l’unico medico sociale presente, potesse valutarne le condizioni. Riferisce l’assistente, che il medico ha riscontrato l’assenza di lacerazioni e dolenza al tatto nella parte attinta.

In tale frangente l’arbitro allontanava l’allenatore della società FORMIA 1905, ROSOLINO Alessandro per proteste.
Successivamente l’arbitro ed il secondo assistente si recavano sul punto dal quale sarebbe dovuta riprendere la gara ma constatato che quest’ultimo manifestava giramenti di testa e che persisteva l’atteggiamento intimidatorio e minaccioso dei sostenitori della società FORMIA 1905 il Direttore di Gara decideva di sospenderla definitivamente al 42’ del secondo tempo sul
seguente punteggio: REAL COLOSSEUM – FORMIA 1905 0 – 0.
Mentre gli ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il terreno di giuoco, venivano accerchiati da alcuni tesserati della società FORMIA 1905 tra i quali l’arbitro individuava i calciatori MARCIANO Francesco, FOTI Alessio e VILLACARO Antonio, i quali assumevano atteggiamento gravemente irriguardoso nei suoi confronti, ed il Massaggiatore della società ospite PUGLIESE Emanuele, che gli rivolgeva espressioni offensive, volgari ed irriguardose.
Eluso l’accerchiamento, la terna rientrava nello spogliatoio
Questo Organo Giudicante, esaminati compiutamente i fatti per come precedentemente esposti, ritiene che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara sia sproporzionata rispetto agli accadimenti e soprattutto rispetto all’esiguo numero dei sostenitori della società FORMIA 1905 coinvolti.
Il Direttore di gara, oltre all’intervento richiesto al capitano della squadra poteva e doveva avvalersi, della facoltà, a lui demandata, di invertire la posizione degli assistenti arbitrali così come previsto dalla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed. 2015 – Guida Pratica punto 4 che recita testualmente “L’arbitro potrà decidere l’inversione della loro posizione soltanto quando situazioni particolari, estranee al gioco, possano turbarne l’operato (gravi intemperanze di tifosi)”, eventualmente sostituire gli assistenti ufficiali con assistenti di parte, ed infine richiedere l’intervento della Forza Pubblica, già presente per servizio presso l’impianto sportivo.
In considerazione di quanto sopra, avvalendosi del dispositivo di cui all’art. 17 comma 4 lett. C del CGS

 

DELIBERA

a) di accogliere il reclamo proposto dalla società FORMIA CALCIO 1905
b) di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall’arbitro, e pertanto
ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di
competenza
c) di comminare alla società FORMIA 1905 l’ammenda di euro 500
d) di squalificare i sottoelencati calciatori del FORMIA 1905 per due gare effettive:
MARCIANO Francesco, FOTI Alessio e VILLACARO Antonio
e) di squalificare fino al 22.04.2016 il Sig. PUGLIESE Emanuele (FORMIA 1905)
massaggiatore.
f) di squalificare per una gara effettiva l’allenatore della società FORMIA 1905 Sig.
ROSOLINO Alessandro.
La tassa reclamo và restituita. (RA AA CdC )