PROMOZIONE, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROMOZIONE, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TECCHIENA TECHNA – HERMADA
HERMADA – FORMIA 1905 CALCIO

 

Il Giudice Sportivo
– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 63 del 25.10.2014 riferimento gara HERMADA – FORMIA 1905 CALCIO
– Esaminati i reclami, raggruppati per connessione, proposti dalle Società TECCHIENA TECHNA e FORMIA 1905 CALCIO con i quali si deduce che le gare di cui in epigrafe non avrebbero avuto regolare svolgimento in quanto alle stesse avrebbe partecipato il calciatore PANNOZZO Luca nato il 31.3.1977 non avendone titolo poiché lo stesso risulterebbe regolarmente iscritto nel Settore Tecnico Federale e non avrebbe
richiesto la sospensione necessaria.

Per l’effetto, le reclamanti chiedono la vittoria a tavolino.
Il reclamo è infondato.
Dalle controdeduzioni pervenute dalle Società HERMADA e dalla documentazione in nostro possesso il succitato calciatore in data 28.08.2014 ha chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico della FIGC far espletare l’incarico di calciatore.
Infatti, su richiesta di questo Organo Giudicante, al Settore Tecnico FIGC, tramite il Comitato Regionale Lazio, questo con lettera del 6 novembre 2014 prot. 85/PP/pb comunica che il Sig. PANNOZZO Luca risulta sospeso a far data dal 28 Agosto 2014 dai ruoli del Settore Tecnico Federale.
In considerazione a quanto sopracitato, il calciatore ha preso parte a pieno titolo alla gara in epigrafe.

PQM
DELIBERA

1) di respingere i reclami proposti dalle Società TECCHIENA TECHNA e FORMIA 1905 CALCIO
2) di convalidare i risultati delle gare conclusosi con i seguenti punteggi:
TECCHIENA TECHNA – HERMADA 1 – 2
HERMADA – FORMIA 1905 CALCIO 1 – 0
3) Si incamerano le tasse reclamo

PRIVERNO CALCIO – SANT ELIA FIUMERAPIDO

Il Giudice Sportivo
Esaminato il reclamo proposto dalla Società PRIVERNO CALCIO, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel CGS.
Rilevato che lo stesso verte sull’identità di un calciatore partecipante alla gara in epigrafe;
Osservato che dalla documentazione in possesso di questo Organo Giudicante, appare necessario l’espletamento di ulteriori attività istruttorie.
visto l’art. 34 comma 4 del CGS

DISPONE

di sospendere la decisione in merito al reclamo proposto dalla Società PRIVERNO CALCIO in attesa degli accertamenti richiesti alla Procura Federale della FIGC, alla quale si trasmettono gli atti del procedimento

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CITTA’ DI CIAMPINO – TORRENOVA
Si dà atto che la Società TORRENOVA CALCIO non ha dato seguito al preannuncio telegrafico di reclamo in merito alla gara in epigrafe terminata con il seguente punteggio:
CITTA’ DI CIAMPINO – TORRENOVA 4 – 0
La tassa va addebitata.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 900,00 POL. S.ANGELO ROMANO
Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale, espressioni offensive. Inoltre, in più circostanze lanciavano nel campo fumogeni che disturbavano la visibilità ed il regolare svolgimento della gara.

Infine, i medesimi indirizzavano cori a contenuto razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria.

Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 1 del CGS.
Euro 200,00 HERMADA
Perchè propri sostenitori nel corso del II tempo rivolgevano ad un Assistente Arbitrale espressioni offensive.
Per indebita presenza, a fine gara, nella zona degli spogliatoi,di estranei che nonostante la richiesta dell’arbitro non si allontanavano (RAA).
Euro 150,00 BOVILLENSE
Perchè propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara, rivolgevano ad un Assistente Arbitrale
espressioni offensive. In più occasioni strattonavano la rete di recinzione (RAA).
Euro 150,00 V.J.S. VELLETRI CALCIO
Perchè propri sostenitori in campo avverso, intonavano cori offensivi nei confronti delle istituzioni e
lanciavano un fumogeno in campo.
Euro 100,00 S.MARINELLA A.S.D.
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all’arbitro espressioni offensive.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/11/2014

VISENTIN GIUSEPPE (CECCANO)

Per proteste nei confronti dell’arbitro. (RA)

QUAGLIERI BERNARDO (FONTANA LIRI)

BUSSI ANDREA (UNIPOMEZIA VIRTUS 1938)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

AMMONIZIONE E DIFFIDA

PETRONE SIMONE (FORMIA 1905 CALCIO)

Per comportamento non regolamentare.

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 21/11/2014

DONATI ALBERTO (ATLETICO VESCOVIO)
DIONISI MASSIMILIANO (CANTALICE)

Per proteste nei confronti dell’arbitro.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROTONDO GIANMICHELE (ARCE A.S.D.) NOVELLI MASSIMO (POL. S.ANGELO ROMANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARZONI PROVENZANI VASCO MARIA (ATLETICO VESCOVIO) SCUOCH CHRISTIAN (CALCIO SEZZE) LODOVICI MATTEO (CANTALICE) PAOLINI ALESSANDRO (CASTELNUOVESE CALCIO) ANGRISANI ALESSIO (CITTA DI CERVETERI) PARASCHIV DANIEL ALEXANDR (CITTA DI CERVETERI) NARDECCHIA VALERIO (CITTA DI MONTEROTONDO) GIORGI RICCARDO (FIANO ROMANO) MAZZESI FILIPPO (FOOTBALL CLUB GARBATELLA) MORICO DANIELE (FOOTBALL RIANO) DI GIROLAMO LORENZO (HERMADA) FARACO FRANCESCO (LA RUSTICA) BOCCOLI RICCARDO MARIA (MONTESPACCATO S.R.L.) MERLONGHI TIZIANO (MONTESPACCATO S.R.L.) MUCILI LUCA (PALOCCO) SANTI ANDREA (ROCCA PRIORA CALCIO) PACENZA ANDREA (RONCIGLIONE UNITED) DEL MONTE YURI (SOCCER S.SEVERA 1988) PAPAGNI LORENZO (TOR DI QUINTO) VERGINI ALESSANDRO (TORMARANCIO M.C.) LEONE GIACOMO (TORRENOVA CALCIO) PEZZERA VINCENZO (UNIPOMEZIA VIRTUS 1938) PASQUALINI MARCO (V.J.S. VELLETRI CALCIO) FOCHETTI ADRIANO (VASANELLO) MANCINI DANIELE (VASANELLO) BUCRI ALESSANDRO (VIGILI URBANI ROMA) LISARI ALESSANDRO (VIGOR PERCONTI) CELANTI JEFFRY (VIRTUS CALCIO BOLSENA)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

FABRIZI GIANFRANCO (BOVILLENSE)

Perchè, a fine gara, rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive.

EN NAJID AYOUB (CAMPODIMELE)

Perchè a fine gara, rivolgeva alla terna arbitrale, espressioni offensive. (RAA).

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FABRIZI GIANFRANCO (BOVILLENSE) PESTRIN IVAN (CALCIO SEZZE) RUSCITTO ANTONIO GIUSEPPE (CAMPODIMELE) PATACCHIOLA RICCARDO (CANTALICE)
DELLA CAMERA EUGENIO (COMPAGNIA PORTUALE CV2005) POGGI VALERIO (COMPAGNIA PORTUALE CV2005) FIORAVANTI DAVIDE (COMUNALE DI CAPENA) MACCIOCCA MANUEL (DILETTANTI FALASCHE) MIRANTE SIMONE (FOOTBALL CLUB GARBATELLA) MIDULLA MARCO (FORTITUDO CALCIO ROMA FC)
MACOVEI VASILE FLORIN (HERMADA) MATTEUCCI MASSIMILIANO (LA STORTA CALCIO) MASTRANDREA MARCO (LEPANTO) BALZANI DAMIANO (MONTESPACCATO S.R.L.) LUCCI MICHELE (PIANOSCARANO 1949) TARDANI LUCA (PIANOSCARANO 1949) ZANUTTO GABRIELE (PONTINIA) DE SANTIS DANIELE (RONCIGLIONE UNITED) SANTU THOMAS (S.MARINELLA A.S.D.) FORTUNATO MARIO (SANT ELIA FIUMERAPIDO) VELLO PASQUALE (SONNINO) FANELLA GIANMARCO (TECCHIENA TECHNA) CASCIANELLI STEFANO (TOLFA CALCIO) MARCHESANO LORENZO (UNIPOMEZIA VIRTUS 1938) GUERRINI LUCA (VIRTUS CALCIO BOLSENA) PROIETTI ROSSI ALESSIO (VIS SUBIACO) SCIFONI MAURIZIO (VIS SUBIACO)