Albalonga e Ostiamare, vittorie salve: respinti i ricorsi di Muravera, San Teodoro ed Arzachena

Albalonga e Ostiamare, vittorie salve: respinti i ricorsi di Muravera, San Teodoro ed Arzachena

Buone notizie per Albalonga ed Ostiamare.

In merito ai ricorsi presentati da Arzachena, San Tedoro (e poi anche Muravera) sul mancato rispetto delle sanzioni inflitte ai giocatori Piroli, Giannone e Panini (in foto), il Giudice Sportivo ha respinto i reclami delle sarde.

Il motivo? Nonostante si parli di “gara annullata”, la definizione non si applica alla lettera poiché l’annullamento è da riferire ad una decisione definitiva da competenti organi giurisdizionali – in questo caso, il Dipartimento Interregionale.

La gara, nonostante non sia stata disputata, ha comunque valore di classifica, risultando così scontate le giornate di squalifica; si legge infatti nel comunicato:

“la gara ha “conseguito un risultato valido ai fini dellaclassifica”, che non è stato in alcun modo annullato da successive decisioni”

Di seguito comunichiamo gli altri passaggi cangianti del C.U. del Giudice Sportivo.

Quel che conta è che Ostiamare e Albalonga mantengono, rispettivamente, 3 e 6 punti in cascina.

rilevato che il C.U. n. 85 del 3 febbraio 2017, a cui si riferisce la ricorrente, è un comunicato che non contiene alcuna  delibera di Codesto o altri Organi di Giustizia Sportiva, essendo  esclusivamente riferibile al Dipartimento Interregionale che  – dopo aver decretato con proprio provvedimento del 27.01.2017 che la società ASD Città di Foligno doveva considerarsi  ad ogni effetto rinunciataria per tutte le  rimanenti  gare  del campionato – ha con esso disposto l’annullamento della gara in  epigrafe

 

rilevato che non può ignorarsi come l’utilizzo ad opera del Dipartimento Interregionale, dell’espressione “annullamento”,  per quanto inserita in comunicati ufficiali non riconducibili ad organi di giustizia sportiva ma strumentali ad esigenze  organizzative legate allo svolgimento delle gare, possa aver ingenerato nei soggetti destinatari dubbi sulla corretta  interpretazione e applicazione dell’art. 22 CGS