Buone notizie per Albalonga ed Ostiamare.
In merito ai ricorsi presentati da Arzachena, San Tedoro (e poi anche Muravera) sul mancato rispetto delle sanzioni inflitte ai giocatori Piroli, Giannone e Panini (in foto), il Giudice Sportivo ha respinto i reclami delle sarde.
Il motivo? Nonostante si parli di “gara annullata”, la definizione non si applica alla lettera poiché l’annullamento è da riferire ad una decisione definitiva da competenti organi giurisdizionali – in questo caso, il Dipartimento Interregionale.
La gara, nonostante non sia stata disputata, ha comunque valore di classifica, risultando così scontate le giornate di squalifica; si legge infatti nel comunicato:
Di seguito comunichiamo gli altri passaggi cangianti del C.U. del Giudice Sportivo.
Quel che conta è che Ostiamare e Albalonga mantengono, rispettivamente, 3 e 6 punti in cascina.
rilevato che il C.U. n. 85 del 3 febbraio 2017, a cui si riferisce la ricorrente, è un comunicato che non contiene alcuna delibera di Codesto o altri Organi di Giustizia Sportiva, essendo esclusivamente riferibile al Dipartimento Interregionale che – dopo aver decretato con proprio provvedimento del 27.01.2017 che la società ASD Città di Foligno doveva considerarsi ad ogni effetto rinunciataria per tutte le rimanenti gare del campionato – ha con esso disposto l’annullamento della gara in epigrafe
rilevato che non può ignorarsi come l’utilizzo ad opera del Dipartimento Interregionale, dell’espressione “annullamento”, per quanto inserita in comunicati ufficiali non riconducibili ad organi di giustizia sportiva ma strumentali ad esigenze organizzative legate allo svolgimento delle gare, possa aver ingenerato nei soggetti destinatari dubbi sulla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 22 CGS